Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.11 normativa antisismica |
Data: | 12/10/2023 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico |
Art. 3. Piano di comunicazione alla popolazione |
Art. 4. Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo |
Art. 5. Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali |
Art. 6. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile |
Art. 7. Disposizioni finanziarie |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 38.11.223 - D.L. 12 ottobre 2023, n. 140. [1]
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
(G.U. 12 ottobre 2023, n. 239)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.
Art. 2. Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile, di cui al
a) uno studio di microzonazione sismica di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità [2];
d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture [3].
2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonchè dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata [4].
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:
a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del
b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 42 del
c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;
d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in regime ordinario per l'intera giornata (h24), nonchè delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 [6].
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e che opera fino al 31 dicembre 2025. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e diciannove di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di otto unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3. Piano di comunicazione alla popolazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 [8].
2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonchè l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità [9].
3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 [10].
Art. 4. Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonchè dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità [11].
2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 [12].
Art. 5. Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali
1. La regione Campania coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonchè allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [13].
2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della
Art. 6. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:
a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonchè all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24) [15];
b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli [16].
2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni con-seguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro [17].
3. All'attuazione con procedure di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al
4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile [19].
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7 [20].
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonchè dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. Agli oneri di conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c), relativamente alle misure di mitigazione, e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
(G.U. 12 ottobre 2023, n. 239)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 11 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;
Considerata la recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di approvare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico e di un piano di comunicazione alla popolazione, di elaborare una pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo, di verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonchè di potenziare la risposta operativa territoriale di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.
Art. 2. Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile di cui al
a) uno studio di microzonazione sismica;
b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzato all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;
c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi;
d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.
2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonchè dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.
3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:
a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera a), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del
b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del
c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c), nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;
d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d), mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa in ordinario per l'intera giornata (h24), nonchè delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - OSS) entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 3. Piano di comunicazione alla popolazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.
2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonchè l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.
3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4. Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonchè dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.
2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 5. Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali
1. La regione Campania, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonchè allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:
a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonchè all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24);
b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;
c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione.
2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro.
3. All'attuazione in termini di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 140 del
4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c) relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonchè dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024 si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.
2. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c) relativamente alle misure di mitigazione e d), pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 9 ter del
[3] Comma modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 decies del
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.