§ 98.1.41101 - Circolare 16 luglio 1999, n. 149 .
Datori di lavoro agricolo: termine di presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/07/1999
Numero:149

§ 98.1.41101 - Circolare 16 luglio 1999, n. 149 .

Datori di lavoro agricolo: termine di presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 375 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati.

Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dall'Istituto deve essere prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre.

Dall'acquisizione ed elaborazione dei dati dichiarati dai datori di lavoro agricolo scaturisce la richiesta di pagamento della contribuzione dovuta, contribuzione che, come è noto, deve essere versata entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Con circolare n. 46 del 26 febbraio 1999 sono state impartite disposizioni in merito alla presentazione delle predette dichiarazioni con sistemi automatizzati, sistema che consente di attuare notevoli economie gestionali e di aggiornare correttamente e tempestivamente gli archivi dell'Istituto ai fini del calcolo dell'imposizione contributiva e della pubblicazione degli elenchi trimestrali ed annuali degli operai agricoli a tempo determinato.

Quanto sopra considerato, si consente agli utenti che utilizzano sistemi automatizzati (supporto magnetico o trasmissione telematica) per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, di presentare dette dichiarazioni entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9-quater, comma 19, della legge n. 608 del 1996.

Per il solo secondo trimestre, tenuto conto del particolare periodo dell'anno in cui si colloca la predetta scadenza (25 agosto), si consente la presentazione delle dichiarazioni trimestrali tramite sistemi automatizzati entro il 15 settembre successivo.

Il Direttore generale

Trizzino