Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 21/02/2025 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 14.4.257 - L. 21 febbraio 2025, n. 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.
(G.U. 25 febbraio 2025, n. 46)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonchè tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona»;
alla lettera d), le parole: «, interesse storico-artistico e di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;
e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;
e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»;
al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b)» e dopo le parole: «
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di propria competenza,»;
al comma 2, lettera a), la parola: «africane» è sostituita dalla seguente: «africani»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «e da due» sono sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano Mattei» sono sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di età» sono inserite le seguenti: «, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità»;
al secondo periodo, le parole: «alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «del presente articolo, pari» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a » e dopo le parole: «della
al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
al comma 4, dopo le parole: «di conversione del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
al comma 5, le parole: «a cultura, spettacolo e settore audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo»;
al comma 6, le parole: «del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»;
al comma 7, le parole: «dall'applicazione del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025,».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le parole: «800 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e all'Istituto italiano di numismatica,» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento»;
alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «700.000»;
alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «300.000»;
alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «400.000»;
alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «200.000»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»;
al comma 2, secondo periodo: le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 357-sexies:
al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «n. 208, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le parole: «n. 232, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 232, all'articolo 1», le parole: «n. 145, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145, all'articolo 1», le parole: «n. 160, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160, e all'articolo 1», le parole: «della
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la parola: «S.p.A.» è sostituita dalla seguente: «S.p.a.»;
al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative».
All'articolo 8:
al comma 1, il quarto periodo è soppresso.
All'articolo 9:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «museo» è sostituita dalla seguente: «Museo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:
a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della
b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 898, le parole: "31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale";
b) al comma 900, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "all'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla ripartizione".
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 11:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 362, della