Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 27/12/2024 |
Numero: | 201 |
Sommario |
Art. 1. Piano Olivetti per la cultura |
Art. 2. Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato |
Art. 3. Misure urgenti in materia di editoria e di librerie |
Art. 4. Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio |
Art. 5. Misure urgenti relative alle istituzioni culturali |
Art. 6. Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito |
Art. 7. Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo |
Art. 8. Misure urgenti in materia di formazione |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale |
Art. 10. Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale |
Art. 11. Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura |
Art. 12. Disposizioni finanziarie |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 14.4.256 - D.L. 27 dicembre 2024, n. 201.
Misure urgenti in materia di cultura.
(G.U. 27 dicembre 2024, n. 302)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonchè di sostenere le Istituzioni culturali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonchè in materia di formazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonchè in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Piano Olivetti per la cultura
1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:
a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;
e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonchè degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.
2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del
Art. 2. Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato
1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.
2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane;
b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.
3. L'unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.
4. L'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del
Art. 3. Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonchè le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della
4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 4. Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio
1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la
Art. 5. Misure urgenti relative alle istituzioni culturali
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonchè di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica, di cui al
a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;
b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.
2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 6. Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito
1. All'articolo 1 della
«357-sexies. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della
Art. 7. Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo
1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del
2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al
3. All'articolo 2, comma 2, del
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
Art. 8. Misure urgenti in materia di formazione
1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della
a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
b) la necessità della spesa;
c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.
3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.
Art. 10. Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
1. All'articolo 1, comma 338, della
2. All'articolo 1-ter del
a) al comma 1 secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al
b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al
3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della
4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.
Art. 11. Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura
1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può».
2. All'articolo 1-ter, comma 4, del
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.