Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/03/1999 |
Numero: | 55 |
§ 98.1.40514 - Circolare 4 marzo 1999, n. 55/E .
Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse edili.
Emanata dal Ministero delle finanze.
|
Alle Direzioni regionali delle Entrate |
|
Agli Uffici delle entrate |
|
Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette |
|
Ai Centri di servizio delle imposte dirette |
|
e indirette |
e, per conoscenza, |
Alle Direzioni centrali |
|
del Dipartimento delle Entrate |
|
Al Segretariato generale |
|
Al Dipartimento della Ragioneria generale |
|
dello Stato |
|
Agli Uffici centrali del bilancio dei Ministeri |
|
Ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del |
|
Bilancio e della programmazione economica |
|
Alla Corte dei Conti |
|
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
|
Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
|
Al Comando generale della Guardia di Finanza |
|
All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
|
Alla Commissione di vigilanza sui fondi |
|
pensione |
|
Alla Confederazione generale dell'agricoltura |
|
italiana |
|
Alla Confederazione nazionale |
|
coltivatori diretti |
|
Alla Confederazione nazionale italiana |
|
dell'artigianato - CNA |
|
All'Associazione nazionale costruttori edili |
|
All'Associazione Bancaria Italiana |
|
Alla Confederazione cooperative italiane |
|
All'Associazione fra le società italiane per |
|
azioni - ASSONIME |
|
Alla Confederazione italiana dell'industria |
|
Alla Confederazione italiana del commercio |
|
Loro indirizzi |
1. Premessa.
Sono stati richiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai contributi assistenziali ed ai contributi versati alle Casse edili.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative disposizioni.
2. Contributi assistenziali.
Nella
È stato chiarito, tra l'altro, che la nuova lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui mancato pagamento dà luogo a sanzioni dirette o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito;
2. I contributi per assistenza sanitaria (per tali s'intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente;
3. I contributi per previdenza complementare, salvo il disposto dell'articolo 18 del
4. I contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della
Nella stessa circolare è stato precisato che la nuova disciplina comporta l'obbligo di mantenere la separazione con la gestione previdenziale (introdotta con la normativa sulla previdenza complementare) e di istituire, a carico di enti, fondi e casse che perseguono entrambe le finalità assistenziali, gestioni e contabilità separate, al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale da quelli che, invece, vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario, nonché le conseguenti erogazioni.
Nella medesima circolare è stato sottolineato che per i contributi per assistenza sociale facoltativa, cioè quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno, non è stata riprodotta la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili.
Una più attenta valutazione della problematica consente ora di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai contributi versati al FASI, inquadrabili tra quelli per assistenza sanitaria di cui al precedente punto 2, nonché in merito a quelli di assistenza sociale e alle prestazioni erogate agli iscritti. L'esame delle problematiche relative ai contributi per assistenza sociale permette anche di illustrare compiutamente la disciplina fiscale dei contributi versati alle Casse edili e delle prestazioni da queste erogate agli iscritti.
2.1 Contributi versati al FASI.
In merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si precisa che gli stessi, in base al relativo statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione, nonché dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i contributi per i dirigenti in servizio iscritti al fondo e, poiché hanno dipendenti in servizio, anche se non iscritti al FASI, sono tenute a versare, altresì, i contributi per i dirigenti in pensione, più precisamente tante quote quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per i pensionati, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 7 milioni del dirigente in servizio.
2.2 Contributi per assistenza sociale.
Il regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale a carico del dipendente, non riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente, mentre per quelli versati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento è effettuato. Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio, l'integrazione dei trattamenti pubblici, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette prestazioni assistenziali, può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamenti ovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo caso la stipula di una polizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore di lavoro. È appena il caso di sottolineare, sempre ai fini della determinazione del reddito del datore di lavoro, che il successivo pagamento dei trattamenti assistenziali in questione è per lo stesso deducibile soltanto per la parte rimasta effettivamente a suo carico.
2.3 Prestazioni erogate agli iscritti.
Nella
3. Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti.
Nell'ambito dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle Casse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima della retribuzione. Pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per legge. L'esistenza di alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento anche dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter considerare detti contributi "obbligatori per legge", poiché si tratta di disposizioni, quali l'articolo 18, comma 7, della
La circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che è, invece, escluso da tassazione.
Per completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi assistenziali e, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'APE ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore, e dell'APE straordinaria (che è corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.
Con riferimento a tali indennità va precisato che l'APE ordinaria va assoggettata a tassazione ordinaria, mentre l'APE straordinaria, che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità assoluta (100%), oppure all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del T.U.I.R., quale "altra indennità" corrisposta in occasione della cessazione del servizio ed è soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stesso testo unico.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Il Direttore generale
dott. Massimo Romano