§ 98.1.39688 - Circolare 21 luglio 1998, n. 160 .
Lavori di pubblica utilità - lavori socialmente utili - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1998
Numero:160

§ 98.1.39688 - Circolare 21 luglio 1998, n. 160 .

Lavori di pubblica utilità - lavori socialmente utili - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto dai datori di lavoro agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Contributi 

Roma, 21 luglio 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici ai coordinatori  

 

generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali ai primari  

 

coordinatori generali e primari 

 

medico legali 

 

e, per conoscenza 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Disposizioni normative.

Con decreto legislativo n. 468 del 1997 di attuazione della delega conferita dall'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Legislatore ha rivisto la disciplina dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità. In particolare ne sono previste quattro tipologie, ossia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare di nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui al successivo art. 2 che individua settori ed ambiti di espletamento dei predetti lavori di pubblica utilità;

b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzati alle condizioni di cui al successivo art. 7. I soggetti promotori di progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a),b) e c) sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i loro consorzi e altri soggetti che possono essere individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sentiti i Ministeri interessati per materia, giusta quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo in esame n. 468 del 1997.

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 9 possono svolgere le attività socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) attraverso l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) residenti nel Comune o nell'area della Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

Le procedure per l'utilizzo dei lavoratori da impiegare nei progetti di cui all'art. 1, comma e, lett. a), b) e c) sono descritte agli articoli 4, 5 e 6, del decreto legislativo in esame mentre la procedura per l'utilizzo dei lavoratori da impiegare nelle attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del predetto decreto è descritta all'art. 7 dello stesso decreto.

Nell'ambito dei progetti di pubblica utilità disciplinati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 468 del 1997 assumono particolare rilevanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente circolare, le attività di cura dell'ambiente, della natura, dell'acquacoltura, etc., previste dalla norma citata.

 

 

2. Disciplina previdenziale e adempimenti contributivi.

La norma contenuta nell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. n. 468 del 1997 prevede che i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. Si esclude che siano previste altre forme di previdenza obbligatoria in quanto, per espressa disposizione normativa contenuta nell'art. 8, 1 comma, del decreto legislativo in esame, l'utilizzazione dei lavoratori in attività di pubblica utilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Dunque, nel caso in cui vengano utilizzati i soggetti specificati dalle norme contenute nel decreto legislativo citato, l'Istituto provvede all'accertamento e alla riscossione del contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I soggetti obbligati al pagamento del contributo predetto sono gli stessi promotori di progetti di lavori socialmente utili ovvero utilizzatori dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento del contributo predetto se attivino progetti di lavori di pubblica utilità nel settore agricolo in quanto la norma pone a carico di tali soggetti utilizzatori il pagamento del contributo in esame (art. 8, 9 comma, D.Lgs. cit.). In merito ai criteri ed alle modalità di calcolo del contributo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato un'apposita direttiva con nota del 2/7/98 prot. n. 12/PS/130663/L196.Le disposizioni contenute nella precitata nota del Ministero del Lavoro prevedono che, ferma restando l'applicazione dell'aliquota del 10,8%, stabilita dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti agricoli, la base imponibile di riferimento è costituita dal minimale giornaliero, pari a L.64.670, ricavabile dalla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, pari a L. 19.401.000, diviso 300, secondo quanto previsto dall'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965.Al contributo, determinato secondo tali indicazioni, è applicata la riduzione del 50% laddove non siano applicabili le maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente.

 

 

3. Istruzioni operative per i datori di lavoro.

I datori di lavoro debbono dichiarare i dati occupazionali dei lavoratori sul modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai a tempo determinato e specificamente la dichiarazione contraddistinta dal Codice 1 della prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C del modello stesso. Nel foglio DMAG/D, quadro B, i datori di lavoro debbono compilare una delle sezioni previste per la denuncia dei dati anagrafici e contributivi del lavoratore. Debbono essere compilati i campi: "numero d'ordine", "codice fiscale", "cognome", "nome", "data di nascita", "sesso", "provincia", "comune di nascita", "comune di residenza", "C.A.P.", "zona tariffaria", "tipo contratto", "tipo retribuzione", "giornate". Non deve essere compilato il campo "retribuzioni", in quanto la base imponibile è costituita, come precisato nel precedente paragrafo, dal minimale giornaliero ex art. 116, T.U. n. 1124 del 1965.Non debbono essere compilati inoltre i campi: "numero progressivo pagina del Registro d'Impresa", "categoria", "qualifica o parametro", "data di assunzione", "data di cessazione" ed "accantonamenti". Nel campo "tipo contratto" deve essere utilizzato il codice 14 che indica "lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili di cui all'art. 14 del D.L. 15 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni (LSU)".Nel campo "tipo retribuzioni" deve essere indicata la sigla "O".

Si è detto che alle contribuzioni si applica la riduzione del 50%, sempreché non sia prevista una maggiore agevolazione della normativa vigente. Pertanto, nel caso di lavoro prestato in zona tariffaria contraddistinta dal codice 05 (zona montana), la riduzione applicata sarà del 70%, in luogo della precitata riduzione del 50%.I dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono a formare la posizione contributiva del lavoratore, in quanto la contribuzione è finalizzata, come sopra precisato, esclusivamente a garantire al lavoratore utilizzato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R, occorre seguire le istruzioni previste nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998 con riguardo alle modalità stabilite per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi.

Il Direttore generale

Trizzino