§ 98.1.37941 - Circolare 12 giugno 1997, n. 132 .
Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. Regime contributivo delle erogazioni previste dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1997
Numero:132


Sommario
Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di 2 livello. Applicazione nel settore agricolo. 


§ 98.1.37941 - Circolare 12 giugno 1997, n. 132 .

Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di 2 livello. Applicazione nel settore agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, ha reintrodotto il particolare regime di decontribuzione, previsto e disciplinato dal D.L. 28 marzo 1996, n. 166 e successivi, mai convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (cfr. circolare 5 marzo 1997, n. 48).

Si forniscono di seguito le istruzioni concernenti le modalità operative ai fini dell'applicazione della normativa alle aziende agricole che assumono operai agricoli a tempo indeterminato.

 

 

Istruzioni operative

a) dichiarazione trimestrale

b) conguaglio

La disciplina riproposta dal precitato art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, ricalca sostanzialmente la normativa preesistente prevista dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499, ad eccezione della misura del tetto delle erogazioni soggette a decontribuzione.

Tale misura risulta fissata in fase di prima applicazione entro il limite dell'1 per cento della retribuzione contrattuale fino al 31 dicembre 1997, 2 per cento a decorrere dall'1° gennaio 1998; il raggiungimento del previsto limite massimo del 3 per cento avverrà mediante successivi incrementi percentuali disposti con decreti interministeriali.

Un'ulteriore modifica è prevista dal comma 7 dell'art. 2 della citata legge, il quale stabilisce che il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del particolare regime contributivo, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

La materia è stata compiutamente trattata con le precedenti circolari di questa direzione (n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996) alle cui disposizioni si fa rinvio per gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro.

Si impartiscono conseguentemente le istruzioni operative a cui dovranno attenersi le aziende agricole per l'applicazione delle disposizioni in oggetto alle erogazioni elargite agli operai agricoli a tempo indeterminato dal 27 marzo 1997 (data di entrata in vigore del decreto legge).

 

 

a) dichiarazione trimestrale.

Attenendosi alle modalità fissate nelle suindicate circolari, le aziende agricole dovranno procedere per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore, della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione bensì alla prevista aliquota ridotta.

Il totale delle suddette quote, riferite ai lavoratori denunciati nel mod. acc1 oti del trimestre di competenza, sarà indicato cumulativamente nel quadro f1 nella casella "importo".

Nella casella "n. lavoratori" dovrà essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni in argomento.

La dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, relativa al secondo trimestre 97 da presentare entro il 25 luglio, rappresenta per le aziende agricole la prima scadenza utile per la dichiarazione della quota da assoggettare al contributo di solidarietà del 10 per cento.

 

 

b) conguaglio.

Come specificato nella procedure indicate nella circolari innanzi citate, il calcolo delle quote da assoggettare a decontribuzione avverrà nei singoli trimestri su base previsionale, pertanto si dovrà procedere con la dichiarazione del quarto trimestre, o in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro con la dichiarazione del trimestre in cui è intervenuta l'estinzione del rapporto stesso, alle operazioni di conguaglio.

Solo alle suindicate scadenze i datori di lavoro potranno determinare l'ammontare esatto della retribuzione e, conseguentemente, del tetto che fissa l'importo delle erogazioni interessate alla decontribuzione.

Dalle operazioni di conguaglio che si precisa sono da effettuarsi per ogni lavoratore interessato, potrà scaturire che:

1) l'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione risulti superiore a quanto già operato;

2) l'importo delle erogazioni da assoggettare ad aliquota ridotta sia inferiore a quello predeterminato su base previsionale.

Nel primo caso le aziende, definito il maggior importo soggetto a decontribuzione lo porteranno in detrazione in quote di pari importo alle retribuzioni imponibili dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Qualora il rapporto di lavoro sia cessato anticipatamente gli importi dovranno essere imputati alle retribuzioni denunciate nell'ultima dichiarazione trimestrale utile. in entrambi i casi si procederà nel modo sopra specificato per la compilazione del quadro F1.

Nella seconda ipotesi opereranno mediante la compilazione di un modello ACC1 OTI di variazione della dichiarazione del trimestre di competenza per la rideterminazione del carico contributivo. per trimestre di competenza si deve intendere il trimestre in cui si è verificata la variazione della retribuzione che ha determinato la modifica del tetto preventivato.

Il datore di lavoro indicherà nel rigo o, in corrispondenza del lavoratore l'esatto imponibile comprensivo della quota a conguaglio. la quota, o il totale delle quote nel caso in cui la variazione riguardi più operai, dovrà essere riportato nel quadro F1 preceduto dal segno (-).

Con la procedura di conguaglio innanzi esposta le aziende agricole potranno procedere alla regolarizzazione contributiva per le erogazioni intervenute nel periodo 27 marzo - 31 marzo.

Il modello ACC1 OTI di variazione del primo trimestre dovrà essere presentato alla competente sede territoriale entro il 25 luglio, data di scadenza per la presentazione della dichiarazione trimestrale relativa al secondo trimestre.

Le sedi procederanno, quindi, alla acquisizione delle dichiarazioni di variazione in base alle disposizioni contenute nella circolare ex SCAU n. 51 del 23 maggio 1994.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito all'attivazione della procedura informatica relativa all'acquisizione dei dati dichiarati nel quadro F1.

Il Direttore generale

Trizzino