Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/12/1997 |
Numero: | 263 |
§ 98.1.38737 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 263 .
Unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico |
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legale e Primari Medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del |
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Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati |
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amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
La legge collegata alla finanziaria 1997 (
Il
Dette disposizioni, pertanto, sostituiscono integralmente quelle di cui all'art. 12 della
Si sottolinea in primo luogo l'importanza dell'intervento normativo che si inserisce nel più ampio progetto riformatore - che sta trovando attuazione anche attraverso gli altri decreti delegati (cfr.
Passando alla illustrazione della norma contenuta nell'articolo 6, si osserva che mediante la tecnica della sostituzione delle previgenti norme è stato novellato l'art. 12 della
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1998.
Da un punto di vista strutturale si registrano in via prioritaria i due seguenti principi:
- il reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi è quello definito dall'art. 46, comma 1, del T.U. sulle imposte sui redditi, approvato con
- la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è individuata conformemente alle norme contenute nell'art. 48 del predetto T.U., salve le deroghe e le particolarità di cui si dirà appresso. Ai sensi della prima parte del citato articolo 48, comma 1, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Una prima osservazione d'ordine generale è che anche nel nuovo quadro normativo la nozione della base imponibile contributiva continua, come nel precedente regime, ad avere la propria specifica qualificazione dal collegamento al rapporto di lavoro, nel senso che anche nel nuovo assetto il concetto di retribuzione imponibile continua ad essere svincolato dal criterio di impronta civilistica di rigida corrispettività con la prestazione lavorativa e risulta comprensivo di tutte le attribuzioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro.
Sotto il profilo del procedimento di identificazione della base imponibile ai fini contributivi, l'unificazione comporta che occorre fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 48 del T.U. integrati dalle deroghe stabilite dall'articolo 6.
Si deve rimarcare che, vertendosi in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima più propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma si dilata sino ad includere, ancorché non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del
La disciplinata unificata è applicabile a tutte le gestioni di previdenza e di assistenza sociale nell'ambito delle quali la base imponibile era regolata dall'art. 12 delle
Nella disciplina unificata rientrano anche le contribuzioni dovute per categorie di lavoratori autonomi, quali alcune figure dello spettacolo soggette a contribuzioni obbligatorie ricadenti, quanto alla determinazione della base imponibile, sotto la disciplina dell'articolo 12 in argomento.
La normativa non innova rispetto ai tempi di adempi mento dell'obbligazione contributiva che va soddisfatta, sulla base del principio della competenza, entro attualmente il 20 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.
Per le componenti variabili della retribuzione indicate nel
Ai sensi del comma 9 dell'art. 6, le gratificazioni annuali e periodiche (comprendenti anche la 13a e 14a mensilità), i conguagli di retribuzione spettanti a seguiti di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono invece, in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione ed allo stesso mese imputati.
Il criterio in parola che ribadisce il precetto già enunciato dall'articolo 26, penultimo comma, della
Ai fini del calcolo dei contributi, si conferma il criterio dell'arrotondamento per ciascun assicurato dell'imponibile mensile alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
Premesse tali considerazioni d'ordine generale, si passa ad analizzare le singole disposizioni dell'articolo 6, mentre per quanto riguarda la identificazione del reddito fiscalmente imponibile non riguardato da deroghe occorre fare riferimento alla
1) Comma 3. Principio del "lordo".
Continua a trovare applicazione (art. 6, comma 3) il principio generale alla base del sistema secondo cui le somme ed i valori che compongono la base imponibile si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (quota del lavoratore per contribuzione obbligatoria, trattenute fiscali ed ogni altra ritenuta).
2) Comma 4. Esclusione della base imponibile ai fini contributivi.
Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi:
A) Le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto.
B) Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In merito alla portata dell'esclusione di cui trattasi si evidenzia quanto segue.
In base all'articolo 4, comma 2-bis, del
Le connotazioni delle predette somme sono state definite con la
Sono, quindi, state ricomprese nella fattispecie:
le somme corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente nelle ipotesi di rapporto di lavoro assistiti dal regime di stabilità a norma di
le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi.
La nuova disposizione amplia il campo della esclusione estendendolo alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del lavoro proprio nell'intento di eliminare gli effetti distorsivi sulla base imponibile e pensionabile.
Conseguentemente dal 1° gennaio 1998 rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo nel senso già specificato, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.
L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa.
Indennità sostitutiva del preavviso.
L'indennità sostitutiva del preavviso anche dopo il 1° gennaio 1998 continua ad essere soggetta a contribuzione di previdenza e di assistenza sociale.
Per la qualificazione di detta indennità occorre fare riferimento alle norme del diritto del lavoro [1].
L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere aggiunta, ai fini del calcolo dei contributi, all'ultimo periodo di paga, ma attribuita, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (
Per il caso di decesso del lavoratore si farà riferimento alla
C) I proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni.
Come emerge dalla relazione di accompagno al decreto legislativo, tale voce è riferita ad indennità che non sono collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata accezione, della prestazione lavorativa.
Si tratta in sostanza di erogazioni diverse dalla normale retribuzione rivolte esclusivamente al reintegro patrimoniale di perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro.
L'esenzione, quindi, non si applica a quanto versato al lavoratore per indennizzarlo della mancata percezione di reddito da lavoro dipendente, nel qual caso, peraltro, la contribuzione, indipendentemente dalla quantificazione del danno, nel perdurare del rapporto di lavoro ed in assenza di trattamenti mutualistici obbligatori, va commisurata alla retribuzione che risulterebbe contrattualmente dovuta, nel rispetto altresì dei minimali giornalieri.
Come già previsto nel previgente regime, rientrano nell'esclusione:
- le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della
- le indennità fino ad un massimo di 14 mensilità corrisposte al lavoratore nei casi previsti dall'art. 8 della
In merito alle somme date per rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 del codice di procedura civile, si rileva che esse in base all'articolo 1 del D.Lgs. sono collocate nell'articolo 46, comma 2.
Quest'ultimo non viene richiamato dall'articolo 6 del D.Lgs. che considera redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1.
In considerazione di tali ragioni di ordine testuale e sistematico, sia della loro funzione risarcitoria si deve concludere che esse sono esenti da imposizione contributiva, anche se derivano da adempimento spontaneo e non conseguono ad una pronuncia del giudice.
D) Le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4 ("recte" di cui comma 6); i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa.
La casistica ricompresa sotto la lettera D) non presenta novità di rilievo: la disposizione risulta confermativa del principio generale già immanente nell'ordinamento previdenziale escludente dalla retribuzione imponibile le prestazioni a carico di fondi e gestioni di previdenza obbligatorie; da fondi complementari e integrativi istituiti volontariamente e da polizze e cioè da tutte quelle forme integrative di tutela a carattere previdenziale ed assistenziale i cui mezzi di provvista finanziaria sono già sottoposti al prelievo integrale o al contributo di solidarietà.
Per quanto riguarda in generale le erogazioni da terzi o per conto di terzi le stesse sono sottoposte all'ordinario prelievo contributivo se hanno attinenza con la prestazione lavorativa.
Con particolare riguardo ai casi di comando o distacco presso altro datore di lavoro, istituto applicato più che altro nel settore pubblico ma riconosciuto ammissibile dalla giurisprudenza a determinate condizioni anche in quello privato, rientra nell'imponibile contributivo anche quanto corrisposto dal soggetto presso il quale è avvenuto il distacco restando a carico del datore di lavoro distaccante l'adempimento dell'obbligazione contributiva.
E) Nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
L'esclusione di cui alla lettera E), come emerge dal testo normativo, recepisce, per intero, quanto già previsto dall'articolo 2 del
L'importo annuo decontribuibile è stabilito a regime entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento.
In fase di prima applicazione tale limite non può superare la misura dell'1% sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal gennaio 1998. Gli adeguamenti successivi sono disposti con decreto interministeriale.
Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori.
Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al
Per l'applicazione della disposizione si fa rinvio alle precedenti:
F) I contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lett. b), del
Le disposizioni riportate sotto la lettera F) riproducono pressoché integralmente le previgenti norme in materia di imponibilità al solo contributo del 10% degli accantonamenti sotto qualsiasi forma a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al
Le forme pensionistiche complementari sono quelle disciplinate dal citato
Le connotazioni degli organismi che realizzano le predette forme integrative previdenziali ed assistenziali agli effetti dell'applicazione delle norma in commento sono state indicate nella
- Casse, Fondi, Gestioni apprestati per garantire, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto ad un capitale e/o ad una rendita all'iscritto e/o ai suoi familiari;
- Casse, Fondi, Gestioni finalizzati ad interventi di tipo assistenziale, costituiti con la funzione di erogare prestazioni economiche e/o rimborsi di spese sanitarie in caso di malattia dell'assicurato e/o dei suoi familiari, integrazione della retribuzione per periodi di assenza per malattia, infortunio, prestazioni termalistiche, provvidenze dirette a sovvenire il lavoratore in particolari situazioni di bisogno: borse di studio, spese funerarie, prestiti, interventi similari.
Le somme a carico del datore di lavoro destinate al finanziamento dei Fondi complementari e delle forme previdenziali ed assistenziali di cui sopra sono escluse, quindi, dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, e sono, peraltro, soggette al contributo di solidarietà del 10%.
L'esenzione predetta, peraltro, non incide sulla quota eventualmente a carico del lavoratore per il finanziamento dei Fondi complementari e delle forme integrative previdenziali ed assistenziali in discorso che, in quanto parte della retribuzione lorda imponibile, era e resta soggetta a contribuzione secondo le norme comuni, così come confermato dalla stessa disposizione sotto la lettera F).
Per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo di solidarietà e l'ambito di applicazione della norma si fa rinvio alla citata
Si annota ancora che la norma conferma il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore sulla contribuzione oggetto della deduzione fiscale ai sensi del comma 2 del
__________
[1] In particolare è qualificabile quale vera e propria indennità sostitutiva del preavviso rilevante ai fini contributivi quella corrisposta nei seguenti casi:
a) recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per raggiunti limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l'ipotesi in cui ricorre la giusta causa ex art. 2119 c.c.
b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;
c) dimissioni del lavoratore per giusta causa (2119 c.c.);
d) dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo per cui è previsto a norma dell'art. 2 della
e) morte del lavoratore.
Polizze assicurative
La disposizione sotto la lettera F) non annovera, come faceva invece l'art. 9-bis sopracitato, tra gli elementi esclusi dall'imponibile le somme devolute a "forme assicurative" con finalità di previdenza e di assistenza integrative.
Questo incide sul trattamento contributivo dei premi pagati dal datore di lavoro per la copertura di polizze assicurative istituite a favore dei dipendenti e dei suoi familiari, in precedenza sottoposti al contributo del 10% se previste in sede contrattuale e regolamentare, trattamento che viene attratto nel regime della norma fiscale con le seguenti conseguenze:
- esenzione da ordinaria contribuzione e dal contributo di solidarietà del 10% dei premi per le polizze inerenti rischi professionali;
- assoggettamento alla integrale ordinaria contribuzione dei premi per altre polizze (rischi extraprofessionali, vita, sanitarie).
Il nuovo regime di cui sopra (di esenzione totale per le polizze per rischi professionali e di sottoposizione ad ordinaria contribuzione per le altre) trova applicazione in presenza di entrambe le condizioni che il premio sia versato all'impresa assicuratrice dopo il 31 dicembre 1997 e che esso si riferisca integralmente ad un periodo assicurativo successivo a tale data.
È confermata, come in passato, la sottoposizione ad ordinaria contribuzione dei premi per altre tipologie di polizze (furto, rc auto, ecc.).
Casse, fondi, gestioni, forme assicurative per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali
Tale fattispecie, prevista nel comma 4 dell'articolo 9-bis della
Nell'ambito della stessa si inquadravano i casi di forme di accantonamento che attuavano un sistema solidaristico tra imprese con interventi rivolti nei confronti delle stesse per consentire loro di adempiere l'obbligo di corrispondere la retribuzione in presenza di situazioni critiche.
Tale particolare configurazione aveva indotto il legislatore ad introdurre una eccezione al regime contributivo del 10% dettato in via generale per gli accantonamenti per finalità di previdenza e assistenza integrativa, prevedendo invece l'assoggettamento alla ordinaria contribuzione delle somme erogate al lavoratore.
La caratterizzazione dei fondi presenti nella realtà, realizzanti nella quasi totalità previdenza ed assistenza integrativa, ha reso superflua una espressa disciplina per la tipologia dei fondi finalizzati alla mutualizzazione predetta.
Infatti, laddove l'obbligazione retributiva e di riflesso quella contributiva non venga meno secondo i comuni canoni giuslavoristici, a fronte di determinati eventi impeditivi della prestazione lavorativa, l'istituzione di un fondo a sostegno dell'impresa risulta irrilevante agli effetti del prelievo contributivo, restando la funzione del fondo circoscritta nell'ambito della sfera del datore di lavoro senza coinvolgere il rapporto di previdenza obbligatoria.
G) I trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
L'esclusione dall'imponibile contributivo riguarda i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3, lett. d), del
La presente disposizione non necessita di uno specifico commento in quanto si limita a confermare la preesistente esenzione.
In sintesi viene confermata l'esclusione dalla base imponibile sia dei trattamenti di famiglia erogati in regime di previdenza obbligatoria sia di quelli erogati alle stesse condizioni e negli stessi limiti direttamente dal datore di lavoro nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.
Resta invece soggetto a contribuzione ogni emolumento per carichi di famiglia erogato a carico del datore di lavoro in assenza delle condizioni di legge o in misura eccedente i predetti trattamenti previsti in regime di previdenza obbligatoria.
2) Tassatività degli elementi esclusi dalla base imponibile.
Il comma 5 riafferma il principio della tassatività degli elementi esclusi dalla base imponibile.
3) Comma 6. Casse edili.
Le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
La disposizione sopra riportata conferma il trattamento contributivo riservato agli accantonamenti e contribuzioni alle Casse edili dall'art. 9 della
a) totale imponibilità delle somme accantonate alle Casse edili a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché, nella ipotesi in cui sia previsto localmente, il contributo di mutualizzazione per i casi di malattia e infortuni di cui all'art. 19, comma 11, del C.C.N.L. 5 luglio 1995;
b) assoggettamento a contribuzione nella misura del 15 per cento del loro ammontare delle somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore alle Casse edili per tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 37, lett. a), del C.C.N.L. vigente, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione), con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa edile, nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
Ai fini dell'applicazione del criterio sub lettera b) con riferimento anche alla previsione normativa secondo la quale anche la quota del lavoratore va assoggettata a contribuzione nella misura pari al 15%, dovrà operarsi come segue:
- dalla retribuzione lorda imponibile - determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla lettera a) - viene detratta la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla Cassa edile;
- si somma alla retribuzione di cui sopra il 15 per cento della contribuzione di cui alla lettera b) dovuta alla Cassa edile (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del lavoratore).
4) Comma 7. Imponibile contributivo soci lavoratori cooperative di lavoro.
Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
La disposizione ha lo scopo di ricondurre sotto la disciplina dell'articolo 6 l'imponibile contributivo riferito ai compensi dei soci lavoratori di cooperative di lavoro che agli effetti delle forme obbligatorie di tutela di previdenza e di assistenza sociale sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Questo comporta che nella determinazione del reddito imponibile ai fini contributivi dei soci lavoratori valgono le norme dell'articolo 48 del
5) Comma 8. Retribuzione minima imponibile e retribuzioni convenzionali.
Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del
Il comma 8 riafferma una serie di principi tipici dell'ordinamento previdenziale sanciti dall'art. 1, comma 1, della
Come già detto in premessa, il principio statuito dalla predetta norma comporta l'obbligo della commisurazione del versamento della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale alla retribuzione contrattualmente dovuta se superiore a quella di fatto corrisposta.
Vengono inoltre salvaguardate le seguenti specificità del sistema contributivo:
- osservanza dei minimali giornalieri od orari (per il part-time) annualmente aggiornati;
- applicazione dei massimali e tetti previsti dalla legislazione, in particolare: quello, limitato alla contribuzione pensionistica, di cui alla
- conferma delle norme che prevedono retribuzioni convenzionali per determinate categorie: si segnalano in particolare quelle relative alle cooperative disciplinate dal
La conferma normativa riguarda le retribuzioni convenzionali riferite a categorie di lavoratori e non si estende alla determinazione convenzionale di prestazioni in natura, già contemplate in via generale dall'articolo 29 del citato
6) Punto 10. Calcolo delle prestazioni.
La disposizione contenuta nel punto 10 conferma il principio generale secondo il quale la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale.
7) Comma 3. Indennità di cassa e di maneggio di denaro.
L'esenzione dall'imponibile contributivo delle indennità di cassa e di maneggio di denaro già prevista dalle previgenti norme continua ad applicarsi sino a tutto l'anno 1998. A partire dal 1° gennaio 1999 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Tracciato il quadro normativo generale di riferimento sotto la cui disciplina va collocata la varietà della casistica è opportuno richiamare l'attenzione sulle seguenti specificità:
a) Il nuovo regime contributivo della trasferta come disciplinato dall'art. 48, comma 5, del T.U. trova applicazione per le trasferte iniziate dal 1° gennaio 1998 (circ. Ministero delle finanze, punto 9). Inoltre, a decorrere dalla stessa data opera la disposizione del comma 6 dell'art. 48 relativa ai trasfertisti, nonché la disposizione contenuta nello stesso comma sull'assoggettabilità nella misura del 50% dell'indennità di volo e di navigazione previste dalla legge o dal contratto collettivo e dell'indennità dei messi notificatori.
Con la stessa decorrenza, viene meno, tra l'altro, l'efficacia della norma contenuta nell'articolo 11 della
b) A decorrere dal 1° gennaio 1998:
- non è più operante l'esclusione dall'imponibile contributivo per i compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibile a rimborso spese in precedenza esenti sino all'importo massimo del 50% (art. 12 della
- viene meno l'esclusione da contribuzione dei rimborsi a piè di lista di spese sostenute per lavoro, prevista dall'art. 12 della
- cessa di applicarsi la disposizione dell'art. 12 della
- le erogazioni a titolo di liberalità sono regolate dal comma 2, sub lettera b), dell'articolo 48;
- il regime contributivo delle somministrazioni di vitto, o in mense e delle prestazioni sostitutive è ricondotto sotto l'articolo 48, comma 2, lett. c). Lo stesso dicasi per il servizio di trasporto disciplinato sotto la lettera d).
L'indennità sostitutiva del trasporto è soggetta ad imposizione contributiva;
- i decimi di senseria corrisposti al personale delle agenzie marittime, già esenti da contribuzione ai sensi dell'art. 5 del
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) sono soggette a contribuzione nella misura del 75% del loro ammontare;
- l'assegno alimentare corrisposto ai dipendenti per i quali pende giudizio è soggetto alla ordinaria imposizione contributiva (in precedenza cfr.
- le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell'imponibile contributivo.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono sottoposte, fra le altre, al regime definito dall'articolo 48 del T.U. le erogazioni e le attribuzioni di seguito indicate già contemplate dall'articolo 2, commi 15, 16 e 18, della
- Spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; borse di studio erogate dal datore di lavoro al dipendente per sé stesso o per i familiari indicati nell'art. 12 del T.U.I.R. (
- Assegnazione di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate.
- Il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti.
- Prestiti a tasso agevolato stipulati successivamente al 31 dicembre 1996. Il criterio indicato dalla disposizione fiscale (art. 48, comma 4, lett. b) si applica agli effetti contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31 dicembre 1997. Restano ferme le eccezioni contemplate dalla norma.
Lavoratori all'estero
L'art. 5 del
Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo differisce l'operatività della norma abrogatrice, stabilendo che essa " ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".
Per quanto riguarda l'assetto normativo che definisce l'imponibile di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori operanti all'estero in relazione anche alla predetta norma, si evidenziano le fattispecie di seguito descritte.
a) Lavoratori trasferiti in paesi non convenzionati o con convenzioni limitate ad alcune forme di tutela previdenziale o assunti per prestare lavoro in detti Paesi ai quali è applicabile il regime contributivo disciplinato dalla
La base imponibile è costituita e continuerà ad esserlo dalle retribuzioni annualmente determinate con apposito decreto ministeriale.
Lo stesso criterio vale per la individuazione della base imponibile relativa alle contribuzioni dovute in regime di
b) Lavoratori operanti in Paesi con i quali vigono convenzioni o accordi o norme internazionali che prevedono il mantenimento entro determinati limiti temporali del regime previdenziale italiano.
Per la categoria in epigrafe le contribuzioni relative alle forme di tutela contemplate dalle norme di convenzione internazionali sono state calcolate in base alla retribuzione imponibile determinata secondo le norme comuni vigenti in Italia e cioè sino al 31 dicembre 1997, l'articolo 12 della
A decorrere dal 1° gennaio 1998 occorre operare la distinzione seguente:
b.1) Lavoratori la cui prestazione all'estero non riveste carattere continuativo e non costituisce oggetto esclusivo del rapporto ed il cui reddito sia pertanto soggetto ad I.R.P.E.F. in Italia.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi è determinata secondo la disciplina unificata dettata dall'articolo 6 del
b.2) Lavoratori con prestazione continuativa all'estero che forma oggetto esclusivo del rapporto e non soggetti ad I.R.P.E.F. sino al 31 dicembre 2000.
Nei confronti di tali soggetti, anche alla luce delle indicazioni emergenti dalla relazione di accompagno del provvedimento, non trova immediata applicazione la nuova disciplina unificata.
Per gli stessi la retribuzione imponibile continua ad essere determinata in base alle previgenti disposizioni (articolo 12 e successive modificazioni).
Modalità operative
I datori di lavoro provvederanno ad adeguare gli adempimenti contributivi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare, curando anche la sistemazione relativa al mese di gennaio 1998.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più ovvero in meno fra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1° gennaio 1998 sulla base delle nuove disposizioni illustrate con la presente circolare e quelle assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione dalle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi sui totali ottenuti.
Nei casi in cui, a seguito della nuova disciplina introdotta in materia di contribuzione sui premi per polizze assicurative l'azienda debba recuperare il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della
Ove dalle operazioni di conguaglio scaturisca un importo a debito dell'azienda, sullo stesso saranno applicati gli interessi legali al tasso del 5% a decorrere dal 21 febbraio alla data di versamento. L'importo degli interessi sarà riportato in un separato rigo dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con il previsto codice "Q900".
Compilazione del Mod. O1/M
I valori sottoposti ad ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefit similari in sede di compilazione del mod. O1/M devono essere inclusi nel dato da indicare nella casella "altre competenze" nel quadro "B" del modello. In assenza di competenze correnti gli stessi non danno luogo a copertura assicurativa e quindi i corrispondenti periodi non concorrono a determinare il dato da riportare nella casella "Sett." del quadro "B".
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1