Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 19/01/1991 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3, [...] |
Art. 2. 1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio [...] |
Art. 2. bis [7]. |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.2.62 - D.L. 19 gennaio 1991, n. 18 [1] .
Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi [2]
(G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, i datori di lavoro del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, i datori di lavoro di cui al comma 5 sono esonerati dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del
7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del
11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in L. 2.080 miliardi per l'anno 1991, in L. 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in L. 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-duodecies del
12. Al complessivo onere di L. 2.268 miliardi per l'anno 1991, di L. 2.271 milardi per l'anno 1992 e di L. 2.288 milardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a L. 788 miliardi annui, l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio" e, quanto a L. 1.480 miliardi per l'anno 1991, a L. 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a L. 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento "Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine di cui all'articolo 2 del
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di L. 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi, da ultimo, l'art. 19 del
[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.