§ 98.1.41330 - Circolare 1 ottobre 1999, n. 183 .
Manuale per la compilazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG).


Settore:Normativa nazionale
Data:01/10/1999
Numero:183

§ 98.1.41330 - Circolare 1 ottobre 1999, n. 183 .

Manuale per la compilazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG).

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con la presente circolare si trasmettono, in allegato, le istruzioni per la compilazione del mod. DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata.

Tali istruzioni tengono conto di tutte le novità finora intervenute in materia, già comunicate a mezzo circolare, nonché le ulteriori disposizioni di seguito illustrate.

Esse, pertanto, sostituiscono le istruzioni allegate alla circolare 4 marzo 1999, n. 55.

Al fine di permettere ai datori di lavoro di dichiarare particolari situazioni che influiscono sulla tariffazione, sono stati integrati i codici tipo ditta e i codici tipo contratto. In particolare:

- Viene istituito il codice tipo ditta 05, da indicare nella prima casella del tipo ditta dei quadri A e C del modello DMAG/D e R: Tale codice deve essere utilizzato dagli enti pubblici, diversi da quelli identificati dal codice tipo ditta "04", che non sono tenuti al versamento dei contributi contrattuali per la previdenza e l'assistenza integrativa. I contributi per la previdenza ed assistenza integrativa non vengono riscossi ancorché sia stato barrato dal datore di lavoro il campo "SI" del quadro "F". Qualora gli enti pubblici di cui trattasi intendano invece versare i predetti contributi, dovranno compilare la seconda casella del tipo ditta con i codici 21 o 40.

- Vengono istituiti i codici tipo ditta 20 e 39, da comunicare nella seconda casella del tipo ditta dei quadri "A" e "C" dei modelli DMAG/D e R, aventi il significato rispettivamente di:

- Azienda che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale (tipo ditta 20)

- Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'I.N.A.I.L. e che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale (tipo ditta 39);

Nel caso in esame, pertanto, il datore di lavoro che occupa sia operai florovivaisti che altre categorie di manodopera, dovrà compilare distinti modelli DMAG/D e R.

- Vengono istituiti i codici tipo contratto 40 e 41, aventi il significato rispettivamente di:

- Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale (tipo contratto 40);

- Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale (tipo contratto 41).

Per i predetti lavoratori, che possono essere inseriti solo nelle dichiarazioni trimestrali di cooperative sociali legge n. 381 del 1991 e loro consorzi, individuate dai codici "tipo ditta 1" 09 e 17, la legge prevede la possibilità di fissare, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi. Pertanto il datore di lavoro, nell'indicare la retribuzione imponibile, dovrà eventualmente fare riferimento ai decreti ministeriali che fossero stati in proposito emessi.

Considerata l'importanza che riveste l'esatta compilazione della dichiarazione di cui trattasi, le agenzie avranno cura di riprodurre un adeguato quantitativo delle Istruzioni allegate, che dovranno essere messe a disposizione dei contribuenti, dei consulenti e delle associazioni datoriali.

Quanto prima verrà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del software di controllo dei supporti magnetici e dei flussi telematici.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

I.N.P.S.

Direzione centrale delle entrate contributive

Modalità di compilazione del modello DMAG ai fini della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata

Presentazione

Il modello DMAG è stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello deve essere utilizzato per i periodi di competenza dal 1998 in poi.

Si rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alle dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile (primo trimestre), 25 luglio (secondo trimestre), 25 ottobre (terzo trimestre), 25 gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre) per le dichiarazioni presentate su modello cartaceo, mentre i termini di presentazione delle dichiarazioni con sistemi informatizzati (supporto magnetico o trasmissione telematica) sono fissati rispettivamente al 25 maggio, 15 settembre, 25 novembre e 25 febbraio dell'anno successivo.

Il DMAG è concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico.

Il modello è articolato in due distinti fogli:

- il DMAG/D nel quale devono essere indicati tutti gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati;

- il DMAG/R nel quale devono essere riepilogati i dati riportati nel DMAG/D, utili per la determinazione dei contributi previdenziali.

Il modello consente di:

- denunciare la base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 (circolare 14 novembre 1997, n. 224 I.N.P.S.);

- dichiarare le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento ex art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (circolare 9 ottobre 1997, n. 202 I.N.P.S.).

Con il modello DMAG è possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato.

Il modello è predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono presentare due distinte denunce (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).

Devono essere utilizzate distinte denunce anche nei casi, più avanti individuati, in cui il datore di lavoro occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi diversi.

Dal gennaio 1999 sono disponibili presso le Sedi I.N.P.S. i modelli DMAG in versione "euro" per le aziende che intendano usufruirne.

Con circolare 26 febbraio 1999, n. 46, alla quale si rimanda per più puntuali informazioni, è stata data la possibilità di presentare le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata tramite sistemi automatizzati (supporto magnetico o trasmissione telematica). Si richiama, in proposito, anche la circolare 30 marzo 1999, n. 69 e la circolare 16 luglio 1999, n. 149.

Istruzioni per la compilazione

Il modulo, che è stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia.

La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell'agenzia postale) alla competente sede I.N.P.S. entro le date precedentemente individuate. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.

Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro contrassegnata con la sigla dell'impiegato che le ha accettate.

L'azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio DMAG/R.

La dichiarazione non è pertanto valida allorquando l'azienda presenti all'I.N.P.S. uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell'altro.

Il modello è ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle, per la compilazione dei quali è necessario osservare le seguenti istruzioni.

 

 

Quadro A

Compilazione del foglio DMAG/D

Campi "ANAGRAFICA AZIENDA"

In tali campi devono essere indicati il cognome e nome del titolare dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa, l'indirizzo, il C.A.P., il comune o frazione e la provincia.

Tali dati devono coincidere con quelli dichiarati nella denuncia aziendale presentata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

In tale quadro inoltre è previsto, sul margine destro, lo spazio per l'apposizione - da parte dell'Ufficio - del timbro datario attestante la data di presentazione.

Campo "CODICE FISCALE"

Nel campo "codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del titolare d'azienda (nel caso di azienda individuale) o il codice fiscale d'azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria.

Campo "CODICE AZIENDA"

Il "codice azienda" è composto dai codici: provincia, comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata dall'azienda ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale.

Campo "TRIMESTRE E ANNO"

Indicare il trimestre e l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione.

Per il trimestre è sufficiente indicare i numeri 1, 2, 3, 4 a seconda che si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l'anno indicare le quattro cifre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione.

L'anno non può essere anteriore al 1998.

Campo "TIPO DITTA"

È riservato alla indicazione della tipologia dell'azienda, onde permettere l'identificazione del preciso regime contributivo a cui l'azienda è assoggettabile.

Il campo è suddiviso in tre caselle.

Nella prima casella il datore di lavoro deve riportare il codice che identifica la tipologia aziendale della propria azienda secondo i parametri della "tabella codici ditta 1".

La seconda casella deve essere utilizzata per indicare particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella "tabella codici ditta 2".

La terza casella deve essere compilata, indicando la lettera "E", qualora le aziende che sono titolari di conti correnti bancari o postali espressi in euro, intendano avvalersi della facoltà di pagare i contributi con la predetta moneta. Pertanto gli avvisi di pagamento saranno espressi in euro.

 

 

 

 

TABELLA "CODICI DITTA 1" (PRIMA CASELLA) 

 

 

 

 

Codice 

Descrizione 

01 

Cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica; 

02 

Consorzi di bonifica; 

03 

Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di  

 

prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 240 del 1984; 

04 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (gestione ex Aziende di Stato  

 

delle foreste demaniali), Corpo delle Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a  

 

lavori di forestazione; 

05 

Enti pubblici non tenuti al pagamento dei contributi contrattuali per l'assistenza  

 

contrattuale e per il fondo integrativo sanitario; 

06 

Ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e i relativi  

 

Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti; 

07 

Cooperative che eseguono lavori di forestazione; 

08 

Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto; 

09 

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi; 

10 

Riservato all'ufficio; 

11 

Riservato all'ufficio; 

12 

Concedenti terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro; 

13 

Ditte in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti  

 

Collettivi Regionali o Provinciali di lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non  

 

rientranti nelle fattispecie contemplate nella presente tabella (es. idraulico-forestale); 

14 

Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i  

 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di  

 

lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti; 

15 

Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti  

 

Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di lavoro  

 

diversi da quelli previsti dal cod. 14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in  

 

alcun altro codice previsto nella presente tabella (es. idraulico-forestale); 

16 

Cooperative con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi; 

17 

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con processi produttivi di  

 

tipo industriale e loro consorzi; 

18 

Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti  

 

agricoli zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo industriale; 

 

 

 

 

TABELLA "CODICI DITTA 2" (SECONDA CASELLA) 

 

 

Codice 

Descrizione 

19 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'I.N.A.I.L. 

20 

Azienda che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il  

 

fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione  

 

nella convenzione provinciale 

21 

Azienda che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per  

 

l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare 30 marzo 1999, n. 71) 

39 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'I.N.A.I.L. e  

 

che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo  

 

integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale 

40 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'I.N.A.I.L. e  

 

che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza  

 

contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare 30 marzo 1999, n. 71). 

 

 

N. B. i codici della tabella "tipo ditta 2" 21 e 40 sono compatibili solo con i codici della tabella  

"tipo ditta 1" 01, 02, 03, 05, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 18; i codici della tabella "tipo ditta 2" 20 e 39  

sono compatibili solo con i codici della tabella "tipo ditta 1" 06, 08, 12, 14.  

Nel caso in cui venga compilata la seconda casella del "tipo ditta", deve essere comunque compilata anche la prima casella del "tipo ditta".

Qualora lo stesso datore di lavoro impieghi manodopera con regimi contributivi diversi dovrà presentare modelli di denuncia separati.

Ad esempio:

Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia è tenuto a produrre due dichiarazioni.

Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale, presentata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375 del 1993, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell'azienda; per la manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia.

Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovrà produrre due dichiarazioni: una per la manodopera assunta direttamente (indicando il codice 06) e l'altra per la manodopera assunta dal mezzadro (indicando il codice 12).

In entrambe le dichiarazioni dovrà essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell'unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art. 5.

Il datore di lavoro che impiega anche operai florovivaisti per i quali non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale deve compilare per gli stessi distinte dichiarazioni della manodopera occupata, contraddistinte dal "tipo ditta 2" 20 o 39.

Campo "TIPO DENUNCIA"

Il campo "tipo denuncia" è composto di due caselle.

La prima casella è destinata alla indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia.

Difatti le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi devono presentare due distinte denunce.

Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia" indicheranno i codici numerici:

Codice 

Descrizione 

1 

se la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti  

 

individuali; 

2 

se la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato. 

La seconda casella è predisposta per identificare la natura della dichiarazione.

La natura delle dichiarazioni può essere:

- dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando è presentata oltre i termini di scadenza purché si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza.

In questi casi la seconda casella può essere compilata con la lettera P oppure essere lasciata in bianco;

- dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto precedente.

Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare variazioni riferentisi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, è bene precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).

In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera V;

- dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta, o errata in alcune sue parti, ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo modello.

In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera S (messaggio I.N.P.S. 25 luglio 1998, n. 28182).

Campo "A.R."(ACCORDI DI RIALLINEAMENTO)

Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 così come modificato dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 58, comma 10, e dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Campo "COD. SEDE" - (CODICE SEDE)

Indicare il codice della sede di competenza, secondo la codifica di cui all'allegato a).

Campo "DENOMINAZIONE SEDE"

Indicare il nome della sede I.N.P.S. alla quale la dichiarazione è indirizzata (allegato a).

 

 

Quadro B

Il quadro "B" si articola in più sezioni, predisposte per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.

Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:

Campo "N. ORD." - (Numero d'Ordine)

Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora per la dichiarazione degli operai occorrano più modd. DMAG/D il primo numero del secondo modello deve essere successivo all'ultimo del primo modello.

Campo "N. PROGR. PAG. REG. D'IMPRESA"

Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.

Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato più volte, il datore di lavoro è tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripeterà nella sezione successiva lo stesso n. Ordine attribuito al lavoratore e il Codice Fiscale, indicherà il numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa, compilerà data di assunzione e data di cessazione del rapporto stesso, così come indicato nel registro d'impresa, e i dati retributivi secondo le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.

Campo "CODICE FISCALE"

Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

Campo "CAT." - (Categoria)

Campo riservato all'indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti codici:

Codice 

Descrizione 

01 

Tradizionale; 

02 

Florovivaista; 

03 

Idraulico forestale; 

04 

Dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario; 

05 

Lattiero caseario; 

06 

Avicolo; 

07 

Ortofrutticolo; 

08 

Giardiniere in ville private; 

09 

Cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari; 

10 

Categoria diversa dalle precedenti. 

Campo "QUAL. O PAR." - (Qualifica o Parametro)

Campo riservato al livello o area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:

Codice 

Descrizione 

01 

per operaio comune; 

02 

per il qualificato; 

03 

per il qualificato super; 

04 

per lo specializzato; 

05  

per lo specializzato super. 

Se viene denunciato il parametro è sufficiente trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza (possono essere utilizzati massimo 3 caratteri, pertanto per i parametri che prevedono decimali, deve essere effettuato l'arrotondamento all'unità più vicina).

Campo "DATA ASSUNZIONE"

Indicare la data d'inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata nella pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.

Campo "DATA CESSAZIONE"

Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro, corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d'Impresa, relativa al lavoratore interessato.

Campi "COGNOME E NOME"

Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

Campo "DATA DI NASCITA"

Indicare la data di nascita del lavoratore (es. 01.01.1938).

Campo "SESSO"

Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.

Campi "PROVINCIA E COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO"

La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma), il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.

Campi "COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P."

È indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.

Dati occupazionali e retributivi

(mese, zona, tipo retribuzione, tipo contratto, giornate, retribuzioni ed accantonamenti)

Prima di compilare questa sezione del quadro B è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono e in particolare quelle concernenti la "Determinazione della retribuzione e relative modalità di dichiarazione".

Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti nel modulo tenendo conto dell'ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si è svolto il lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali è rigidamente riservato a ciascun mese del trimestre.

Campo "MESE"

Nel campo "1° Mese del Trimestre" indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio, ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno); nel campo "2° Mese del Trimestre" indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "3° Mese del Trimestre" indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (es. marzo, giugno, settembre, dicembre).

Colonna "ZT" - (ZONA TARIFFARIA)

Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione del terreno nel quale è stato occupato il lavoratore.

La colonna è composta di due campi per ciascun trimestre.

Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali è stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici numerici:

Codice 

Descrizione 

1 

(Fiscalizzata Nord) per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex  

 

art. 1, comma 5, D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 20 

 

marzo 1991, n. 89; 

2 

(Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli  

 

oneri sociali di cui all'art. 14, comma 1, legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni 

 

e integrazioni; 

3 

(Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del Centro  

 

Nord di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

4 

(Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per zone  

 

svantaggiate (ex art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) ricadenti nei territori di cui  

 

all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 

 

1978, n. 218; 

5 

(Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 

 

settembre 1973, n. 601.  

Nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovrà utilizzare i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie.

Allorquando si verifichi la necessità di denunciare una terza zona il contribuente utilizzerà gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva, avendo cura di riportare lo stesso numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore.

All'utilizzo dei predetti codici è possibile fare ricorso anche nei casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.

Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non è più necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.

Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)

La colonna T.C. è formata di due campi, che identificano la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato.

Il primo campo, di un carattere, può essere assente; il secondo campo, di due caratteri, deve sempre essere presente.

Nel primo campo va eventualmente indicato uno dei codici sotto elencati che identificano particolari situazioni nell'ambito del tipo contratto vero e proprio (ad esempio part-time).

 

 

 

Codice 

Descrizione 

1 

Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale annuo di cui  

 

all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (circolare n. 55 del 1999). 

3 

Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale (circolare n.  

 

233 del 1998). 

4 

Per dichiarare, fino al terzo trimestre 1998, i dati occupazionali e retributivi relativi  

 

all'applicazione del contributo di solidarietà ex art. 8, c. 19, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

5 

Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico (circolare  

 

n. 233 del 1998). 

6 

Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale di cui all'art.  

 

3 ter della legge n. 448 del 1992, soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'uno per cento. 

 

Nel secondo campo, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui è stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto utilizzando la seguente tabella di codici numerici: 

 

Codice 

Descrizione 

01 

Operaio tradizionale - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro 

02 

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o  

 

da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 

 

1° classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore  

 

alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

03 

Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di apprendistato (circolare 24  

 

settembre 1998, n. 203). 

04 

Operaio tradizionale extracomunitario. 

05 

Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381 del 1991. 

06 

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord ex  

 

art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

07 

Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore  

 

del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un  

 

rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente  

 

in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

08 

Operaio apprendista extracomunitario (circolare 24 settembre 1998, n. 203). 

09 

Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro  

 

Nord ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

10 

Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego. 

11 

Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di  

 

trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, 

 

assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990. 

12 

Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di  

 

trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto 

 

assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990. 

13 

Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1° anno di  

 

vita del bambino. 

14 

Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (L.S.U.) a norma dell'art. 14 del D.L. 15  

 

maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni. 

15 

Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381 del 1991. 

16 

Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c. 2,  

 

legge n. 223 del 1991. 

17 

Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore  

 

all'anno ex art. 8, c. 2, legge n. 223 del 1991. 

18 

Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro non superiore all'anno che  

 

durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art. 8, comma 2, legge 

 

n. 223 del 1991. 

19 

Lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilità con contratto di lavoro non  

 

superiore all'anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 

 

comma 2, legge n. 223 del 1991. 

20 

Compartecipante individuale (CI). 

21 

Compartecipante individuale extracomunitario. 

22 

Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e  

 

beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a 

 

quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n.  

 

407 del 1990. 

23 

Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e  

 

beneficiario di trattamento straordinario di integrazione di trattamento straordinario di 

 

integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del 

 

Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990. 

24 

Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex  

 

art. 20, comma 1, legge n. 223 del 1991. 

25 

Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di  

 

reinserimento ex art. 20, comma 1, legge n. 223 del 1991. 

26 

Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20,  

 

comma 1, legge n. 223 del 1991. 

27 

Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di  

 

reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223 del 1991. 

28 

Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20,  

 

comma 1, legge n. 223 del 1991. 

29 

Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di  

 

reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223 del 1991. 

30 

Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei  

 

benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva 

 

disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223 del 1991. 

31 

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il  

 

datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio 

 

di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge 23 luglio 1991, 

 

n. 223.  

32 

Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato art.  

 

25, comma 9, legge n. 223 del 1991. 

33 

Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo  

 

indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223 del 1991. 

34 

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o  

 

da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 

 

prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore 

 

alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994 [1]. 

35 

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex  

 

art. 16, lett. b, legge n. 451 del 1994 [1]. 

36 

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore  

 

del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto 

 

tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da 

 

lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. b, legge n. 451 del 1994 [1]. 

37 

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore  

 

del Centro Nord a decorrere dal 1° gennaio 1991 ovvero ex art. 16, lett. b, legge n. 451 del 

 

1994 [1]. 

38 

Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 15, c. 1, legge 19 luglio  

 

1994, n. 451 sui piani d'inserimento professionale. 

39 

Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998,  

 

n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). 

40 

Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,  

 

n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale. 

41 

Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 

 

8 novembre 1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale. 

 

I codici contratto nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41 sono compatibili  

con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2 (operai a tempo indeterminato). 

I codici contratto nn. 14, 16, 17, 20, 21, 38, 39 sono compatibili solo con il tipo denuncia "1" (operai a  

tempo determinato). 

I codici contratto nn. 3, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sono compatibili solo con il  

tipo denuncia "2" (operai a tempo indeterminato). 

I codici contratto 05, 15, 40 e 41 sono compatibili solo con il "tipo ditta 1" 09 e 17. 

 

__________ 

[1] Contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 16 della legge n. 451 del 1994. I codici tipo contratto 34, 35, 36, 37 devono essere utilizzati dopo che il datore di lavoro ha provveduto alla conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. In tal caso, per un numero di trimestri corrispondente a quelli della formazione, i dati retributivi ed occupazionali del lavoratore dovranno essere dichiarati nel modello tipo denuncia 2 (operaio a tempo indeterminato) utilizzando uno dei predetti codici. (cfr. circolare 28 dicembre 1998, n. 266). 

Colonna "T.R." (TIPO RETRIBUZIONE)

È composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.

L'azienda deve indicare nell'apposito campo una delle seguenti lettere:

Codice 

Descrizione 

O 

Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative  

 

effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti 

 

nelle seguenti sigle M e P. 

M 

Da utilizzare nei casi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto al dipendente per periodi di  

 

assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni  

 

integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., o retribuzioni  

 

previste dai contratti per il periodo di "carenza". 

P 

Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per 

 

periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni 

 

involontarie dal lavoro (es. Cassa integrazione salari) l'imprenditore abbia corrisposto al 

 

dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti 

 

previdenziali. 

Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni di tipo O, M, P, potranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva, avendo cura di riportare il numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli appositi campi.

Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione può essere utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a coloro per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle retribuzioni effettive.

Viceversa per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è calcolata sul salario medio provinciale, devono essere utilizzate la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M - per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.

Colonna "GG" (GIORNATE)

La colonna giornate, composta di due caratteri, è prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.

Pertanto, in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono essere riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con O, M, P seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione".

Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.

Devono essere considerate come svolte, e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.

In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana corta" le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario "lungo" si attribuiranno n. 20 giornate (17 (1,20 = 20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 (1,20 = 21,60 arrotondato a 22).

Le giornate retribuite per festività soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.

Per giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'I.N.P.S. il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda all'Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'I.N.P.S.

Per quanto riguarda il lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il numero di giornate lavorate parzialmente e nel rigo sottostante, sempre nel campo "GG", deve indicare il numero totale delle ore effettivamente lavorate nelle giornate sopra denunciate; i rimanenti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non devono essere compilati.

Non essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il datore di lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese successivo; nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sarà necessario continuarle a sommare con le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento dell'unità. Tale unità andrà dichiarata nel mese in cui è raggiunta.

In ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovrà essere effettuato l'arrotondamento per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate.

L'arrotondamento deve essere effettuato anche quando il rapporto di lavoro cessa durante l'anno.

Per quanto riguarda gli OTD, nei casi in cui i rapporti di lavoro continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare, l'arrotondamento, sempre per eccesso, deve essere effettuato alla predetta data del 31 per le giornate di lavoro già prestate.

Colonna retribuzione

I campi della "colonna retribuzione" devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l'obbligo di riportarle in corrispondenza dei righi O, M, P, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "giornate".

Le retribuzioni non vanno denunciate, quindi il campo non deve essere compilato, nelle denunce degli operai a tempo determinato la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del salario medio provinciale; per questi lavoratori il campo retribuzioni sarà lasciato in bianco.

L'unica eccezione è rappresentata dal lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, per il quale il datore di lavoro deve indicare la base imponibile calcolata in diverso modo a seconda che il part-time sia di tipo orizzontale o di tipo verticale.

Nella prima ipotesi (part-time orizzontale) il datore di lavoro dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.

La retribuzione così ottenuta va riportata nella casella "retribuzioni".

Nella seconda ipotesi (part-time verticale), sempre nel caso di operaio a tempo determinato - la cui retribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale - l'ammontare della retribuzione da indicare nella casella "retribuzione" si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate.

In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le ultime tre cifre, già prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000).

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali si rimanda all'allegato b).

Campi accantonamenti

In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre 1999, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l'importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si è innanzi indicato) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nel 1998, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della legge n. 297 del 1982, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1° gennaio 1998 alla data della domanda di anticipazione.

Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno è escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Nel campo "totale", invece, si deve indicare l'importo complessivo dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 cc), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.

In calce al modello DMAG/D sono state previste tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.

 

 

Quadro C

Compilazione del foglio DMAG/R

Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del quadro "A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro è previsto sul margine destro lo spazio per l'apposizione, da parte dell'ufficio, del timbro datario attestante la data di presentazione.

 

 

Quadro D

Il quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero giornate e retribuzioni).

Ciascuna sezione è concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi.

Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D.

L'aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P; giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O, M e P devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore.

Nel caso di denuncia di tipo 1 (dichiarazione di operaio a tempo determinato), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall'altra.

Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo.

L'operazione è sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale non devono essere riportate nel foglio DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" del foglio DMAG/D.

Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:

Campo "MESE DEL TRIMESTRE"

Nel campo "I° Mese del Trimestre" della prima sezione indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.: gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno), nel campo "II° Mese del Trimestre" della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.: febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III° Mese del Trimestre" della terza sezione indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o dicembre).

Campo "NUM. LAVORATORI"

Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.

Colonna "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)

La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.

In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo contratto dei lavoratori, secondo le modalità precedentemente descritte.

Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.

Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative al paragrafo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima parte.

Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)

Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.

Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria.

I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D paragrafo "colonna tipo contratto".

Nel caso in cui il codice contratto sia preceduto da un altro codice numerico la sommatoria dei dati deve essere effettuata in base ad entrambi i codici (ad esempio i dati relativi ai lavoratori con contratto 301 devono essere aggregati nel caso in cui la zona tariffaria sia la stessa).

Non sono soggette a riepilogo le ore dichiarate nel foglio DMAG/D per il part-time orizzontale.

Colonna "NUM. GIORNATE"

La colonna è predisposta per la dichiarazione dei dati occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.

In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il numero totale delle giornate lavorate nel mese.

Colonna "RETRIBUZIONI"

In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.

In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il totale delle retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.

Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario convenzionale il campo non dovrà essere compilato, ad eccezione degli operai con contratto part-time per i quali, invece, il datore di lavoro deve indicare la base imponibile, calcolata secondo le modalità precedentemente descritte (campo "retribuzioni" del quadro B, foglio DMAG/D).

Riga "TOT" (Totale)

In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici riportati in ciascuna colonna.

Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.

 

 

Quadro E

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme è dovuto un contributo di solidarietà pari al 10% delle somme stesse.

QUADRO E1

L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (vedi circolare 12 giugno 1997, n. 132 I.N.P.S.).

Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano iscritti i lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensì alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovrà essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione.

Nel campo "Importi" sarà indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni.

QUADRO E2

Ai sensi dell'art. 2, commi 18, 19, 20 e 21, legge 29 dicembre 1995, n. 549, le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circolare 10 dicembre 1996, n. 246).

Nel campo "N. Lav." il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei lavoratori per i quali è dovuto il pagamento di tale contributo.

Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.

 

 

Quadro F

Nel quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza inoltre l'I.N.P.S. a riscuotere i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.

Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (v. circolare 27 maggio 1997, n. 119).

Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle con codifica 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 16, 17 e 18 (tipo ditta 1) e 20 e 39 (tipo ditta 2), il contributo non è riscosso, ancorché sia stato barrato dal datore di lavoro il campo "SI" del quadro F.

In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo "tipo ditta" del quadro A, in merito ai codici 06, 13, 14 e 15.

Nel quadro F stesso barrare il campo "SI" della seconda sezione per autorizzare l'I.N.P.S. a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale nazionale e di assistenza contrattuale provinciale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.

Negli appositi campi del quadro F il datore di lavoro deve indicare la data di presentazione della dichiarazione di manodopera, sottoscrivere la dichiarazione stessa ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui è composta la dichiarazione.

Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei fogli della dichiarazione.

Le sezioni del quadro F con le colonne "num.", "cod.", "num. giornate" e "retribuzioni" sono inattive e non devono essere compilate.

 

 

Avvertenze

La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare d'impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione sarà considerata nulla in quanto carente della attestazione di veridicità dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilità.

I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita casella a partire dai fogli DMAG/D.

Nell'ultimo foglio DMAG/R nell'apposito campo verrà indicato il numero totale di pagine di cui è composta la dichiarazione.

 

 

Sanzioni

Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, è passibile di sanzioni amministrative cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione di contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e, nei casi previsti, al pagamento di una somma "una tantum" secondo la normativa vigente.

 

 

Denuncia di retribuzioni agli effetti del contributo di solidarietà

ex art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Le aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi antecedenti il quarto trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l'importo di £. 40.000.000 fino al limite di £. 150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 19, legge n. 537 del 1993, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 4;

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 4.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

 

Denuncia retribuzioni soggette all'aliquota aggiuntiva

ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438

Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo:

- per il 1998 di Lire 64.126.000

- per il 1999 di Lire 65.280.000 (euro 33.714,30)

il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 6.

Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili.

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 6.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

 

Denuncia di retribuzioni per l'applicazione delle disposizioni ex art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (circolare 7 settembre 1996, n. 177) ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art. 1, opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è:

- per il 1998 L. 139.480.000

- per il 1999 L. 141.991.000 (euro 73.332,23).

Per una corretta applicazione dell'aliquota contributiva per i lavoratori che rientrano nelle fattispecie, i datori di lavoro dovranno dichiarare le retribuzioni eccedenti l'importo del massimale annuo attenendosi alle seguenti specifiche istruzioni:

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 1.

Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni percepite dal lavoratore nell'anno.

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 1 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro D del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice numerico 1.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.

Naturalmente, poiché sugli importi eccedenti il predetto limite retributivo, nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 18, precitato, non è dovuta l'aliquota contributiva IVS, ma sono dovute solo le contribuzioni cosiddette minori, il codice numerico 1 sostituisce, dal momento in cui si verifica il superamento del limite fissato, il codice numerico 6 di cui al paragrafo precedente.

 

 

Istruzioni per la compilazione del modello nei casi di "Dichiarazione di variazione"

Il presente modello può essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni:

a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile;

b) variazioni di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2.

Si avverte che il modello può essere utilizzato soltanto per le dichiarazioni di variazioni dei dati occupazionali e retributivi dichiarati per la manodopera occupata a decorrere dal 1° novembre 1998; pertanto esso è utilizzabile, a questo fine, a partire dal secondo trimestre '98 per le variazioni del primo trimestre '98; le variazioni ricadenti su periodi trimestrali anteriori al 31 dicembre 1997 saranno effettuate con apposite comunicazioni alla competente sede I.N.P.S. (vedi oltre).

Variazioni sub a)

L'azienda, nella fattispecie sub a), per la compilazione del nuovo modello seguirà le seguenti istruzioni:

compilare i Quadri "A" e "C" del modello, riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo "tipo denuncia", seconda casella, dovrà essere indicato il codice "V" (variazione).

Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D

Nel quadro "B" del foglio DMAG/D nelle apposite sezioni devono essere riportati tutti i dati riguardanti l'anagrafica del lavoratore già denunciati con la precedente dichiarazione.

Dovrà, inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.

In relazione al mese interessato alla variazione devono essere compilati i campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia interessata alla procedura di variazione.

Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:

1) l'azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:

nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse.

2) L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:

nel campo "Giornate" indicherà a caratteri numerici la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denuncerà le retribuzioni omesse.

3) L'azienda denuncia solo le giornate omesse:

questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale.

In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".

Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi oltre).

4) Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso:

il datore di lavoro compilerà integralmente una delle sezioni del quadro "B" del foglio DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.

Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R

Per la compilazione del quadro "D" è necessario che l'azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti modalità di compilazione.

Variazioni sub b)

L'azienda nella fattispecie sub b) per la denuncia di dati relativi ai quadri E, E1 e E2 dovrà:

- compilare i quadri "A" ed "C" riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo tipo denuncia, nella seconda casella, dovrà essere indicata la sigla "V".

Compilerà il quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i restanti campi del modello.

Comunicazioni di variazioni

Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non è ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come si è più volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni.

L'azienda dovrà invece presentare un'apposita comunicazione alla competente sede dell'I.N.P.S. quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti ipotesi:

- variazioni antecedenti 1998;

- giornate o retribuzioni in diminuzione;

- zona tariffaria;

- codice contratto;

- codice ditta;

- tipo retribuzione;

- numero di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione non sia interessata a variazione.

 

 

Allegato a)

CODICE SEDE [*] 

DENOMINAZIONE SEDE 

PROV. 

0100 

AGRIGENTO 

AG 

0101 

SCIACCA 

AG 

0200 

ALESSANDRIA 

AL 

0300 

ANCONA 

AN 

0400 

AOSTA 

AO 

0500 

AREZZO 

AR 

0600 

ASCOLI PICENO 

AP 

0700 

ASTI 

AT 

0800 

AVELLINO 

AV 

0900 

BARI 

BA 

0901 

ANDRIA 

BA 

1000 

BELLUNO 

BL 

1100 

BENEVENTO 

BN 

1200 

BERGAMO 

BG 

1300 

BOLOGNA 

BO 

1301 

IMOLA 

BO 

1400 

BOLZANO 

BZ 

1500 

BRESCIA 

BS 

1600 

BRINDISI 

BR 

1700 

CAGLIARI 

CA 

1701 

IGLESIAS 

CA 

1800 

CALTANISSETTA 

CL 

1900 

CAMPOBASSO 

CB 

2000 

CASERTA 

CE 

2001 

AVERSA 

CE 

2100 

CATANIA 

CT 

2200 

CATANZARO 

CZ 

2201 

LAMEZIA TERME 

CZ 

2202 

VIBO VALENZIA 

VV 

2203 

CROTONE 

KR 

2300 

CHIETI 

CH 

2400 

COMO 

CO 

2401 

LECCO 

LC 

2500 

COSENZA 

CS 

2501 

ROSSANO CALABRO 

CS 

2600 

CREMONA 

CR 

2700 

CUNEO 

CN 

2791 

ALBA  

CN 

2800 

ENNA 

EN 

2900 

FERRARA 

FE 

3000 

FIRENZE 

FI 

3001 

PRATO 

PO 

3090 

EMPOLI 

FI 

3100 

FOGGIA 

FG 

3200 

FORLÌ 

FO 

3201 

RIMINI 

RN 

3290 

CESENA  

FO 

3300 

FROSINONE 

FR 

3301 

CASSINO 

FR 

3400 

GENOVA 

GE 

3401 

SESTRI LEVANTE 

GE 

3402 

SESTRI PONENTE 

GE 

3500 

GORIZIA 

GO 

3600 

GROSSETO 

GR 

3700 

IMPERIA 

IM 

3800 

L'AQUILA 

AQ 

3801 

SULMONA 

AQ 

3802 

AVEZZANO 

AQ 

3900 

LA SPEZIA 

SP 

4000 

LATINA 

LT 

4100 

LECCE 

LE 

4101 

CASARANO 

LE 

4200 

LIVORNO 

LI 

4201 

PIOMBINO 

LI 

4300 

LUCCA 

LU 

4400 

MACERATA 

MC 

4500 

MANTOVA 

MN 

4600 

MASSA CARRARA 

MS 

4700 

MATERA 

MT 

4800 

MESSINA 

ME 

4900 

MILANO 

MI 

4901 

MONZA 

MI 

4995 

DESIO 

MI 

4902 

MILANO NORD 

MI 

4903 

MILANO MISSORI 

MI 

4904 

MILANO FIORI 

MI 

4905 

MILANO CORVETTO 

MI 

4908 

MILANO LEGNANO 

MI 

4909 

MILANO SEREGNO 

MI 

4927 

LODI 

LO 

5000 

MODENA 

MO 

5100 

NAPOLI 

NA 

5101 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

NA 

5102 

NOLA 

NA 

5103 

NAPOLI ARZANO 

NA 

5104 

NAPOLI SOCCAVO 

NA 

5105 

NAPOLI VOMERO 

NA 

5106 

POZZUOLI 

NA 

5200 

NOVARA 

NO 

5290 

V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA 

VB 

5300 

NUORO 

NU 

5400 

PADOVA 

PD 

5500 

PALERMO 

PA 

5502 

PALERMO SUD OVEST 

PA 

5600 

PARMA 

PR 

5700 

PAVIA 

PV 

5800 

PERUGIA 

PG 

5801 

CITTÀ DI CASTELLO 

PG 

5900 

PESARO 

PS 

6000 

PESCARA 

PE 

6100 

PIACENZA 

PC 

6200 

PISA 

PI 

6300 

PISTOIA 

PT 

6400 

POTENZA 

PZ 

6500 

RAGUSA 

RG 

6600 

RAVENNA 

RA 

6700 

REGGIO CALABRIA 

RC 

6800 

REGGIO EMILIA 

RE 

6900 

RIETI 

RI 

7000 

ROMA 

RM 

7001 

ROMA EUR 

RM 

7002 

ROMA MONTEVERDE 

RM 

7003 

ROMA OSTIA LIDO 

RM 

7004 

ROMA MONTESACRO 

RM 

7005 

ROMA CENTRO 

RM 

7006 

CIVITAVECCHIA 

RM 

7009 

ROMA CASILINO PRENESTINO 

RM 

7010 

ROMA TUSCOLANO 

RM 

7012 

ROMA AURELIO 

RM 

7013 

ROMA TIBURTINO 

RM 

7014 

ROMA FLAMINIO 

RM 

7015 

POMEZIA 

RM 

7100 

ROVIGO 

RO 

7200 

SALERNO 

SA 

7201 

NOCERA INFERIORE 

SA 

7202 

BATTIPAGLIA 

SA 

7300 

SASSARI 

SS 

7400 

SAVONA 

SV 

7500 

SIENA 

SI 

7600 

SIRACUSA 

SR 

7601 

NOTO 

SR 

7700 

SONDRIO 

SO 

7800 

TARANTO 

TA 

7900 

TERAMO 

TE 

8000 

TERNI 

TR 

8100 

TORINO 

TO 

8101 

MONCALIERI 

TO 

8102 

IVREA 

TO 

8103 

TORINO NORD 

TO 

8104 

TORINO SUD 

TO 

8105 

PINEROLO 

TO 

8106 

COLLEGNO 

TO 

8110 

TORINO LINGOTTO 

TO 

8200 

TRAPANI 

TP 

8300 

TRENTO 

TN 

8400 

TREVISO 

TV 

8490 

CONEGLIANO 

TV 

8500 

TRIESTE 

TS 

8600 

UDINE 

UD 

8700 

VARESE 

VA 

8790 

BUSTO ARSIZIO 

VA 

8800 

VENEZIA 

VE 

8801 

SAN DONÀ DI PIAVE 

VE 

8900 

VERCELLI 

VC 

8901 

BIELLA 

BI 

9000 

VERONA 

VR 

9100 

VICENZA 

VI 

9200 

VITERBO 

VT 

9300 

PORDENONE 

PN 

9400 

ISERNIA 

IS 

9500 

ORISTANO 

OR 

 

 

Allegato b)

Basi imponibili ai fini contributivi

La retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, è stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell'art. 48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (si veda circolare 24 dicembre 1997, n. 263 e circolare 14 maggio 1998, n. 104).

Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta in base al contratto di lavoro applicato, anziché l'importo dell'acconto versato.

Nel caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso, la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.

Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, sostituito dall'art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 314 del 1997. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non ha svolto alcuna attività, oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.

Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), del T.U.I.R, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi.

Si ricorda che su questi ultimi è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1 luglio 1991, n. 166, così come confermato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997.

Nel ricordare che l'elencazione dei casi di esclusione è tassativa, si fa presente che per la loro individuazione è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella predetta circolare n. 263 del 1997.

L'esenzione dall'imponibile dell'indennità di cassa e di maneggio di denaro, già prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno 1998. A partire dal 1° gennaio 1999 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.

Indennità di trasferta

Per le trasferte iniziate dal 1° gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell'art. 48, comma 5, del T.U.I.R. (si veda circolare 24 dicembre 1997, n. 263).

Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva.

Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.

Minimi contrattuali e minimali di legge

In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Detta retribuzione non deve altresì essere inferiore al minimale giornaliero previsto dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, o al minimale orario ex articolo 5, comma 5, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

I predetti minimali di legge devono essere rispettati anche quando il datore di lavoro abbia corrisposto retribuzioni inferiori ai minimali stessi, ancorché tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Si ricorda che: "Ai fini della determinazione del minimale giornaliero od orario, la retribuzione da prendere in considerazione è data dalla media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Si intende che, solo nei casi di retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a prescindere dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la suddetta media si ottiene dividendo la retribuzione per 26, 13, 12, 6; nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se ad una scadenza periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute, la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate" (punto 3.a della circolare 3 gennaio 1980, n. 507 R.C.V./1).

Il rispetto del minimale di legge di cui trattasi non è richiesto per le giornate per le quali il datore di lavoro ha corrisposto esclusivamente retribuzioni integrative delle indennità erogate dagli enti previdenziali per malattia generica, malattia professionale, infortunio, integrazione salariale e per particolari categorie di lavoratori quali: apprendisti, soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali legge n. 381 del 1991, lavoratrici madri, compartecipanti individuali e soci lavoratori di cooperative sociali legge n. 381 del 1991 per le province nelle quali, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, siano stati fissati i salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi.

Operai a tempo determinato

Per gli operai a tempo determinato si hanno due diverse modalità di determinazione delle retribuzioni ai fini contributivi:

a) OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro non ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:

1. tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è il salario medio provinciale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1996 e non deve essere indicata dal datore di lavoro, che si limiterà ad indicare il numero delle giornate nel modello DMAG

2. part-time: la retribuzione da assoggettare a contribuzione si ottiene rapportando alle giornate o alle ore di lavoro il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996

b) OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:

3. tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella effettivamente dovuta, nel rispetto del minimale di legge

4. part-time: il datore di lavoro deve indicare la retribuzione effettivamente dovuta in ragione delle ore o giornate lavorate, nel rispetto del minimale di legge, orario o giornaliero

Part - time

Il part-time può esplicare i suoi effetti solo se formalizzato (confronta circolare 2 dicembre 1993, n. 274). In caso di mancata formalizzazione non è applicabile la normativa di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 726 del 1984 convertito con legge n. 863 del 1984 (minimale orario).

Per la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo parziale (v. circolare 6 novembre 1998, n. 233) il datore di lavoro deve far precedere il codice contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici numerici:

Codice 

Descrizione 

3 

per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale; 

5 

per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico. 

Per una corretta compilazione della dichiarazione trimestrale si precisa che i codici identificativi del part - time non possono precedere per incompatibilità, i codici contratti 05 (socio svantaggiato di cooperative sociali), 14 (lavoratore impiegato in lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative sociali), 20 (compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento professionale).

In particolare il datore di lavoro, per dichiarare ai fini contributivi rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei campi "tipo contratto", "giornate" "retribuzioni" del modello DMAG/D.

Part - time orizzontale

Nel campo "tipo contratto" deve far precedere il codice identificativo del tipo contratto del lavoratore dal codice part - time 3.

Nel campo "gg" dichiarerà il numero di giornate lavorate parzialmente.

Esclusivamente per questo tipo di rapporto part - time, nel rigo successivo dovrà indicare sempre nel campo "gg" il numero delle ore effettivamente lavorate nelle giornate denunciate; i restanti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non dovranno essere compilati.

Nel campo della colonna "retribuzione" il datore di lavoro dovrà indicare per tutti i lavoratori assunti con contratto part - time le retribuzioni; più specificatamente per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva - dovrà essere indicata la retribuzione erogata per le ore lavorate e dichiarate.

Per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è calcolata sulla base del salario medio provinciale, il datore di lavoro per stabilire l'esatta base imponibile, dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.

La retribuzione convenzionale "oraria" moltiplicata per il numero delle ore indicate nella casella "gg" consente di determinare la retribuzione che il datore di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni" per il calcolo del contributo.

Non sono soggette a riepilogo, e pertanto non devono essere riportate nel mod. DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" nella dichiarazione di un rapporto part - time orizzontale.

Part - time verticale o ciclico

Nel campo "tipo contratto" il codice identificativo del tipo contratto deve essere preceduto dal codice part - time '5'.

Nel campo "gg" il datore di lavoro indicherà le giornate lavorate nel mese a cui si riferisce la dichiarazione.

Nel campo "retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate nel mese.

Per gli operai, la cui contribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale, l'ammontare della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate denunciate.

Accordi di riallineamento

Per i datori di lavoro agricolo che hanno recepito accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 così come modificato dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 58, comma 10, e dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a, b, c del decreto legge n. 338 del 1989.

Pertanto la retribuzione da sottoporre a contribuzione previdenziale, a partire dalla data di recepimento del contratto di riallineamento, sarà quella prevista dai contratti di riallineamento, nel rispetto dei minimali di legge ex articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389 del 1989 ridotti del 50 per cento, fino al completamento del programma di riallineamento stesso.

Si richiamano in proposito la circolare 27 maggio 1997, n. 119, la circolare 9 ottobre 1997, n. 202 e la circolare 14 novembre 1997, n. 224.

Base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per i soggetti inseriti nei piani di inserimento professionale e nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità

La base imponibile di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (L.S.U. - legge n. 451 del 1994 e successive modificazioni - codice contratto 14) e dai lavoratori impiegati nei progetti di cui alle lettere A e B art. 15, comma 1, della legge n. 451 del 1994 e successive modificazioni (P.I.P.- codice contratto 38), per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è costituita, dal primo gennaio 1998 dal minimale giornaliero di Lire 64.670 e dal primo gennaio 1999 dal minimale giornaliero di Lire 71.273.

Il contributo dovuto si ricava applicando alla predetta base imponibile le aliquote dovute per l'assicurazione infortuni sul lavoro (10,80 per cento per l'anno 1998 e 11,772 per cento per l'anno 1999) e riducendo il contributo lordo del 50 per cento laddove non siano applicabili maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Sull'argomento vedere la circolare 21 luglio 1998, n. 159, la circolare 21 luglio 1998, n. 160, la circolare del 5 luglio 1999, n. 145.

 

 

Minimale di legge per gli operai agricoli [1] 

Operaio a: 

1998 

1999 

Tempo Pieno 

Lire 58.950 giornaliero 

Lire 60.020 giornaliero 

 

Lire 66.282 * giorni lavoro 

Lire 67.474 * giorni lavoro  

Part-time orizzontale 

settimanale ad orario normale/ore 

settimanale ad orario normale/ore  

 

settimanali ad orario normale [2] 

settimanali ad orario normale 

Riallineamento 

Lire 33.141 giornaliero 

Lire 33.737 giornaliero 

__________ 

[1] OTI e OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996. I predetti minimali non sono validi per gli apprendisti, i soci svantaggiati e volontari di cooperative sociali, i P.I.P, gli L.S.U., le lavoratrici madri, i compartecipanti individuali. 

[2] ad esempio per gli operai agricoli e florovivaisti (circolare 6 novembre 1998, n. 233): Lire 66.282 * 6/39 = Lire 10.197 di minimale orario valido per l'anno 1998.