§ 80.5.50 – D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.
Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/04/1947
Numero:207


Sommario
Art. 1.      Al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di [...]
Art. 2.      Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, può ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, [...]
Art. 3.      Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se [...]
Art. 4.      Per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale avviene [...]
Art. 5.      Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della scadenza dei [...]
Art. 6.      Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo indeterminato, [...]
Art. 7.      Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorchè il dipendente riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà [...]
Art. 8.      Salva l'osservanza delle norme contenute nella legge 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di ruolo che [...]
Art. 9.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche [...]
Art. 10.      Salva l'applicazione dell'art. 5, i dipendenti civili non di ruolo che risultino esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti debbono essere trasferiti ad altri [...]
Art. 11.      Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di [...]
Art. 12.      Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di [...]
Art. 13.      E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione centrale per l'avventiziato, composta di cinque membri permanenti e di membri aggregati di [...]
Art. 14.      La Commissione centrale per l'avventiziato provvede
Art. 15.      Entro il mese seguente al compimento di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione comunicherà alla Presidenza del Consiglio del Ministri, al [...]
Art. 16.      Per il personale non di ruolo, giornaliero o diurnista, la retribuzione giornaliera è stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua fissata per il personale [...]
Art. 17.      Tutti i provvedimenti che riguardano il personale non di ruolo e che dal presente decreto non siano attribuiti alla competenza del capo dell'ufficio sono emanati [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Le disposizioni del presente decreto vengono applicate anche alle Aziende autonome dello Stato ed al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole e [...]
Art. 20.      Ai fini degli aumenti della retribuzione concessa dal precedente art. 1, il servizio non di ruolo, prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 21.      L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9 del presente decreto è concessa anche ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni [...]
Art. 22.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione


§ 80.5.50 – D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207. [1]

Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 18 aprile 1947, n. 90).

 

     Art. 1.

     Al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa, sempre che durante il quadriennio abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio.

     In caso di passaggio da una delle categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ad altra superiore, il periodo di servizio già prestato viene computato per la metà ai fini del compimento dei periodi per gli aumenti della retribuzione.

 

          Art. 2.

     Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, può ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale.

 

          Art. 3.

     Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianità di servizio superiore a cinque anni [2].

     Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.

 

          Art. 4.

     Per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo.

 

          Art. 5.

     Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della scadenza dei contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione:

     1) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

     2) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio, salvo che il dipendente non di ruolo sia utilizzato ai sensi del successivo art. 10.

     Il provvedimento indica il titolo del licenziamento.

     Il licenziamento può essere altresì disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione base, nella misura di un quinto, per un periodo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione dell'art. 7, lettera b), del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione dell'addebito, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni. Esso comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento, di cui all'art. 9.

     La riduzione degli assegni è inflitta dal capo dell'ufficio cui il personale è addetto, con la stessa procedura del comma precedente. I provvedimenti di cui ai due precedenti comma sono definitivi.

 

          Art. 6.

     Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti ai sensi del precedente art. 5, comma quinto.

     Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal capo dell'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando sia emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

     Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendono il dipendente passibile di licenziamento o di altra punizione disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente art. 5.

     La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità della querela.

     Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.

     Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della retribuzione debbono essergli restituiti gli assegni non percepiti, dedotti la somma corrispondente alla riduzione stessa e quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

     Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Se invece sia inflitta all'incolpato la punizione della riduzione della retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al precedente comma.

 

          Art. 7.

     Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorchè il dipendente riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale.

 

          Art. 8.

     Salva l'osservanza delle norme contenute nella legge 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale delle carriere statali di gruppo A e B, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè nei concorsi pubblici già indetti e per i quali alla data del presente decreto non sia stata ancora approvata la graduatoria dei vincitori, sono riservati al personale civile non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che abbia riportato la idoneità nei concorsi medesimi. Per i concorsi a posti di gruppo C la percentuale a favore del personale non di ruolo è elevata al terzo.

     Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Nelle assunzioni del personale subalterno un terzo dei posti disponibili alla data del presente decreto, esclusi i posti accantonati indicati nel primo comma del presente articolo, è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo nel quale sono disposte le assunzioni.

     Per la ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi ai sensi dei comma precedenti si prescinde dal limite massimo di età.

     E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetto, sia pure mediante concorsi riservati per esami o per titoli.

 

          Art. 9.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi [3].

     Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere preceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio [4].

     Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado [5].

     L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo [6].

     (Omissis) [7].

 

          Art. 10.

     Salva l'applicazione dell'art. 5, i dipendenti civili non di ruolo che risultino esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti debbono essere trasferiti ad altri uffici, centrali o periferici, della stessa o di altra Amministrazione statale, per i quali sia riconosciuta una effettiva necessità di personale.

     Coloro che in applicazione del precedente comma sono trasferiti ad altra Amministrazione conservano l'anzianità posseduta e la categoria nella quale erano stati nominati nell'Amministrazione di provenienza; e qualora fossero stati nominati in base a disposizioni diverse da quelle del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, all'atto del trasferimento sono nominati nella corrispondente categoria di impiego previsto dal predetto decreto-legge, con il trattamento relativo.

     In dipendenza dei trasferimenti disposti ai sensi del primo comma sarà provveduto, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, alla variazione dei contingenti di personale non di ruolo previsti per le Amministrazioni interessate. Il trasferimento non è subordinato ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo.

     Il dipendente non di ruolo che non raggiunga entro il termine assegnatogli l'ufficio cui è trasferito è dichiarato dimissionario d'ufficio e non ha diritto ad alcun indennizzo.

     Le singole Amministrazioni, dopo aver provveduto ai necessari trasferimenti secondo le esigenze dei propri uffici, debbono di volta in volta segnalare alla Commissione di cui all'art. 13 le eventuali eccedenze o deficienze di personale non di ruolo, specificandone le categorie ed i servizi.

     E' abrogato il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449.

 

          Art. 11.

     Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado o per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito.

 

          Art. 12.

     Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio.

     E' fatta eccezione al divieto predetto:

     1) per le assunzioni e le riassunzioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

     2) per le assunzioni di personale tecnico necessario per le esigenze della ricostruzione;

     3) per le assunzioni di carattere eccezionale e straordinario di breve durata;

     4) per l'assunzione del personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro, di cui al decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450.

     In caso di infrazione alle predette disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili della somme conseguentemente erogate.

     La Corte dei conti, d'ufficio o su denunzia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

 

          Art. 13.

     E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione centrale per l'avventiziato, composta di cinque membri permanenti e di membri aggregati di volta in volta in rappresentanza delle Amministrazioni interessate.

     A membri permanenti vengono nominati: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, con le funzioni di presidente, e un consigliere della Corte dei conti, ambedue con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei presidenti dei due Consessi, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro per le finanze e il tesoro, e due funzionari di grado non inferiore al quinto nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     I membri permanenti possono essere scelti anche tra i magistrati amministrativi e i funzionari collocati a riposo coi gradi indicati.

     I membri aggregati sono designati di volta in volta dal Ministro del dicastero interessato su richiesta del presidente della Commissione centrale. Essi hanno voto consultivo.

     Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria diretto da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al sesto.

 

          Art. 14.

     La Commissione centrale per l'avventiziato provvede:

     1) a raccogliere, conservare ed aggiornare i prospetti numerici e finanziari del personale avventizio e dell'altro personale non di ruolo, distinto nelle singole Amministrazioni anche se dipendente da uno stesso Ministero: prospetti che saranno forniti dai rispettivi uffici del personale;

     2) a stabilire per ogni Amministrazione i criteri generali ed i piani per l'utilizzazione degli avventizi esuberanti e per l'eliminazione degli avventizi non utilizzabili, meno bisognosi e meno meritevoli;

     3) ad esprimere il proprio parere e ad avanzare le conseguenti proposte, su richiesta del Ministero delle finanze e del tesoro o d'ufficio, sulle modifiche od abolizione dei contingenti stabiliti per le singole Amministrazioni;

     4) a vigilare sull'esatto e rigoroso adempimento dei piani o delle proposte di cui ai numeri precedenti.

     Nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale ha facoltà di chiedere agli uffici tutte le informazioni e gli atti che riterrà necessari, di richiedere al Ministero delle finanze e del tesoro l'opera degli ispettori di ragioneria per le eventuali ispezioni, di segnalare ai Ministeri competenti ed alla Corte dei conti per le opportune sanzioni disciplinari e contabili, i funzionari negligenti ed inosservanti.

     Le determinazioni adottate dalla Commissione nelle materie di cui al precedente articolo hanno effetto vincolante per le Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 15.

     Entro il mese seguente al compimento di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione comunicherà alla Presidenza del Consiglio del Ministri, al Ministero delle finanze e del tesoro ed alla Corte dei conti i risultati numerici e finanziari conseguiti con l'opera compiuta.

     Detti risultati saranno altresì comunicati al Parlamento Nazionale in apposito allegato al bilancio dell'esercizio seguente.

 

          Art. 16.

     Per il personale non di ruolo, giornaliero o diurnista, la retribuzione giornaliera è stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua fissata per il personale avventizio della stessa categoria.

 

          Art. 17.

     Tutti i provvedimenti che riguardano il personale non di ruolo e che dal presente decreto non siano attribuiti alla competenza del capo dell'ufficio sono emanati dall'autorità che provvede all'assunzione.

 

          Art. 18. [8]

     Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo, al personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da quelle del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, ai salariati non di ruolo, nonchè al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali, in quanto occorre, sarà provveduto con separati provvedimenti.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni del presente decreto vengono applicate anche alle Aziende autonome dello Stato ed al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione media ed artistica.

     Esse saranno estese entro tre mesi, salvi i necessari adattamenti al personale non di ruolo degli enti pubblici non territoriali di carattere nazionale ed a quello degli enti pubblici territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa col Ministro per le finanze ed il tesoro e col Ministro preposto alla vigilanza di detti enti, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'art. 13, e del Consiglio di Stato.

 

          Art. 20.

     Ai fini degli aumenti della retribuzione concessa dal precedente art. 1, il servizio non di ruolo, prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

     La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli avventizi nominati ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1940, n. 180, per il servizio prestato anteriormente a tale nomina con la qualifica di salariato non di ruolo.

     Il servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà della sua durata anche se compreso nell'ultimo quadriennio.

 

          Art. 21.

     L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9 del presente decreto è concessa anche ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni dall'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'indennità è commisurata, in tal caso, alla retribuzione ed alla indennità di caro vita.

 

          Art. 22.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1° marzo 1972, n. 39 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 116 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 116 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto è commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 458, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1973, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1986, n. 208 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dal presente articolo per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

[7] Comma abrogato dall'art. 254 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1977, n. 65 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della L. 28 luglio 1961, n. 831 l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L. n. 207 del 1947.