§ 98.1.37839 - Circolare 27 maggio 1997, n. 119 .
Contribuzione delle aziende agricole: condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1997
Numero:119

§ 98.1.37839 - Circolare 27 maggio 1997, n. 119 .

Contribuzione delle aziende agricole: condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge. Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e delle retribuzioni contrattuali.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

Come è noto, nel quadro della normativa che disciplina l'attribuzione delle agevolazioni, delle riduzioni e di ogni altro beneficio contributivo sono intervenuti di recente l'art. 11 del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 convertito nella legge 28 marzo 1997, n. 81 e l'art. 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608 di conversione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

Le precitate norme oltre alla conferma dei requisiti richiesti dalle preesistenti disposizioni di legge, introducono alcune innovazioni, sulle quali è opportuno soffermarsi dettagliatamente e fornire alcuni chiarimenti.

In materia di contrattazione sindacale, si rileva che in applicazione del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio 1995, che all'art. 88 conferisce alla contrattazione di secondo livello l'autonomia contrattuale per la stipula di accordi di riallineamento retributivo, nelle province del Mezzogiorno le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno stipulato i contratti provinciali, concordando specifici programmi di graduale riallineamento retributivo. Con la stipula degli stessi contratti provinciali è stato definito altresì in ciascuna provincia, per singole figure o per aree professionali, il salario contrattuale, che sostituisce quello tabellare del Contratto Collettivo Nazionale.

Le clausole che regolamentano gli istituti contrattuali del riallineamento e delle retribuzioni contrattuali hanno strette implicazioni in tema di agevolazioni e riduzioni contributive, della cui portata e rilevanza se ne circoscrivono gli ambiti di operatività con le istruzioni che seguono.

 

 

2. Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate.

Della misura delle agevolaizoni, da applicare nelle zone montane e svantaggiate a norma dell'art. 11 del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 è stata data dettagliata informativa con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento. In materia, al fine dell'accertamento del diritto di usufruire della minore imposizione contributiva, si applica l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 così come sostituito dall'art. 9-ter, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 608.

La nuova formulazione dell'art. 20, comma 2, è infatti la seguente: «Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti». Pertanto le agevolazioni in esame che erano già subordinate al rispetto delle norme sul collocamento a norma dell'art. 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono ora vincolate anche all'osservanza dei contratti collettivi nazionali o provinciali.

A tale riguardo, si deve precisare che essendo immutate le disposizioni relative alle modalità applicative, qualora sia accertato l'inadempimento del datore di lavoro, il beneficio contributivo viene meno per tutto il periodo di durata dell'inadempimento stesso e limitatamente al lavoratore o ai lavoratori sui cui si riflette la mancata applicazione dei contratti.

 

 

3. Benefici di legge (art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 375 del 1993).

Con norma innovativa, anche per la tipologia delle agevolazioni prese in considerazione, l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 sostituito dall'art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608 del 1996 stabilisce che: «chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzata all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, fermo restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo».

Per la individuazione dei benefici oggetto della norma, si fa presente che, dato l'ampio riferimento ad ogni beneficio di legge, rientrano nel suo campo di applicazione tutte le fattispecie alle quali la vigente legislazione attribuisce un beneficio contributivo.

Ne fanno parte dunque oltre alle agevolazioni, riduzioni e fiscalizzazione degli oneri sociali per zone montane, svantaggiate, Mezzogiorno, Centro-Nord, tutte le altre situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il diritto ad una minore imposizione contributiva.

La perdita dei benefici in argomento si riferisce alle dichiarazioni di manodopera con le quali sono state dichiarate le giornate attribuite indebitamente, perché è stata accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro (rapporto fittizio) oppure la durata delle prestazioni risulta inferiore a quella dichiarata. Detta perdita si applica a tutti i contributi dovuti per i lavoratori presenti nella dichiarazione mendace, con esclusione del rapporto di lavoro contestato, allorché trattasi di lavoro inesistente. Per un tale rapporto, infatti, non si potrà procedere all'imposizione contributiva, in quanto privo di qualsiasi effetto giuridico.

Accertata quindi l'indebita attribuzione di giornate lavorative, le sedi provvederanno contestualmente ad emettere i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti ed a rideterminare il carico contributivo dovuto dal datore di lavoro. I contributi, se ancora non richiesti con bollettino di versamento, andranno quindi ridetermianti ad aliquota intera senza applicazione ovviamente di alcun beneficio di legge. E qualora per tali contributi fosse già stato emesso il relativo bollettino di versamento, occorrerà rideterminare il nuovo importo contributivo a copertura della maggiore differenza.

 

 

4. Riduzioni per le aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno.

Anche delle riduzioni contributive per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, come per le fattispecie di cui al precedente punto 2, si è data comunicazione con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997, a cui si fa nuovamente rinvio per le misure delle aliquote contributive.

Allo scopo che qui interessa si rammenta che l'art. 11, co. 1, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 nel ripristinare dall'1 gennaio 1997 il predetto beneficio contributivo, prevede all'ultimo periodo: «Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni».

Le imprese dunque per mantenere il diritto alle riduzioni contributive in esame non devono incorrere in alcuna delle violazioni previste dal precitato art. 6. Le riduzioni non spettano, pertanto, per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

Inoltre, le aziende non hanno diritto alle riduzioni, ai sensi del comma 13, art. 6, allorquando nei confronti dei titolari o rappresentanti legali siano accertate violazioni di legge poste a tutela dell'ambiente.

L'esclusione dal beneficio opera, come per la fiscalizzazione del Centro-Nord, limitatamente ai lavoratori, su cui si riverbera l'inadempimento del datore di lavoro, e per un periodo pari ad 1,5 volte la durata dell'inosservanza, giusta la legge 20 maggio 1993, n. 151, art. 4.

 

 

5. Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e della retribuzione contrattuale.

Dalla disamina innanzi svolta, emerge la particolare importanza che assume l'accertamento delle retribuzioni dai datori di lavoro erogate agli operai a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto che il rispetto della retribuzione stabilito dalla contrattazione collettiva rappresenta una condizione essenziale, perché alle aziende sia riconosciuto il beneficio delle agevolazioni e delle riduzioni, di cui si è trattato ai precedenti punti 2 e 4.

Si è visto, in proposito, che per le zone montane e svantaggiate i datori di lavoro possono usufruire della minore imposizione contributiva subordinatamente alla condizione che essi corrispondano ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria ovvero ai contratti territoriali ivi previsti.

Per i territori del Mezzogiorno e del Centro-Nord i benefici contributivi si conseguono a condizione che i lavoratori siano retribuiti con retribuzioni superiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, ovvero retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni rappresentative su base nazionale o da accordi collettivi, o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Al fine pertanto di individuare correttamente la retribuzione richiesta dalle predette disposizioni, si deve tener conto opportunamente delle modifiche di cui si è fatto cenno in premessa, che la contrattazione collettiva del settore tradizionale e florovivaistico ha introdotto agli istituti contrattuali della retribuzione, dell'ordinamento professionale e della contrattazione provinciale. Trattasi, come è evidente, di modificazioni che ne rinnovano significativamente la struttura normativa, con effetti nell'applicazione delle disposizioni in argomento. In materia di retribuzione l'art. 45 del C.C.N.L. stabilisce che: «gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 27, e fissato per singole figure o per gruppi di figure ... (omissis) ...

I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto. I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese... omissis... . Tali salari (rectius: salari tabellari nazionali) hanno validità fino a quando non verranno sostituiti dai salari contrattuali stabiliti dai contratti provinciali».

Quanto all'ordinamento professionale, esso è regolamentato dall'art. 27 che prevede che gli operai agricoli sono classificati sulla base di due aree professionali per ognuna delle quali il C.C.N. L. definisce le caratteristiche essenziali nonché il parametro minimo e quello massimo.

Inoltre l'art. 1 e l'art. 86 conferiscono espressamente ai contratti provinciali l'autonomia contrattuale in materia di retribuzione contrattuale ed accordi di riallineamento retributivo.

Se ne deduce che per effetto delle precitate clausole contrattuali, nelle province dove si è pervenuti alla conclusione dei contratti provinciali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti stessi, la retribuzione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, e art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608 del 1996, è individuata - ai soli effetti del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni contributive - in quella stabilita nei contratti provinciali, sostitutiva delle retribuzioni tabellari che cessano di avere efficacia, per i predetti effetti, dalla data di perfezionamento dell'accordo provinciale.

Rimane ovviamente inteso che nelle altre province, dove la contrattazione provinciale non ha avuto luogo, e nei settori diversi dal tradizionale e florovivaistico, la retribuzione che assume rilevanza ai fini che qui interessano continua ad essere quella determinata dalle tabelle nazionali integrate dagli elementi retributivi provinciali. Per quanto riguarda inoltre gli accordi di riallineamento retributivo l'art. 88 stabilisce che «I contratti provinciali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese nonché di estendere l'area di applicazione del presente C.C.N.L., definiscono programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall'art. 45 del presente contratto. Detti programmi possono essere definiti per l'intero territorio provinciale e/o per territori sub provinciali e/o per comparti produttivi e devono essere depositati presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL. Le aziende interessate aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione».

Di conseguenza, si deve ritenere che tali accordi, stipulati nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico, possano assumere valida rilevanza al fine della identificazione della retribuzione utile a riconoscere il diritto ai benefici contributivi.

L'applicazione di tale criterio trova la sua fonte e la sua legittimazione nel contratto collettivo, poiché - come si è visto - la materia è da esso espressamente devoluta alla contrattazione provinciale in virtù di una precisa autonomia contrattuale.

È utile sottolineare, comunque, che allo stato della vigente legislazione il calcolo dei contributi per gli operai a tempo determinato deve continuare ad essere liquidato sulla base del salario medio convenzionale e, in ogni caso, per gli operai a tempo indeterminato il contributo non può essere liquidato su un salario inferiore al minimale di legge.

Il Direttore generale

Trizzino