§ 42.2.82 - Legge 9 ottobre 1967, n. 961.
Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:09/10/1967
Numero:961


Sommario
Art. 1.      Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.
Art. 2.      Le aziende hanno i seguenti compiti:
Art. 3.      Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonchè dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie [...]
Art. 4.      Ciascuna azienda ha i seguenti organi:
Art. 5.      Il presidente di ciascuna azienda è nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un ufficiale di porto a ciò delegato dal comandante della [...]
Art. 6.      Il comitato direttivo è composto, oltrechè dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:
Art. 7.      Il Comitato direttivo delibera:
Art. 8.      Per la validità delle riunioni del Comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente [...]
Art. 9.      Il Comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.
Art. 10.      Il Collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11.      Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo art. 16.
Art. 12.      A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo.
Art. 13.      L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.
Art. 14.      Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal Comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi [...]
Art. 15.      L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva [...]
Art. 16.      La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i [...]
Art. 17.      Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.
Art. 18.      Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.
Art. 19.      Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego [...]
Art. 20.      I Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per i lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità [...]
Art. 21.      Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del Comitato direttivo, il Ministro per la marina mercantile può disporre lo scioglimento del Comitato [...]
Art. 22.      Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.


§ 42.2.82 - Legge 9 ottobre 1967, n. 961. [1]

Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona.

(G.U. 30 ottobre 1967, n. 272).

 

     Art. 1.

     Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

     Esse sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina mercantile [2].

 

          Art. 2.

     Le aziende hanno i seguenti compiti:

     1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

     2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

     3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti indicata dal regolamento di cui al successivo art. 16 [3].

     Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprietà dello Stato, nonchè ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede [4].

 

          Art. 3.

     Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonchè dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

     Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

     Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

     Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse.

 

          Art. 4.

     Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

     a) il presidente;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 5.

     Il presidente di ciascuna azienda è nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un ufficiale di porto a ciò delegato dal comandante della capitaneria di porto [5].

     Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale della azienda;

     b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

     c) cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonchè il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

     d) convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

     e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;

     f) dispone la dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire [6].

 

          Art. 6.

     Il comitato direttivo è composto, oltrechè dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:

     1) dal comandante della capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;

     2) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;

     3) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio del genio civile OO.MM.;

     4) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;

     5) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;

     6) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo rappresentante;

     7) da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune ove risiede l'azienda, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     8) da un rappresentante dei consigli o assemblee regionali;

     9) da un rappresentante degli agenti marittimi;

     10) da un rappresentante degli spedizionieri;

     11) da un rappresentante della compagnia lavoratori portuali;

     12) da un rappresentante degli industriali utenti del porto;

     13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore portuale [7].

     I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri da 9) a 13), su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale [8].

     Per l'espletamento dei compiti di istituto in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto presso la quale ha sede l'azienda, il comitato direttivo è integrato da un rappresentante degli agenti marittimi e da uno dei lavoratori portuali per ognuno di detti altri porti [9].

     Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici e tecnici dell'azienda, nonchè persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

     Tutti i membri del Comitato, eccettuati il comandante della Capitaneria di porto, il capo della Circoscrizione doganale ed il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

 

          Art. 7.

     Il Comitato direttivo delibera:

     a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

     b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire [10];

     c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 [11];

     d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

     e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonchè sui progetti di opere di carattere generale;

     f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

     g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente o la maggioranza dei componenti del Comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

 

          Art. 8.

     Per la validità delle riunioni del Comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri.

     Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 9.

     Il Comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

     Le deliberazioni del Comitato sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

     A tal fine il presidente deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri.

 

          Art. 10.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

     I revisori sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

     I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

     Il Collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 11.

     Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo art. 16.

     Ai membri del Comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per le Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

 

          Art. 12.

     A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo.

     Il direttivo è nominato dal Ministro per la marina mercantile, in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo art. 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda.

     Le funzioni di direttore possono dal Ministro per la marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione.

     Per l'espletamento di tale incarico verrà attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 13.

     L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

 

          Art. 14.

     Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal Comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

     L'approvazione è data dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

 

          Art. 15.

     L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'art. 1.

     Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

 

          Art. 16.

     La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici.

 

          Art. 17.

     Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.

 

          Art. 18.

     Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.

     Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

     L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonchè al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza [12].

     Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

     Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

 

          Art. 20.

     I Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per i lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

 

          Art. 21.

     Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del Comitato direttivo, il Ministro per la marina mercantile può disporre lo scioglimento del Comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

          Art. 22.

     Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[3] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 10 ottobre 1974, n. 494.