§ 98.1.39887 - Circolare 24 settembre 1998, n. 203 .
Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16 "disposizioni in materia di contratto di apprendistato nel settore previdenziale agricolo." [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/09/1998
Numero:203

§ 98.1.39887 - Circolare 24 settembre 1998, n. 203 .

Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16 "disposizioni in materia di contratto di apprendistato nel settore previdenziale agricolo." Disposizioni Normative Istruzioni Operative. Regolarizzazione Pregresso e Adempimenti. Disposizioni Normative.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

Direzione Centrale delle entrate contributive 

 

Direzione Centrale tecnologia informatica 

 

 

Roma, 24 settembre 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali  

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

L'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha introdotto rilevanti innovazioni all'istituto dell'apprendistato.

Dette modifiche hanno interessato specificatamente:

1) Il campo di applicazione;

2) I limiti di età;

3) La durata dell'apprendistato.

Con l'estensione dell'applicabilità dell'istituto in argomento in tutti i settori produttivi, anche i datori di lavoro del settore agricolo possono assumere con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni (26 anni nelle aree individuate negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993);i limiti di età sono ulteriormente elevati di 2 anni nel caso in cui il giovane assunto sia portatore di handicap.

Le suddette disposizioni, modificative della normativa vigente, sono operative dal 19.7.1997 (data di entrata in vigore della legge n. 196 del 1997) e troveranno applicazione fino all'approvazione della nuova disciplina organica che formerà oggetto di un apposito provvedimento, che il governo è stato delegato ad emanare.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della L.n. 196 del 1997, il C.C.N. L. Degli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 10 luglio 1998, ha disciplinato gli aspetti ad esso rinviati dalla normativa, in merito a:

- Durata del rapporto, fissata nelle misure massime di 24 mesi per la seconda area professionale 48 mesi per la prima area professionale.

- Retribuzione degli apprendisti, fissata nelle misure del 70%, 80%, 90% del corrispondente salario contrattuale per le mansioni svolte, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto di apprendistato. Pertanto anche in agricoltura all'apprendistato, definito come "speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nell'impresa medesima" trovano applicazione la l. 19.5.55 n. 25, modificata ed integrata dalla L. 8 luglio 1956, n. 706, L. 2 aprile 1968, n. 424, L. 28 febbraio 1987, n. 56 nonché dal regolamento di esecuzione.

In base alle norme suindicate, l'assunzione con chiamata diretta dell'apprendista è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- All'osservanza dei limiti numerici fissati dalla legge per l'assunzione di operai apprendisti. In merito, l'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificata dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, dispone che il numero degli apprendisti non può essere superiore al numero dei lavoratori qualificati o specializzati alle dipendenze dello stesso imprenditore. Pertanto, in applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 luglio 1998 in tema di classificazione del personale, l'imprenditore agricolo non può assumere apprendisti in numero superiore ai lavoratori inquadrati nella prima e seconda area professionale.

- Si precisa, altresì, che l'art. 21 comma 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha previsto che in caso di assenza di lavoratori con le qualifiche suddette o presenti in numero inferiore a tre, l'imprenditore può assumere apprendisti in numero non superiore a tre unità;

- Al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro

(Confluito nella direzione provinciale del lavoro).

- L'assunzione deve in ogni caso essere preceduta da una visita sanitaria che accerti l'idoneità fisica del giovane allo svolgimento del lavoro per il quale viene assunto.

Particolari incentivi sono previsti per l'instaurazione di rapporti di apprendistato. la contribuzione dovuta in misura fissa settimanale dal datore di lavoro ed in misura percentuale della retribuzione imponibile a carico del lavoratore risulta pari:

Per il 1997 

A lire 5.200 (Datore Di Lavoro) E 3,54% (Di Cui 3,04% Ivs E 0,50% Ssn lavoratore) 

Per il 1998 

A lire 5.030 (Datore di lavoro) E 3,54% (solo IVS lavoratore) 

Per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare ed iniziato prima del 1.10.97 la contribuzione è dovuta nella misura di lire 5.270 (datore di lavoro) e 3,54% (solo ivs lavoratore).

In caso di assunzione dell'apprendista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine dell'apprendistato, i previsti benefici contributivi sono riconosciuti per un ulteriore anno.

Il riconoscimento dei benefici contributivi per i contratti di apprendistato, conclusi a decorrere da un anno dell'entrata in vigore della legge, è subordinato alla partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi (circolare 16 luglio 1998, n. 93 ministero del lavoro e della previdenza sociale).

In merito, si richiamano le disposizioni diramate con messaggio n. 30646 del 21 agosto 1998, per cui in forza di una apposita direttiva del ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attesa degli ulteriori interventi, tesi a concretizzare il contenuto del citato art. 16 della legge n. 196, dovranno continuare ad essere riconosciute tutte le agevolazioni contributive che sono attualmente previste in favore degli apprendisti.

È inoltre prevista l'esclusione degli apprendisti nel computo dei limiti numerici stabiliti da leggi e contratti collettivi per particolari normative e istituti.

- Istruzioni Operative

I datori di lavoro agricoli, in possesso della richiesta autorizzazione, possono assumere lavoratori con contratto di apprendistato attenendosi alle disposizioni dell'art. 9-bis, L. 28 novembre 1996, n. 608. In particolare dovranno allegare al foglio registro d'impresa da inviare all'I.N. P.S. Copia dell'autorizzazione rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro.

I datori di lavoro che assumono apprendisti devono dichiarare i relativi dati occupazionali, utilizzando il modello dmag della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai a tempo indeterminato, e specificatamente la dichiarazione contraddistinta dal codice 2 della prima casella del "tipo denuncia" dei quadri a e c del modello stesso.

Nel foglio dmag/d, quadro b, essi devono compilare una delle sezioni previste per la denuncia dei dati anagrafici e contributivi dell'apprendista.

Devono essere compilati i campi:

"N. Ord.", "n. Progr. Pag. Reg. D'impresa", "codice fiscale", "categoria", "qualifica o parametro", "data assunzione", "data cessazione", "cognome e nome", "data di nascita", "sesso", "provincia", "comune di nascita", "comune di residenza", "c.a.p.", "zona tariffaria", "tipo contratto", "tipo retribuzione", "giornate", "retribuzioni", "accantonamenti".

Nel campo "tipo contratto" i codici da indicare sono:

03  

- Operaio Apprendista 

08  

- Operaio apprendista extracomunitario. 

Per la compilazione del quadro d del foglio dmag/r, occorre seguire le istruzioni previste nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998 circa le modalità stabilite per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi.

Nel caso in cui il lavoratore, terminato il periodo di apprendistato, venga assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro per usufruire dell'ulteriore periodo di godimento dei benefici contributivi, dovrà procedere alla compilazione del modello dmag attenendosi alle istruzioni allegate alla Circ. 64/98 per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi degli operai a tempo indeterminato, indicando nel campo "tipo contratto", i suindicati codici identificativi del rapporto di apprendistato.

- Regolarizzazione del pregresso e adempimenti.

Per i rapporti di apprendistato instaurati in applicazione della legge n. 196 del 1997, prima della stipula del CCNL, tra il 19 luglio 1997 (data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997 n. 196) e la data della presente circolare, i dati occupazionali e retributi degli apprendisti dovranno essere dichiarati, utilizzando un modello di dichiarazione della manodopera dmag per ciascun trimestre del periodo pregresso.

I modelli di dichiarazione dmag compilati attenendosi alle specifiche suindicate, dovranno essere contraddistinte nella seconda casella del campo "tipo denuncia" dalla sigla:

V  

- Se il datore di lavoro ha già presentato dichiarazione di manodopera per il trimestre a cui si  

 

riferisce; 

P  

- Nel caso in cui per il trimestre di competenza non è stata presentata alcuna dichiarazione. 

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro, tenuto conto che la materia rientra nell'ambito delle modifiche normative aventi riflessi sulla contribuzione, si fa presente che, in applicazione della circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 i datori di lavoro stessi possono presentare la dichiarazione trimestrale degli apprendisti entro il 25 gennaio 1999, data di scadenza per la presentazione della dichiarazione della manodopera agricola occupata nel quarto trimestre 1998.

Entro lo stesso termine del 25 gennaio 1999 i datori di lavoro dovranno presentare le precitate dichiarazioni relative a periodi occupazionali pregressi.

Al contributo dovuto saranno applicati gli interessi calcolati nella misura del tasso legale.

Gli interessi dovuti per i versamenti riferiti ai periodi pregressi saranno calcolati applicando il tasso legale al contributo dovuto, tenuto conto delle date di scadenza di versamento del contributo relativo a ciascun trimestre.

Per le dichiarazioni che saranno presentate congiuntamente alle dichiarazioni del quarto trimestre, gli interessi saranno applicati per gli apprendisti occupati nel:

- Terzo Trimestre '97 dal 10 Marzo 1998 al 10 Giugno '99 (15 del mese per il pagamento con il mod. f24);

- Quarto trimestre '97 dal 10 giugno 1998 al 10 giugno '99 (15 del mese per il pagamento con il mod. f24)

- Primo trimestre '98 dal 10 settembre '98 al 10 giugno '99 (15 del mese per il pagamento con il mod. f24)

- Secondo trimestre '98 dal 10 dicembre '98 al 10 giugno '99 (15 del mese per il pagamento con il mod. f24)

- Terzo trimestre '98 dal 10 marzo '99 al 10 giugno '99. (15 del mese per il pagamento con il mod. f24);

Il Direttore generale

Trizzino