§ 98.1.28039 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 533 .
Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1987
Numero:533


Sommario
Art. 1.      1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo [...]
Art. 3.      1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e [...]
Art. 4.      1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente [...]
Art. 5.      1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 6.      1. Nell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è [...]
Art. 7.      1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del [...]
Art. 8.      1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per [...]
Art. 9.      1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, [...]
Art. 10.      1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli [...]
Art. 11.      1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, [...]
Art. 12.      1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni [...]
Art. 13.      1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 14.      1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi [...]
Art. 15.      1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per [...]
Art. 16.      1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, [...]
Art. 17.      1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore [...]
Art. 18.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di [...]
Art. 19.      1. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio [...]
Art. 20.      1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 10 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori [...]
Art. 21.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata [...]
Art. 22.      1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, [...]
Art. 23.      1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, [...]
Art. 24.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sudditi straordinari di disoccupazione, di cui alla [...]
Art. 25.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con [...]
Art. 26.      1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si [...]
Art. 27.      1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti [...]
Art. 28.      1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto Poligrafico e [...]
Art. 29.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto [...]
Art. 30.      1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si [...]
Art. 31.      1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario [...]
Art. 32.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle [...]
Art. 33.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei [...]
Art. 34.      1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 35.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 23, 26 e 30, valutati in lire 3.819 miliardi per l'anno [...]
Art. 36.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28039 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 533 [1].

Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

(G.U. 31 dicembre 1987, n. 304)

 

Titolo I

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

 

     Art. 1.

     1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila e a partire dall'anno 1989 a lire 540 mila.

     2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

     2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila e, a partire dall'anno 1989, a lire 504 mila.

     3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

 

          Art. 3.

     1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

     2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 4.

     1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1988, è elevata al 30 per cento.

     2. E' altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 31 dicembre 1987.

     3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

 

          Art. 5.

     1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

     2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

 

          Art. 6.

     1. Nell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di tre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diretto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;" .

     2. Il comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

     3. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 7.

     1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

     2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

 

          Art. 8.

     1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

     2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori Diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

     3. La tassa speciale istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL, e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

     4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

     5. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 9.

     1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del ventinovesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 10.

     1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.

 

          Art. 11.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

 

          Art. 12.

     1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     2. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

     3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

     4. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

     5. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

     6. Agli effetti dell'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

 

          Art. 13.

     1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 30 giugno 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici territoriali.

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

     2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74, e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

     4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

 

          Art. 15.

     1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 14, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

     2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 14, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio.

     3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'art. 14 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

     4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

     5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 5 marzo 1988.

     6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

     a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

     b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

     c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-bis del citato decreto n. 597 del 1973.

     7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è altresì sospesa, nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito a norma del presente decreto, l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico.

 

          Art. 16.

     1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87.

     2. Nel comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, 17, le parole dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle parole dopo il 31 dicembre 1988".

 

          Art. 17.

     1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure per ogni contratto:

 

Valore nominale dei titoli (in miliardi)

Contratti a contanti

Contratti a termine pronti c/termine e di riporto di durata fino a

 

 

10 gg.

20 gg.

45 gg.

da 5 a 10

350.000

350.000

500.000

700.000

oltre 10

500.000

500.000

700.000

1.000.000

     2. Per contratti pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.

     3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.

 

Titolo II

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

          Art. 18.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

     2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

 

          Art. 19.

     1. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in L. 250.000 dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori L. 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori L. 100.000 dal 1° gennaio 1990.

     2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in L. 170.000 dall'art. 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di L. 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori L. 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori L. 50.000 dal 1° gennaio 1990.

 

          Art. 20.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 10 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

     2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

     3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

     4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

 

          Art. 21.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a L. 370.000 annue.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a L. 135.000 annue.

 

          Art. 22.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.

     2. Nell'art. 31 della legge 18 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso".

     3. Il contributo previsto dall'art. 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989.

     4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso art. 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.

     5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno, a domanda, ottenere il rimborso.

     6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

 

          Art. 23.

     1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le economie di bilancio derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 300 miliardi annui, sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988, per essere destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi relativi al personale della scuola.

 

          Art. 24.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sudditi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, 264, iscritto al capitolo n. 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritto al capitolo n. 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 25.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10.In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

 

          Art. 26.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

     2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

 

          Art. 27.

     1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente decreto, dall'assegno per il nucleo familiare.

     2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato e separata legalmente, celibe o nubile.

     3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente decreto, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

     4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

     5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

     6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

     7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

     9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente decreto. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

     10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

     11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

     13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988.

     14. A decorrere dall'anno 1989 l'importo di cui al comma 13 può essere rideterminato con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

Titolo III

NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 28.

     1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie - gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto delle mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi.

     2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'art. 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988 possono inoltre essere effettuate assunzioni di personale se i relativi concorsi sono stati banditi alla data del 30 settembre 1987.

     3. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 1 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni, in deroga al disposto di cui allo stesso comma 1, per comprovate necessità.

     4. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, possono essere concesse subordinatamente alla dimostrazione, da parte delle amministrazioni con riferimento all'intera durata del progetto.

     5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze, nonché i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

     6. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

     7. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

     8. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

     9. Al primo comma dell'art. 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dall'art. 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: ivi compresi quelli della ex zona B".

     10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e per lo svolgimento della attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soltanto nel limite del quindici per cento.

     11. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

     12. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

 

Titolo IV

Disposizioni diverse

 

          Art. 29.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

     2. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

     3. A decorrere dai 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'art. 10, comma 6, lettera d), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

     4. L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 30.

     1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso art. 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 del medesimo decreto.

     2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

     3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

     4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.

     5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

 

          Art. 31.

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

     a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

     b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

     c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

     2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

     3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quando a lire 8.000 milioni, lo specifico accantonamento Contributo agli enti portuali nazionali" e, quanto a lire 1.000 milioni, l'accantonamento Potenziamento delle strutture mobili e addestramento del personale delle capitanerie di porto": per gli anni 1988, 1989 e 1990, a carico dei capitoli 2574, 2581, 2582 e 2583 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1988 e relativa proiezione per gli anni 1989 e 1990.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 32.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'art. 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

     2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

     3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

     5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

     6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'art. 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

     8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla legge 10 ottobre 1974, n. 494, è istituita una tassa per i passeggeri, da riscuotere nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9 febbraio 1963, 82, e successive modifiche.

     9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 961 del 1967 istitutiva delle aziende stesse.

     10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutata con l'art. 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

 

          Art. 33.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, e 21 settembre 1987, n. 386.

 

          Art. 34.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1988.

 

          Art. 35.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 23, 26 e 30, valutati in lire 3.819 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 36.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella

Reddito familiare migliaia di lire

Numero dei componenti del nucleo familiare

 

1

2

3

4

5

6

7 o +

 

importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)

Fino a 12.000

60

90

160

230

300

370

440

12.001 - 15.000

20

70

140

200

280

360

420

15.001 - 18.000

 

50

110

170

250

350

400

18.001 - 21.000

 

20

80

140

220

330

380

21.001 - 24.000

 

 

50

110

200

320

360

24.001 - 27.000

 

 

20

80

170

300

340

27.001 - 30.000

 

 

 

50

120

270

310

30.001 - 33.000

 

 

 

20

70

240

280

33.001 - 36.000

 

 

 

 

20

210

260

36.001 - 39.000

 

 

 

 

 

100

230

39.001 - 42.000

 

 

 

 

 

 

100

oltre 42.000

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 31 della L. 11 marzo 1988, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto prima dell'entrata in vigore della stessa L. 67/1988, da essa sostituite. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 maggio 1988, n. 154, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del presente decreto.