Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 07/02/1951 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun [...] |
Art. 3. Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi [...] |
Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944. |
§ 22.3.5 - L. 7 febbraio 1951, n. 72.
Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.
(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49).
Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio
La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.
Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura, provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944.
[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 12 del