Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.4 prevenzione degli incendi |
Data: | 10/02/1989 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del [...] |
Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, [...] |
Art. 6. |
§ 79.4.9 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).
Capo I
Servizio meteorologico, servizio antincendi
e nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi
1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del
2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della
3. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del
4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del
dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga [2].
1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del
1. [7].
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della
Artt. 7. - 22. (Omissis)
[1] Per la proroga del termine, cfr. art. 4 della
[2] Termine così prorogato dall'art. 18 della
[3] Sostituisce l'art. 4 del
[4] Sostituisce l'art. 5 del
[5] Termine così prorogato dall'art. 21 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[7] Sostituisce l'art. 6 del