§ 98.1.28031 - D.L. 30 ottobre 1987, n. 442 .
Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/10/1987
Numero:442


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, e all'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      1. La disposizione contenuta nell'art. 4, comma decimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, [...]
Art. 3.      1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la [...]
Art. 6.      1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'art. 3 del [...]
Art. 7.      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'art. 1 del [...]
Art. 8.      1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria [...]
Art. 9.      1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale [...]
Art. 11.      1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal [...]
Art. 12.      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto legge 22 dicembre 1986, n. 882, [...]
Art. 13.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28031 - D.L. 30 ottobre 1987, n. 442 [1].

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS

(G.U. 31 ottobre 1987, n. 255)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo, secondo, terzo, quinto e sesto, e all'art. 3 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

     2. A favore dei soggetti di cui all'art. 1 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

     a) lire 26.000 per ogni dipendente;

     b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'art. 1, comma terzo, del decreto legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

     c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Le riduzioni di cui al comma secondo, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

     4. Il comma primo dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:”1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinato dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie”.

     5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     6. A favore delle imprese commerciali di cui all'art. 4, comma diciannovesimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 31, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

     7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 14, comma primo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

     9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

     10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

     11. Le disposizioni di cui al comma decimo operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

     12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".

     13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. La disposizione contenuta nell'art. 4, comma decimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'art. 7, primo comma, n. 5), del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno 1985, con 51 giornate.

 

          Art. 3.

     1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 1.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del citato Testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 18, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

 

          Art. 4.

     1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

     a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

     b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

     c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

     2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

     3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

     4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

     5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata-ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

     6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma primo, la somma aggiuntiva di cui all'art. 1 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

     7. Il versamento di cui al comma sesto, limitatamente ai contributi, può essere effettuato, senza aggravio di interessi, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 1987, in rate bimestrali uguali e consecutive, in numero non superiore a tre, delle quali la prima entro il 31 gennaio 1988. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio previsto nel medesimo comma sesto.

     8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

     9. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

     10. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 23–quater del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 2, commi quinto e segg., del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma sesto, sempreché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 1987.

     11. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli artt. 16,17e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

     2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'art. 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

     3. Nell'art. 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole “e l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903”.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di prepensionamento anticipato, è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'art. 16 ed al comma primo dell'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     5. In riferimento all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi di lire per il 1987, in 8 miliardi di lire per il 1988 e in 10 miliardi di lire per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: “Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)”.

     6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

     7. Le disposizioni di cui all'art. 1–quater del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 15 gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel Comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

     8. Le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

     9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978 n. 392 (equo canone)". All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 15 luglio 1988.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     3. Il termine di cui all'art. 31, comma sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

     4. La normativa di cui al decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

     5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma quarto nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'art. 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

     7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.

     8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

     9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     10. Per consentire alla società di cui all'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

     a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

     b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

     11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     12. Il termine di cui all'art. 1, commi primo e secondo, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'art. 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma dodicesimo e quello previsto dal comma terzo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'art. 2, commi (3.1) e (sesto), del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'art. 1bis, comma terzo, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della Regione Sicilia, i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

     14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli artt. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'art. 14, sesto comma, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in un'unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'art. 5 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti [2] .

     15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

     16. Il massimale di cui al comma quindicesimo può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

     17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'art. 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma quarto dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

     18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'art. 6 del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'art. 24, comma quinto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     19. Nelle parole “assegni familiari” di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

     20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'art. 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

     21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".

     22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     24. Il termine di cui all'art. 16, comma ottavo, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni e integrazioni, è differito al 365o giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma primo del richiamato articolo.

     25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

     26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma nono, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma nono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

     27. Per reddito di impresa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

     28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

     30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

     31. L'art. 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

     2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 1 del decreto legge menzionato nel comma primo si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

     3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al Testo unico delle imposte sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

     4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma primo è stabilito in 36 mesi.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

          Art. 8.

     1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'art. 23–ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per il periodo di tre anni successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella G.U. n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

     2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma primo deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 9.

     1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

     a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

     b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

     c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni [3] .

     2. Ai fini di cui al comma primo, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

     3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi primo e secondo.

     4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore come norme regolamentari.

     2. Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare sono adottate con delibere dei Consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

     3. Sono attribuiti al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture amministrative e del personale già attribuiti al Consiglio di amministrazione.

     4. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

     5. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del Comitato esecutivo.

     6. Restano attribuiti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i compiti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 6), 11), 13), 16), 17) e 25) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

     7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione del sistema informatico basato sull'elaborazione automatica dei dati, può assumere, con contratto di impiego privato a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico stabilito dal comitato esecutivo, personale altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e gestione di sistemi informativi complessi e per le funzioni di contabilità, nel numero massimo complessivo di venticinque unità. Il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili.

 

          Art. 11.

     1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

     2. Per i lavoratori di cui al comma primo, l'obbligo assicurativo di cui all'art. 1, comma primo, lettera d), del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

     3. La disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, lettera b), del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

     4. Nell'art. 5, primo comma, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole “di cui all'art. 2” sono sostituite dalle seguenti: “inviati in trasferta all'estero”.

 

          Art. 12.

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, e 28 agosto 1987, n. 358.

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987.

 

          Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 febbraio 1988, n. 48, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.

[2]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 260 del 6 novembre 1987.

[3]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 260 del 6 novembre 1987.