§ 67.4.143 – L. 5 maggio 1976, n. 355.
Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/05/1976
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse [...]
Art. 2.      Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da [...]
Art. 3.      Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale


§ 67.4.143 – L. 5 maggio 1976, n. 355.

Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.

(G.U. 5 giugno 1976, n. 147).

 

     Art. 1.

     Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

     I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

 

          Art. 2.

     Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.

 

          Art. 3.

     Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale.