Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 05/05/1976 |
Numero: | 355 |
Sommario |
Art. 1. Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse [...] |
Art. 2. Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da [...] |
Art. 3. Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale |
§ 67.4.143 – L. 5 maggio 1976, n. 355.
Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.
(G.U. 5 giugno 1976, n. 147).
Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla
I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla
Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.
Il presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali fa parte di diritto del consiglio del lavoro portuale.