§ 98.1.40217 - Circolare 28 dicembre 1998, n. 266 .
Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di compilazione ed acquisizione di alcune fattispecie dei modelli DMAG/R e DMAG/D.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1998
Numero:266

§ 98.1.40217 - Circolare 28 dicembre 1998, n. 266 .

Chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di compilazione ed acquisizione di alcune fattispecie dei modelli DMAG/R e DMAG/D.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore Generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del 

 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di Fondi, Gestioni e Casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali 

 

 

Sommario:

1 - Contratti di formazione e lavoro;

2 - Assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. a) dell'art. 16 legge n. 451 del 1994;

3 - Assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 16 legge n. 451 del 1994;

4 - Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli legge n. 240 del 1984;

5 - Codici identificativi aziende con processo produttivo di tipo industriale.

6 - Socio volontario di cooperativa o consorzio legge n. 381 del 1991

In fase di tariffazione delle dichiarazioni della manodopera agricola dei primi due trimestri dell'anno 98, si sono riscontrati alcuni errori nella compilazione del nuovo modello DMAG che hanno determinato la mancata determinazione del contributo.

Lo scarto delle dichiarazioni è da imputare alla incompatibilità di alcuni codici "tipo ditta" e "tipo contratto" dovuta alla inesatta indicazione da parte dei datori di lavoro dei codici numerici identificativi della ditta o del contratto.

Al fine di pervenire ad una corretta compilazione del modello di dichiarazione trimestrale da parte delle aziende, che assicuri il buon esito della tariffazione si forniscono i chiarimenti e le istruzioni per il corretto uso dei codici "tipo contratto" identificativi del contratto di formazione e lavoro e i codici " tipo ditta" afferenti le aziende con processo produttivo di tipo industriale e le cooperative di trasformazione ex lege n. 240 del 1984.

 

 

1 - Contratti di formazione e lavoro.

L'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro secondo due tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie ed elevate;

b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale.

A favore dei datori di lavoro che assumono con il predetto contratto, sia di tipo a) che di tipo b), sono previste le seguenti agevolazioni:

Per i datori di lavoro che operano nelle aree ricomprese nei territori del mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 3 marzo 1978, n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

Per i datori di lavoro che operano nel restante territorio nazionale si applica una riduzione del 25% sulle aliquote contributive.

Diversi sono i tempi di fruizione delle predette agevolazioni.

Per la tipologia a), il periodo è contestuale a quello in cui si svolge la formazione; per i contratti di tipo b) i benefici contributivi trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di formazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante la rideterminazione del carico contributivo versato per intero nel periodo di formazione.

Pertanto il datore di lavoro che assume un giovane con contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate, a norma della lettera a) dell'art. 16 della legge 451/94, usufruisce immediatamente dei previsti benefici contributivi, sin dalla data di inizio del rapporto di formazione, e per la durata massima di ventiquattro mesi.

Di converso, il datore di lavoro che assume un giovane con contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale, a norma della lettera b) dell'art. 16 della legge n. 541 del 1994, è tenuto al versamento della contribuzione ordinaria per la durata del rapporto di formazione e lavoro (massimo dodici mesi), e usufruirà solo in caso di conversione del rapporto stesso in contratto a tempo indeterminato dei previsti benefici contributivi.

Per ogni utile approfondimento si rinvia alle disposizioni illustrate con circolare 16 aprile 1997, n. 93 (messaggio 16 aprile 1997, n. 5802).

Per usufruire delle previste agevolazioni i datori di lavoro agricoli dovranno attenersi alle seguenti istruzioni.

 

 

2 - Assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. a) dell'art. 16 legge n. 451 del 1994.

I dati retributivi ed occupazionali dei lavoratori assunti con il suddetto contratto devono essere dichiarati, dal momento dell'assunzione e per la durata del periodo di formazione, nel mod. DMAG contraddistinto nel campo "tipo denuncia" dal codice numerico 1 (operai a tempo determinato).

I codici da utilizzare - tenuto conto della zona geografica e lavoratore - sono:

02 - 

operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del mezzogiorno o da 

 

imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe 

 

delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex 

 

art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

06 - 

operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro nord ex art. 16, lett. a,  

 

legge n. 451 del 1994. 

07 - 

operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del  

 

mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti 

 

alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla 

 

media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

09 - 

operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro nord  

 

ex art. 16, lett. a, legge n. 451 del 1994. 

Il rapporto di formazione e lavoro sopra descritto può essere spontaneamente convertito, nel corso del suo svolgimento, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In tale ipotesi il datore di lavoro, che ha diritto ad usufruire delle agevolazioni contributive fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto, dovrà dichiarare i dati retributivi ed occupazionali del lavoratore assunto a tempo indeterminato nel mod. DMAG contraddistinto dal codice numerico 2 (operai a tempo indeterminato) nel campo "tipo denuncia" utilizzando i suindicati codici contratto, per il periodo residuale del rapporto di formazione.

 

 

3 - Assunzione con contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 16 legge n. 451 del 1994.

I dati occupazionali e retributivi dei lavoratori assunti con un contratto di formazione di tipo b) devono essere dichiarati con le seguenti modalità:

Nel periodo di formazione del lavoratore, il datore di lavoro, non ha diritto ad usufruire di alcuna agevolazione, per cui nella compilazione del mod. DMAG "tipo denuncia" 1 (operai a tempo determinato), dovrà utilizzare come codici contratto:

01 - 

operaio tradizionale assunto con ordinario contratto di lavoro. 

04 - 

operaio extracomunitario assunto con ordinario contratto di lavoro. 

Qualora il datore di lavoro provveda alla conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Per un numero di trimestri corrispondente a quelli della formazione, i dati retributivi ed occupazionali del lavoratore dovranno essere dichiarati nel modello tipo denuncia 2 (operaio a tempo indeterminato) indicando nel campo "tipo contratto" uno dei seguenti codici:

34 - 

operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del mezzogiorno o da  

 

imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe 

 

delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex 

 

art. 16, lett. b, legge n. 451 del 1994. 

35 - 

operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro nord ex art. 16, lett. b,  

 

legge n. 451 del 1994. 

36 - 

operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del  

 

mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti 

 

alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla 

 

media nazionale ex art. 16, lett. b, legge n. 451 del 1994. 

37 - 

operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del centro nord  

 

ex art. 16, lett. b, legge n. 451 del 1994. 

Dalla tariffazione delle basi imponibili dichiarate con i suddetti codici, scaturirà un carico contributivo intero, poiché, in base alle disposizioni normative, le previste agevolazioni contributive trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma sono correlate al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione e lavoro.

Pertanto, la sede che riceve la dichiarazione trimestrale contrassegnata dai predetti codici ("tipo denuncia 2" e "codici contratto 34.35.36.37), deve attivare la procedura per la rideterminazione del carico contributivo relativo al periodo pregresso.

La rideterminazione del carico, che darà luogo ad uno sgravio contributivo, deve essere effettuata valorizzando a mezzo dell'apposita procedura la variazione dei codici contratto delle dichiarazioni presentate per i pregressi periodi di formazione.

La sede avrà cura di concedere lo sgravio per quanti sono i trimestri di formazione con l'avvertenza che a ciascuna delle dichiarazioni trimestrali OTI può corrispondere soltanto una variazione del periodo di formazione.

Al fine di agevolare le sedi nella gestione delle dichiarazioni in questione è in fase di rilascio una implementazione della procedura di acquisizione del mod. DMAG.

Per effetto di questa modifica la procedura di acquisizione del modello DMAG della dichiarazione trimestrale OTI segnalerà all'operatore la presenza nella dichiarazione stessa dei codici 34-35-36-37, al fine di evidenziare le fattispecie per i susseguenti adempimenti amministrativi che le sedi devono porre in essere, concernenti la determinazione dello sgravio del pregresso periodo contributivo della formazione lavoro.

Si sottolinea che l'utilizzazione dei predetti codici, da parte delle aziende, è ammesso fino a quando competono le agevolazioni previste. Pertanto terminato il predetto periodo le aziende devono utilizzare i prescritti codici 01 (operaio tradizionale) e 04 (operaio tradizionale extracomunitario).

 

 

4 - Codice "tipo ditta" 03: cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli L. n. 240 del 1984.

Le cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli (L. n. 240 del 1984) devono indicare nella prima casella del campo "tipo ditta" il codice numerico 03 sia nella dichiarazione della manodopera a tempo determinato - tipo denuncia 1 -, sia nella dichiarazione della manodopera a tempo indeterminato - tipo denuncia 2 -.

La procedura di tariffazione determinerà l'esatto carico contributivo tenuto conto della codifica tipo denuncia.

Pertanto le cooperative di trasformazione non devono utilizzare il codice "tipo ditta" 01, che è riservato alle cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica.

 

 

5 - Codici identificativi aziende con processo produttivo di tipo industriale.

I codici "tipo ditta" da indicare nelle dichiarazioni della manodopera a tempo determinato - tipo denuncia 1 - e della manodopera a tempo indeterminato - tipo denuncia 2 - sono:

14: 

azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i contratti collettivi  

 

nazionali di lavoro e i relativi contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati per gli operai agricoli e 

 

florovivaisti; 

15: 

azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano contratti collettivi  

 

nazionali di lavoro o contratti collettivi regionali o provinciali di lavoro diversi dal cod. 14 e non 

 

rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella tabella codici "tipo ditta" 

 

contenute nelle istruzioni allegate alla circolare 17 marzo 1998, n. 64. 

16: 

cooperative e loro consorzi di tipo industriale; 

17: 

cooperative sociali e loro consorzi di tipo industriale; 

18: 

cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari di tipo industriale. 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto previsto nella circolare 17 marzo 1998, n. 64 le cooperative ed i consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con processi produttivi di tipo industriale devono dichiarare la manodopera a tempo determinato con mod. DMAG tipo denuncia 1 indicando nel campo "tipo ditta" il codice 18.

Non devono quindi, utilizzare il codice "tipo ditta" 03, che è riservato alle stesse cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che non hanno però processi produttivi di tipo industriale.

 

 

6 - Socio volontario di cooperative o consorzi legge n. 381 del 1991.

Si è riscontrato che un codice contratto 15 (socio volontario di cooperativa sociale) è stato utilizzato nell'ambito di una dichiarazione con tipo ditta 04, provocando lo scarto della denuncia.

Si rammenta che il codice 15 è compatibile esclusivamente con il codice tipo ditta 09 delle cooperative sociali.

Il Direttore generale

Trizzino