Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/05/1998 |
Numero: | 104 |
§ 98.1.39379 - Circolare 14 maggio 1998, n. 104 .
Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa (art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e Primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
La Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 70, Serie generale, ha pubblicato il testo del
L'art. 4 del citato
Il successivo art. 7 del
La modifica introdotta comporta che, dal 1° gennaio 1998, le indennità sostitutive della mensa, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, non concorrono a formare l'imponibile previdenziale esclusivamente nel caso in cui siano corrisposte:
- agli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- agli addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Conseguentemente le predette indennità erogate al di fuori dei casi suindicati concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.
Modalità per la regolarizzazione contributiva relativa ai periodi pregressi
I datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, n. 5).
A tal fine si atterranno alle seguenti modalità:
1) calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1° gennaio 1998 sulla base della modifica normativa illustrata con la presente circolare e quelle assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;
2) porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione le differenze come sopra determinate;
3) calcoleranno i contributi sui totali ottenuti.
Sulle differenze contributive dovute determineranno gli interessi legali, nella misura del 5%, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di aprile 1998 [1] fino alla data del versamento.
L'importo degli interessi così calcolati sarà riportato in un rigo in bianco dei quadri «B-C» del mod. DM10/2 preceduto dal previsto codice «Q900».
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[1] Periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo la pubblicazione del
Il Direttore generale
Trizzino