Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 13/03/1986 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 23. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della l.r. 2 luglio 1976 n. 22, provvedendo unicamente [...] |
Art. 24. L'Istituto regionale per la floricoltura potrà avvalersi, per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'attività di due dipendenti di enti locali aderenti [...] |
Art. 25. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto regionale per la floricoltura provvede alla copertura dei posti di cui alla tabella «A», allegata alla l.r. 22 luglio 1976 n. 22 [...] |
Art. 26. I profili professionali relativi alle qualifiche di cui alla tabella «A», verranno determinati con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 27. |
Art. 28. |
Art. 29. E' abrogato l'art. 22 della l.r. 2 luglio 1976 n. 22 |
§ 3.2.42 - L.R. 13 marzo 1986, n. 6. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 luglio 1976 n. 22 “Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la Floricoltura”.
(B.U. 9 aprile 1986, n. 15).
Artt. 1. - 22. [2]
Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della
L'Assemblea così costituita è tenuta a modificare lo Statuto in conformità a quanto esposto dalla presente legge, entro novanta giorni dalla sua costituzione.
L'Istituto regionale per la floricoltura potrà avvalersi, per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'attività di due dipendenti di enti locali aderenti all'Istituto, previa intesa con gli enti stessi.
Ai dipendenti di cui al comma precedente, che dovranno garantire nel periodo suddetto il servizio di segreteria dell'Istituto, potranno essere corrisposti unicamente indennità e rimborsi spese spettanti ai sensi della normativa vigente.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto regionale per la floricoltura provvede alla copertura dei posti di cui alla tabella «A», allegata alla
A tal fine la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla intervenuta efficacia della deliberazione prevista dall'art. 26 della presente legge, indice i concorsi di cui al comma precedente e nomina la relativa Commissione giudicatrice composta da:
a) il Presidente dell'Istituto o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il Direttore tecnico dell'Istituto;
c) un dipendente regionale;
d) due esperti nelle materie oggetto del concorso.
I profili professionali relativi alle qualifiche di cui alla tabella «A», verranno determinati con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogato l'art. 22 della
[1] Abrogata dall'art. 34 della
[2] Modificano ed integrano la
[3] Modifica ed integra la
[4] Reca disposizioni finanziarie.