Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/12/1996 |
Numero: | 246 |
§ 98.1.36952 - Circolare 10 dicembre 1996, n. 246 .
Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18, 19, 20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalità di applicazione alle aziende agricole.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione centrale |
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contributi |
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Roma, 10 dicembre 1996 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami |
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Professionali |
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Al Coordinatore generale Medico |
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legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del |
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Consiglio di vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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Amministratori di fondi, |
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Gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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Regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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Provinciali |
Sommario
Indice
1. Premessa
2. Chiarimenti
3. Istruzioni Operative
a)Modulistica
b)Compilazione
c)Periodo pregresso
1. Premessa.
Con la
Le predette disposizioni hanno rilevanza generale e si applicano anche alle aziende operanti nel settore agricolo, le quali sono tenute al pagamento del contributo esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni operative per gli adempimenti correlati alla contribuzione dei datori di lavoro agricolo.
2. Chiarimenti.
Ai fini della determinazione del requisito occupazionale la
Tale criterio si estende alle imprese agricole, tenendo presente che queste ultime possono trovarsi nella situazione di svolgere la loro attività su fondi ubicati in più comuni della stessa provincia o in provincie diverse.
In tutte queste ipotesi è consentito alle aziende dalle vigenti norme operative presentare distinte denuncie aziendali e dichiarazioni trimestrali di manodopera per ciascun comune o provincia.
In tali fattispecie, il requisito occupazionale è determinato computando la forza complessivamente occupata, ancorché operante in località diverse, considerato che le attività economiche fanno capo ad un unico imprenditore, persona fisica o persona giuridica.
Per rispondere inoltre ad espliciti quesiti formulati da parte di talune Sedi, si precisa che per l'individuazione del requisito occupazionale il concetto di forza occupata include tutto il personale in forza, compreso gli operai a tempo determinato, con l'eccezione dei dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro.
Per quanto riguarda la misura del contributo, si ribadisce che il contributo ha carattere disincentivante del ricorso al lavoro straordinario; pertanto esso è dovuto integralmente anche nei casi di attività svolte in zone montane e svantaggiate, secondo quanto precisato nella citata
In merito alle modalità di riscossione del contributo delle cooperative di trasformazione, disciplinate dalla
3. Istruzioni operative.
a) Modulistica
I datori di lavoro devono denunciare la retribuzione imponibile, erogata a titolo di lavoro straordinario da assoggettare al contributo del 5%, in occasione della dichiarazione trimestrale di manodopera, utilizzando il modello ACC1/OTI.
Per rendere possibile tale adempimento, il predetto modello ACC1/OTI è stato parzialmente modificato, prevedendo l'istituzione di un apposito quadro, denominato "F2". Il modello, con la modifica anzidetta, sarà operativo con la dichiarazione della manodopera del primo trimestre 1997.
b) Compilazione
Ai fini della compilazione le imprese dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
- nella casella "importi" dovranno indicare l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre agli operai a tempo indeterminato a titolo di retribuzione per lavoro straordinario eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali;
- nella casella "N. lavoratori" dovranno indicare il numero degli operai a cui le retribuzioni dichiarate si riferiscono;
- Inoltre atteso che il contributo ex-lege n. 549 del 1995 non è alternativo, ma è aggiuntivo della ordinaria contribuzione, si precisa che i corrispettivi per lavoro straordinario denunciati cumulativamente nel quadro "F2", devono essere dichiarati anche individualmente, per ciascun lavoratore interessato, nelle retribuzioni esposte al quadro "D".
c) Periodo pregresso
Come è noto la normativa presa in esame è entrata in vigore con decorrenza 1.1.96.
Pertanto ai fini della regolarizzazione della contribuzione relativa all'anno 1996, i datori di lavoro dovranno denunciare le retribuzioni corrisposte al predetto titolo con la dichiarazione di manodopera del primo trimestre 1997, con scadenza 25 aprile.
Per provvedere a tale adempimento, le aziende denunceranno il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili soggette a contribuzione straordinaria per l'anno '96, sommandoli ai dati da dichiarare nel quadro "F2" per il primo trimestre '97.
Relativamente alle aziende che adoperano più fogli per la stessa dichiarazione di manodopera, si fa presente che i dati richiesti, numero lavoratori e retribuzione imponibile, devono essere indicati complessivamente per tutti i lavoratori denunciati, esclusivamente nel primo foglio, contraddistinto alla pagina 1.
Il Direttore generale
Trizzino