§ 97.4.264 - D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:05/08/2022
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità competenti e autorità veterinaria centrale
Art. 4.  Organizzazione delle autorità competenti
Art. 5.  Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Art. 6.  Notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente
Art. 7.  Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea
Art. 8.  Delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente
Art. 9.  Laboratori di sanità animale
Art. 10.  Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali
Art. 11.  Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale
Art. 12.  Sorveglianza dell'autorità competente
Art. 13.  Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie
Art. 14.  Sistemi informativi veterinari
Art. 15.  Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti
Art. 16.  Status di indenne da malattia
Art. 17.  Piani di emergenza ed esercizi di simulazione
Art. 18.  Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente
Art. 19.  Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici
Art. 20.  Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici
Art. 21.  Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici
Art. 22.  Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe
Art. 23.  Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie
Art. 24.  Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429
Art. 25.  Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429
Art. 26.  Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429
Art. 27.  Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429
Art. 28.  Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429
Art. 29.  Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali [...]
Art. 30.  Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte [...]
Art. 31.  Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
Art. 32.  Abrogazioni e modificazioni
Art. 33.  Disposizioni transitorie
Art. 34.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 97.4.264 - D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

(G.U. 12 settembre 2022, n. 213)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p);

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

     Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:

     il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

     il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

     il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);

     il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonchè per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

     il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

     il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

     Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;

     Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

     Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

     Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati»;

     Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, recante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale»;

     Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

     Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano circa le modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, per gli aspetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella seduta del 27 luglio 2022;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: «regolamento».

     2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento.

     3. Nei casi previsti all'articolo 269, del regolamento, e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute può definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.

     4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:

     a) «malattie elencate»: malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e malattie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

     b) «malattia di categoria A»: una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

     c) «malattia di categoria B»: una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

     d) «malattia di categoria C»: una malattia elencata che è rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

     e) «malattia di categoria D»: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

     f) «malattia di categoria E»: una malattia elencata per la quale è necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

     g) «pertinenti persone fisiche o giuridiche»: persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;

     h) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;

     i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;

     l) «trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

     m) per «ambulatori o cliniche veterinarie» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), lettera b), del regolamento, si intendono le strutture medico veterinarie elencate nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

 

     Art. 3. Autorità competenti e autorità veterinaria centrale

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento:

     a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

     b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

     2. Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonchè delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.

     3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

 

     Art. 4. Organizzazione delle autorità competenti

     1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono:

     a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5, del presente decreto;

     b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.

     2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario.

     3. I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     5. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

     1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) è un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

     2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonchè l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.

     3. Il Centro nazionale è presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola:

     a) nella Direzione strategica permanente;

     b) nella Unità centrale di crisi (UCC);

     c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi).

     4. La Direzione strategica permanente è composta da:

     a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;

     b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;

     c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;

     e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);

     f) il direttore dell'Ufficio della Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

     5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti:

     a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;

     b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione;

     c) propone al direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformità agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.

     6. L'Unità centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.

     7. L'Unità centrale di crisi (UCC) è composta da:

     a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;

     b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;

     c) il direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;

     d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;

     e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;

     f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

     g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

     h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;

     l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;

     m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     8. La composizione dell'UCC può essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC è integrata con uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

     9. L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:

     a) individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza;

     b) individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti;

     c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;

     d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.

     10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).

     11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

     a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità;

     b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;

     c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;

     d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffusive degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;

     e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;

     f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore.

     12. L'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanità animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.

     13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 6. Notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente

     1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:

     a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento;

     b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, diverse da quelle di categoria A.

     2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto ed è effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalità non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e può essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilità.

     3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o meno la presenza della malattia e provvede direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli elementi di cui all'allegato 1, del presente decreto:

     a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A;

     b) tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A.

     4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.

     5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

     6. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, può definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

 

     Art. 7. Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea

     1. Il Ministero della salute è responsabile della notifica immediata nonchè delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalità previste agli articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonchè all'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE).

     2. L'unità territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 è rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.

 

     Art. 8. Delega di attività a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente

     1. In attuazione dell'articolo 14, del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attività:

     a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13, del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorità competente per l'attuazione dei suddetti programmi;

     b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'articolo 69, del regolamento;

     d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), del regolamento;

     e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento.

     2. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, in particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticità, su proposta della Direzione strategica del Centro nazionale può autorizzare le regioni e le Province autonome a delegare a medici veterinari non ufficiali le seguenti attività:

     a) campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80, del regolamento, nel caso di sospetta presenza di una malattia e della eventuale adozione degli atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli;

     b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b), e 82 del regolamento, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli.

     3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625.

     4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.

 

     Art. 9. Laboratori di sanità animale

     1. I laboratori di sanità animale di cui all'articolo 17 del regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale previsti, rispettivamente, agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

     2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

     3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonchè al Ministero della salute.

     4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

     5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.

 

     Art. 10. Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali

     1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i centri di referenza nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento.

     2. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 11. Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale

     1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove già disponibili le apposite funzionalità informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.

     2. L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

     3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

     a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema «ClassyFarm.it»;

     b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25, del regolamento;

     c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di sanità animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorità competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attività di controllo ufficiale.

     5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo «Vetinfo.it».

     6. Al fine di consentire alle autorità competenti di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalità operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:

     a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;

     b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.

     7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

 

     Art. 12. Sorveglianza dell'autorità competente

     1. In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, e delle malattie emergenti.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto:

     a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689;

     b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformità all'articolo 11, comma 1;

     c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 13. Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie

     1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della salute:

     a) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

     b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, definiti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

     c) presenta alla Commissione europea le domande per l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b), e le relative relazioni secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, del regolamento, come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002;

     d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi di cui alle lettere a) e b), approvati dalla Commissione europea;

     2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo 33, del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

     3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo è demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689.

     4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689, è demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema «Vetinfo.it» dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse.

     5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20, del regolamento (UE) 2020/689.

     6. Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28, del regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all'articolo 11, del medesimo regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

     7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale.

     8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 5.

     9. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7.

     10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale è interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione degli stessi.

     11. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale è interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione del programma medesimo.

 

     Art. 14. Sistemi informativi veterinari

     1. Il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanità animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regolamento, come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti:

     a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia;

     b) l'uso dei medicinali veterinari;

     c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

     2. È istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorità competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it».

     3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformità dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.

 

     Art. 15. Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, individua la tipologia e le modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689.

 

     Art. 16. Status di indenne da malattia

     1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o più zone.

     2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, può assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

     3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.

     4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte.

     5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

 

     Art. 17. Piani di emergenza ed esercizi di simulazione

     1. In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b).

     2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.

     3. In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

 

     Art. 18. Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente

     1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.

     2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

     3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalità previste dal Piano di emergenza.

     4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2.

     5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento.

     6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.

 

     Art. 19. Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici

     1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:

     a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO;

     b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento, avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;

     c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento, inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;

     d) adotta le misure previste all'articolo 61, paragrafo 1, con esclusione di quelle previste dalla lettera d), e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento, sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 del regolamento, per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;

     e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attività svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO.

     2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unità di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.

     3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.

     4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali o a più regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale.

     5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse.

     6. In caso di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennità previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennità ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute.

     7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 218 del 1988. Le indennità di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale è comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

 

     Art. 20. Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici

     1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.

     2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.

     3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne dà comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.

     4. In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento, come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.

     5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in più regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.

     6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse.

     7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennità di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.

 

     Art. 21. Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici

     1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute:

     a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici;

     b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

     c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici;

     d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

     e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56;

     f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute può disporre con decreto direttoriale di non concedere una o più deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.

     3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilità delle deroghe di cui al presente articolo è di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

 

     Art. 22. Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe

     1. Il Ministero della salute è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:

     a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;

     b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimità delle frontiere e per il pascolo;

     c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;

     d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;

     e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;

     f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici.

     2. L'azienda sanitaria locale è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.

 

     Art. 23. Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalità e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 11, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

     11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto.

     13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

     14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.

 

     Art. 24. Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma a 6.000 euro a 30.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

     5. Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 134 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 4.000 euro a 20.000 euro.

     11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identità di cui all'articolo 148, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento, siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

     16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro 20.000 euro.

     17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 25. Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.

 

     Art. 26. Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento, non lo mantiene conservato separatamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161, del regolamento, sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163, del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 27. Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento, per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

 

     Art. 28. Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento, non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarità ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinchè gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimenta gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinchè i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento, non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

     14. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro

     16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

     17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a), e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.

     18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 29. Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento, non adotta appropriate misure preventive affinchè in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinchè i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 30. Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanità degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.

 

     Art. 31. Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni

     1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

     2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

     3. È fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.

     4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.

     5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

     6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

     7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

 

     Art. 32. Abrogazioni e modificazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:

     a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

     b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

     c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

     d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

     e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

     f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;

     g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;

     h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

     i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

     l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

     m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

     n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;

     o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

     p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;

     q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernete regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;

     r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;

     s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

     t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

     u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;

     v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

     z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

     aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;

     bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

     2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, è sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».

     3. All'articolo 2, della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429»;

     b) al comma 9, le parole «Il Ministro della sanità» sono sostituite con le seguenti: «L'azienda sanitaria locale territorialmente competente» e la parola «decreto» è sostituita con la parola provvedimento».

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie

     1. Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.

     2. In vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato 1

     Informazioni contenute nella notifica ai sensi dell'articolo 6.

 

     a) la natura della malattia sospetta o accertata (sintomi e manifestazioni della malattia);

     b) identificativo del proprietario e del detentore degli animali morti, ammalati o sospetti;

     c) identificativo aziendale o del pascolo o, in mancanza, l'ubicazione precisa in cui si trovano gli animali; il numero e l'identificazione degli animali interessati;

     d) il numero e l'identificazione dei rimanenti animali sospetti o sani;

     e) la data di inizio della malattia o in cui è avvenuta la morte;

     f) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia;

     g) ogni altra informazione utile ai fini epidemiologici.

 

     Allegato 2

     Informazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

 

     Animali Terrestri

     1) Dati identificativi dell'azienda

     2) Dati identificativi dell'allevamento

     3) Dati identificativi del pascolo

     4) Numero degli animali presenti

     5) Percentuale mortalità giornaliera media

     6) Percentuale mortalità aumentata

     7) Data inizio o data rilevazione aumento mortalità

     8) Descrizione sintomatologia:

     diarrea

     dispnea

     emorragia

     atassia

     perdita peso

     diminuzione produzione latte

     diminuzione produzione uova

     Altro

     Animali Acquatici

     1) Dati identificativi dell'azienda

     2) Dati identificativi della vasca/area di allevamento

     3) Quantità degli animali presenti (in numero o kg peso vivo)

     4) Temperatura dell'acqua

     5) Specie/taglia/età degli animali maggiormente colpiti

     6) Altre specie presenti in impianto (specificare se con sintomi o meno)

     7) Percentuale mortalità aumentata

     8) Data inizio o data rilevazione aumento mortalità

     9) Descrizione sintomatologia:

     melanosi/discromie

     nuoto anomalo

     emorragie

     esoftalmo

     lesioni esterne

     emaciazione/debolezza

 

     Allegato 3

     Informazioni di cui all'articolo 11, comma 4.

 

     a) Informazioni relative a natura e origine degli alimenti somministrati agli animali

     - Provenienza e qualità delle materie prime.

     - Tipologia e composizione dei mangimi.

     - Conservazione dei mangimi, etc.

     b) Informazioni relative a medicinali veterinari e a cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti

     - Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.

     - Durata e tipologia dei trattamenti.

     - Tempi di sospensione.

     - Residui.

     - Reazioni avverse.

     - Antimicrobico-resistenza.

     - Mancata efficacia, etc.

     c) Informazioni relative alle patologie infettive e non degli animali terrestri detenuti:

     - Natimortalità, patologie enteriche e respiratorie e altre patologie neonatali.

     - Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilità, parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni placentari, etc.).

     - Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi e disturbi metabolici, dislocazioni, meteorismo, torsioni, etc.

     - Mastiti, informazioni relative alla qualità e sanità del latte.

     - Patologie enteriche, respiratorie, nervose, dell'apparato urinario, podaliche, dermatologiche, oculari etc.

     - Tossicosi.

     - Stato di nutrizione.

     - Piani di autocontrollo e vaccinali.

     d) Informazioni relative alle patologie infettive e non nel settore dell'acquacoltura

     - osservazione e registrazione della salute e del comportamento degli animali acquatici

     - osservazione e registrazione di eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o emergente

     - Piani vaccinali

     - individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale

     - individuazione e registrazione di sintomi, anche se aspecifici, di malattie gravi negli animali

     e) Informazioni relative ad autocontrollo e manuali corretta prassi igienica

     - Dati relativi ad attività di analisi e verifica svolte in regime di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di corretta prassi igienica.

     f) Ogni altro dato pertinente