§ 98.1.38409 - Circolare 9 ottobre 1997, n. 202 .
Art. 23, legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 5, legge 28 novembre 1996, n. 608. Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/10/1997
Numero:202


Sommario
Art. 23, legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 5, legge 28 novembre 1996, n. 608. Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo nel settore previdenziale agricolo. 


§ 98.1.38409 - Circolare 9 ottobre 1997, n. 202 .

Art. 23, legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 5, legge 28 novembre 1996, n. 608. Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo nel settore previdenziale agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo  

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1) Premessa.

Con l'entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196 (G.U. n. 154 del 4 luglio 1997, suppl. ord. n. 136 L) gli accordi di riallineamento retributivo assumono rilevanza giuridica agli effetti della determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali anche per le aziende del settore agricolo.

Le retribuzioni fissate nei predetti accordi possono costituire valida base imponibile previdenziale per la contribuzione dovuta dalle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato, a decorrere dal 3° trimestre 1997.

Con il verificarsi di determinati specifici presupposti di cui si dirà più avanti, correlati alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997, l'applicazione degli accordi di riallineamento si estenderà alla contribuzione degli operai a tempo determinato.

 

 

2) Disposizioni ed istruzioni operative.

La normativa in materia di contratti di riallineamento retributivo, prevista dall'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 [l], così come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetta legge Treu), trova applicazione per le aziende agricole operanti nei territori individuati dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

È venuto meno, infatti, il limite fissato dalla disposizione modificata, che individuava tra i destinatari della norma esclusivamente le aziende industriali ed artigiane.

Le predette norme incidono con rilevanti innovazioni nella disciplina giuridica in tema di determinazione della contribuzione e del diritto alle riduzioni contributive.

Difatti è previsto al comma 1 che «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento».

(Omissis).

Ciò premesso, mentre si fa riserva di più ampie istruzioni, anche per i periodi progressi, si forniscono le seguenti disposizioni per consentire la denuncia e l'assolvimento della contribuzione, sulla base della normativa in esame, per gli operai dell'agricoltura per i periodi contributivi correnti a partire dal 3° trimestre 1997.

a) Operai a tempo indeterminato

La disposizione in esame è immediatamente operativa per la manodopera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per le retribuzioni ad essa corrisposte a decorrere dal periodo di paga del mese di luglio 1997.

Al fine del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali degli operai a tempo indeterminato, la retribuzione minima da prendere a riferimento è quella fissata dagli accordi di riallineamento, a decorrere dal 19 luglio 1997.

Essa non potrà essere inferiore al 50% del minimale di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, pari per il 1997 a L. 65.175 (cfr. circ. n. 23 del 30 gennaio 1997.) Tale limite è, quindi, fissato in L. 32.588 [1].

I datori di lavoro sono tenuti, in virtù della precisata disposizione, a denunciare retribuzioni non inferiori al predetto limite, calcolato in rapporto al minimale giornaliero.

Resta inteso che, ove la retribuzione corrisposta risulti di fatto superiore ai predetti limiti, le aziende sono tenute a denunciare le retribuzioni effettivamente corrisposte, in quanto i valori sopra citati valgono come minimali giornalieri di retribuzione.

Alle aziende agricole che corrispondono ai propri operai retribuzioni pari ai valori pattuiti negli accordi

provinciali di riallineamento e non inferiore al predetto limite di L. 32.588 corrispondente al 50% del minimale di L. 65.175, è riconosciuto il diritto al mantenimento delle agevolazioni e riduzioni contributive, ancorché tali retribuzioni siano inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Infatti ai sensi del comma 1, dell'articolo 5, della più volte citata legge n. 608 del 1996, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), della legge n. 389 del 1989.

La sospensione si riverbera tanto sulle riduzioni previste per il "Mezzogiorno" (cosiddetta fiscalizzazione), quanto sulle agevolazioni vigenti per i territori montani e per le zone svantaggiate.

Va osservato, ad ogni modo, che la sospensione di cui trattasi cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale è accertato il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici, contenuti nell'accordo territoriale (comma 3).

In materia, questa Direzione generale ha emanato a suo tempo apposite disposizioni con circolare n. 119 del 27 maggio 1997, a cui si rinvia per la completa conoscenza dell'argomento.

Perché le aziende possano avvalersi delle disposizioni in esame è necessario che in ambito provinciale sia stato stipulato un contratto di riallineamento retributivo e che lo stesso sia stato recepito in sede aziendale ed il relativo verbale di recepimento sia stato depositato presso la Sede INPS competente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Comunque, si fa presente che qualora siano presentate dalle aziende dichiarazioni trimestrali conformi alla disciplina del riallineamento, ancorché le aziende stesse non abbiano provveduto all'adesione dell'accordo provinciale di riallineamento ed al deposito del relativo atto di recepimento, le Sedi provvederanno all'acquisizione dei dati retributivi così come denunciati ed invieranno alle aziende in questione l'invito ad ottemperare ai previsti adempimenti (recepimento e deposito del verbale), avvertendo i destinatari che il mancato adempimento comporterà il recupero della differenza contributiva e delle relative somme aggiuntive.

Tuttavia le azioni di recupero verranno tenute in sospeso sino al 19 luglio 1998, considerato che questo è il termine ultimo fissato dalla legge per provvedere agli adempimenti relativi al recepimento ed al deposito del verbale da parte dei datosi di lavoro.

Le aziende denunceranno le retribuzioni erogate in forza dei contratti di riallineamento nel 3° trimestre 1997 con le consuete modalità, utilizzando il Mod. ACC. 1 O.T.I. Al fine di adeguare alla nuova normativa i controlli che le Sedi effettuano sulle dichiarazioni trimestrali in merito alla osservanza delle retribuzioni contrattuali, è opportuno che le aziende al momento della presentazione della dichiarazione della manodopera comunichino all'ufficio che trattasi di dichiarazione contenente retribuzioni di riallineamento.

___________

[1] Continua, naturalmente, ad applicarsi il minimale, rivalutato ai sensi del comma 2, art. 1, della legge 26 settembre 1981, n. 537, alla contribuzione determinata sulle retribuzioni, che esulano dagli accordi di riallineamento. Si ricorda che tale minimale è fissato per il 1997 in L. 57.960 (cfr. circ. n. 38 del 19 febbraio 1997.)

b) Operai a tempo determinato

La disposizione in esame non è di converso immediatamente operativa in materia di contribuzione degli operai a tempo determinato, tenuto conto che l'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989 non è, allo stato della vigente disciplina, applicato agli operai a tempo determinato, per i quali vige la normativa di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968, per cui i contributi sono determinati in base alle retribuzioni convenzionali giornaliere, rilevate per singole province.

Essa potrà trovare applicazione alla contribuzione dovuta per gli operai a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 1998.

In merito, circa le modalità ed i criteri applicativi si fa riserva di emanare apposite disposizioni.

Le Sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti canali informativi alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Direttore generale

Trizzino