Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/03/1990 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Dopo il comma 10 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente |
§ 98.1.26609 - Legge 19 marzo 1990, n. 50. [1]
Modifiche all'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
(G.U. 20 marzo 1990, n. 66)
1. Il comma 3 dell'art. 24 della
"3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni".
1. Dopo il comma 10 dell'art. 24 della
"10-bis. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del