Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/10/1997 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 23, legge 24 giugno 1997, n. 196. Art. 5, legge 28 novembre 1996, n. 608. Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo nel settore previdenziale agricolo. |
§ 98.1.38409 - Circolare 9 ottobre 1997, n. 202 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale |
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e Primari Medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestione e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1) Premessa.
Con l'entrata in vigore della
Le retribuzioni fissate nei predetti accordi possono costituire valida base imponibile previdenziale per la contribuzione dovuta dalle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato, a decorrere dal 3° trimestre 1997.
Con il verificarsi di determinati specifici presupposti di cui si dirà più avanti, correlati alle disposizioni contenute nell'art. 4 del
2) Disposizioni ed istruzioni operative.
La normativa in materia di contratti di riallineamento retributivo, prevista dall'art. 5 della
È venuto meno, infatti, il limite fissato dalla disposizione modificata, che individuava tra i destinatari della norma esclusivamente le aziende industriali ed artigiane.
Le predette norme incidono con rilevanti innovazioni nella disciplina giuridica in tema di determinazione della contribuzione e del diritto alle riduzioni contributive.
Difatti è previsto al comma 1 che «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'art. 1 della
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento».
(Omissis).
Ciò premesso, mentre si fa riserva di più ampie istruzioni, anche per i periodi progressi, si forniscono le seguenti disposizioni per consentire la denuncia e l'assolvimento della contribuzione, sulla base della normativa in esame, per gli operai dell'agricoltura per i periodi contributivi correnti a partire dal 3° trimestre 1997.
a) Operai a tempo indeterminato
La disposizione in esame è immediatamente operativa per la manodopera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per le retribuzioni ad essa corrisposte a decorrere dal periodo di paga del mese di luglio 1997.
Al fine del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali degli operai a tempo indeterminato, la retribuzione minima da prendere a riferimento è quella fissata dagli accordi di riallineamento, a decorrere dal 19 luglio 1997.
Essa non potrà essere inferiore al 50% del minimale di cui all'art. 1 comma 2 del
I datori di lavoro sono tenuti, in virtù della precisata disposizione, a denunciare retribuzioni non inferiori al predetto limite, calcolato in rapporto al minimale giornaliero.
Resta inteso che, ove la retribuzione corrisposta risulti di fatto superiore ai predetti limiti, le aziende sono tenute a denunciare le retribuzioni effettivamente corrisposte, in quanto i valori sopra citati valgono come minimali giornalieri di retribuzione.
Alle aziende agricole che corrispondono ai propri operai retribuzioni pari ai valori pattuiti negli accordi
provinciali di riallineamento e non inferiore al predetto limite di L. 32.588 corrispondente al 50% del minimale di L. 65.175, è riconosciuto il diritto al mantenimento delle agevolazioni e riduzioni contributive, ancorché tali retribuzioni siano inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Infatti ai sensi del comma 1, dell'articolo 5, della più volte citata
La sospensione si riverbera tanto sulle riduzioni previste per il "Mezzogiorno" (cosiddetta fiscalizzazione), quanto sulle agevolazioni vigenti per i territori montani e per le zone svantaggiate.
Va osservato, ad ogni modo, che la sospensione di cui trattasi cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale è accertato il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici, contenuti nell'accordo territoriale (comma 3).
In materia, questa Direzione generale ha emanato a suo tempo apposite disposizioni con
Perché le aziende possano avvalersi delle disposizioni in esame è necessario che in ambito provinciale sia stato stipulato un contratto di riallineamento retributivo e che lo stesso sia stato recepito in sede aziendale ed il relativo verbale di recepimento sia stato depositato presso la Sede INPS competente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Comunque, si fa presente che qualora siano presentate dalle aziende dichiarazioni trimestrali conformi alla disciplina del riallineamento, ancorché le aziende stesse non abbiano provveduto all'adesione dell'accordo provinciale di riallineamento ed al deposito del relativo atto di recepimento, le Sedi provvederanno all'acquisizione dei dati retributivi così come denunciati ed invieranno alle aziende in questione l'invito ad ottemperare ai previsti adempimenti (recepimento e deposito del verbale), avvertendo i destinatari che il mancato adempimento comporterà il recupero della differenza contributiva e delle relative somme aggiuntive.
Tuttavia le azioni di recupero verranno tenute in sospeso sino al 19 luglio 1998, considerato che questo è il termine ultimo fissato dalla legge per provvedere agli adempimenti relativi al recepimento ed al deposito del verbale da parte dei datosi di lavoro.
Le aziende denunceranno le retribuzioni erogate in forza dei contratti di riallineamento nel 3° trimestre 1997 con le consuete modalità, utilizzando il Mod. ACC. 1 O.T.I. Al fine di adeguare alla nuova normativa i controlli che le Sedi effettuano sulle dichiarazioni trimestrali in merito alla osservanza delle retribuzioni contrattuali, è opportuno che le aziende al momento della presentazione della dichiarazione della manodopera comunichino all'ufficio che trattasi di dichiarazione contenente retribuzioni di riallineamento.
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[1] Continua, naturalmente, ad applicarsi il minimale, rivalutato ai sensi del comma 2, art. 1, della
b) Operai a tempo determinato
La disposizione in esame non è di converso immediatamente operativa in materia di contribuzione degli operai a tempo determinato, tenuto conto che l'art. 1, comma 1, della
Essa potrà trovare applicazione alla contribuzione dovuta per gli operai a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 1998.
In merito, circa le modalità ed i criteri applicativi si fa riserva di emanare apposite disposizioni.
Le Sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti canali informativi alle disposizioni contenute nella presente circolare.
Il Direttore generale
Trizzino