§ 98.1.39689 - Circolare 21 luglio 1998, n. 159 .
Piani per l'inserimento professionale. Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1998
Numero:159

§ 98.1.39689 - Circolare 21 luglio 1998, n. 159 .

Piani per l'inserimento professionale. Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuto dai datori di lavoro agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

Ai presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Disposizioni normative

La legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, recante "disposizioni in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", disciplina all'art. 15 i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

I piani di inserimento professionale sono attuati attraverso progetti di due tipi:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

L'art. 9-octies della legge n. 608 del 28 novembre 1996 ha esteso fino all'anno 1998 la durata fissata agli anni '94 e '95 dal comma 1 del precitato art. 15 della legge n. 451 del 1994 per la realizzazione dei predetti piani.

I piani avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione (cfr, art. 1, comma 6, ultima parte, legge n. 52 del 20 marzo 1998, di conversione del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.)

L'ambito di applicazione della normativa è limitato alle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 148 del 20 marzo 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (cfr. art. 15, comma 1, della legge n. 451 del 1994), e cioè nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 o del regolamento (CEE) n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; nonché nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

 

 

Disciplina previdenziale ed adempimenti contributivi

È previsto dalle norme che i giovani utilizzati nei progetti siano assicurati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. legge n. 451 del 1994, comma 6, art. 15 per i progetti di tipo b) e art. 14, comma 2, per i progetti di tipo a).

È da escludere che siano previste altre forme di previdenza obbligatoria, poiché per espressa disposizione della normativa in esame, l'utilizzazione dei giovani nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Pertanto, nei casi di utilizzazione dei giovani in attività lavorativa svolta per le aziende agricole, l'Istituto provvede all'accertamento ed alla riscossione del contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Obbligate al pagamento dei contributi sono le stesse aziende agricole, in quanto le norme pongono l'obbligo contributivo a carico dei soggetti utilizzatori dei giovani.

In merito ai criteri ed alle modalità di calcolo del contributo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato un'apposita direttiva con nota del 2 luglio 1998 protocollo n. 12/PS/130663/L196.

Le disposizioni contenute nella precitata nota del Ministero del lavoro prevedono che, ferma restando l'applicazione dell'aliquota del 10,8%, stabilita dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti agricoli, la base imponibile di riferimento è costituita dal minimale giornaliero, pari a œ.64.670, ricavabile dalla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, pari a œ.19.401.000, diviso 300, secondo quanto previsto dall'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965.

Al contributo, determinato secondo tali indicazioni, è applicata la riduzione del 50% laddove non siano applicabili le maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente.

 

 

Istruzioni operative per le aziende

Le aziende devono dichiarare i dati occupazionali dei lavoratori utilizzando il modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai a tempo determinato, e specificatamente la dichiarazione contraddistinta dal codice 1 della prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C del modello stesso.

Nel foglio DMAG/D, quadro B, esse devono compilare una delle sezioni previste per la denuncia dei dati anagrafici e contributivi del lavoratore.

DEVONO essere compilati i campi:

- "n. ord.", "codice fiscale", "cognome e nome", "data di nascita", "sesso", "Provincia" "Comune di nascita", "Comune di residenza", "C.A.P.", "zona tariffaria", "tipo contratto", "tipo retribuzione", "giornate". Non deve essere compilato il campo retribuzioni, in quanto la base imponibile è costituita come previsto dal precedente paragrafo, dal minimale giornaliero ex art. 116 del T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965.

NON DEVONO essere inoltre compilati i campi:

- "n. progressivo pagina del registro d'impresa", "categoria", "qualifica o parametro", "data di assunzione", "data di cessazione" ed "accantonamenti".

Nel campo "tipo contratto" deve essere utilizzato il codice 38, di nuova istituzione, che indica "il lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15, comma 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, dei piani di inserimento professionale".

Nel campo "tipo retribuzioni" deve essere indicata la sigla "O". Si è detto che alle contribuzioni si applica la riduzione del 50% sempreché non sia prevista una maggiore agevolazione dalla normativa vigente.

Pertanto, nel caso di lavoro prestato in zona tariffaria contraddistinta dal codice 05 (zona montana), la riduzione applicata sarà del 70%, in luogo della precitata riduzione del 50%.

I dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono a formare la posizione contributiva del lavoratore, in quanto la contribuzione è finalizzata, come si è detto, esclusivamente a garantire al lavoratore l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R, occorre seguire le istruzioni previste nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998, circa le modalità stabilite per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi.

Il direttore generale

Trizzino