§ 14.4.256 - D.L. 27 dicembre 2024, n. 201.
Misure urgenti in materia di cultura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:27/12/2024
Numero:201


Sommario
Art. 1.  Piano Olivetti per la cultura
Art. 2.  Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato
Art. 3.  Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
Art. 4.  Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio
Art. 5.  Misure urgenti relative alle istituzioni culturali
Art. 6.  Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito
Art. 7.  Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo
Art. 8.  Misure urgenti in materia di formazione
Art. 9.  Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 10.  Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 11.  Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 14.4.256 - D.L. 27 dicembre 2024, n. 201.

Misure urgenti in materia di cultura.

(G.U. 27 dicembre 2024, n. 302)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonchè di sostenere le Istituzioni culturali;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi nonchè in materia di formazione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonchè in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Piano Olivetti per la cultura

     1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:

     a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

     b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

     c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

     d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;

     e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonchè degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

     2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

 

     Art. 2. Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato

     1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

     2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

     a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane;

     b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;

     c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

     3. L'unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

     4. L'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

     6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

 

     Art. 3. Misure urgenti in materia di editoria e di librerie

     1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

     2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonchè le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

     5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

     6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 4. Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio

     1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 5. Misure urgenti relative alle istituzioni culturali

     1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonchè di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:

     a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;

     b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;

     c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

     d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.

     2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 6. Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-quinquies, è inserito il seguente:

     «357-sexies. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.».

 

     Art. 7. Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

     1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».

     2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonchè le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

     3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».

 

     Art. 8. Misure urgenti in materia di formazione

     1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale

     1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

     2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:

     a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;

     b) la necessità della spesa;

     c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

     3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere.

     4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

 

     Art. 10. Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

     1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi».

     2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

     b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

     3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

 

     Art. 11. Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura

     1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può».

     2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonchè dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.