§ 93.6.22 - D.Lgs. 10 luglio 2023, n. 101.
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.6 intermodalità
Data:10/07/2023
Numero:101


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Carattere prioritario
Art. 4.  Autorità designata
Art. 5.  Durata della procedura di autorizzazione
Art. 6.  Procedura di autorizzazione
Art. 7.  Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione
Art. 8.  Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri
Art. 9.  Relazione
Art. 10.  Disposizioni transitorie
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 93.6.22 - D.Lgs. 10 luglio 2023, n. 101.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

(G.U. 1 agosto 2023, n. 178)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, nè a livello centrale nè a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»;

     Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute nell'Unione, al servizio dei suoi cittadini, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e, contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità, rafforzando così il mercato interno;

     Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

     Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;

     Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

     Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

     Vista la direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione o per il completamento di «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale»;

     Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

     Visto l'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:

     a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187;

     b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

     2. Il presente decreto non si applica ai progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

     3. Il presente decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorità competenti, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;

     b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;

     c) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;

     d) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;

     e) «promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;

     f) «autorità designata»: l'autorità o le autorità che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformità al presente decreto;

     g) «autorità comune»: un'autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere di istituire autorità comuni.

 

     Art. 3. Carattere prioritario

     1. Tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.

     2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.

 

     Art. 4. Autorità designata

     1. Le autorità designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di:

     a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale;

     b) infrastrutture di trasporto ferroviario;

     c) infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità;

     d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano;

     e) infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

     f) interventi previsti da leggi speciali.

     2. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata ai sensi del presente decreto è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC è tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attività svolta in qualità di autorità designata.

     3. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorità designata è individuata nel Commissario straordinario.

     4. L'identità dell'autorità designata per ciascun progetto è indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     5. L'autorità designata:

     a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto;

     b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1;

     c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione;

     d) garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione;

     e) può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata rigettata.

     6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione nè la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

 

     Art. 5. Durata della procedura di autorizzazione

     1. La durata della procedura di autorizzazione non è superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

     2. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonchè qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.

     3. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.

     4. Può essere concessa dall'autorità designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.

     5. Non sussiste la responsabilità dell'autorità designata, nonchè delle autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorchè il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.

 

     Art. 6. Procedura di autorizzazione

     1. Il promotore trasmette il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità all'articolo 7, comma 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera a), l'istanza è rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente.

     2. Le autorità designate garantiscono che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione di cui al comma 1, in funzione, se del caso, della modalità di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:

     a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;

     b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi;

     c) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri.

     3. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.

     4. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4.

     5. Le autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.

     6. La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.

 

     Art. 7. Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione

     1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorità designata coopera con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     2. Per i progetti di cui al comma 1 può essere istituita un'autorità comune.

     3. Le autorità designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o più Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorità designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.

 

     Art. 8. Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

     1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto è determinato in conformità all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.

     2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

 

     Art. 9. Relazione

     1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni:

     a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;

     b) durata media delle procedure di autorizzazione;

     c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine;

     d) creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.

     2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie

     1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 10 agosto 2023.

     2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.

     3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data.

     4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato 1

     (art. 1, comma 1, lettera a))

 

     Rete centrale, corridoio «Baltico - Adriatico»

 

Collegamenti transfrontalieri

Venezia - Trieste Divača - Ljubljana-

Ferrovia

 

     Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

 

Collegamenti transfrontalieri

Lyon - Torino: galleria di base e vie di accesso

Ferrovia

 

Nice - Ventimiglia

 

 

Venezia - Trieste - Divača - Ljubljana

 

 

 

 

Collegamenti mancanti

Milano - Cremona - Mantova - Porto Levante/Venezia - Ravenna/Trieste

Vie navigabili interne

 

     Rete centrale, corridoio «Reno - Alpi»

 

Collegamenti transfrontalieri

Milano/Novara - frontiera CH

Ferrovia

Collegamenti mancanti

Genova - Tortona/Novi Ligure

Ferrovia

 

     Rete centrale, corridoio «Scandinavia - Mediterraneo»

 

Collegamenti transfrontalieri

München - Wörgl - Innsbruck - Fortezza - Bolzano - Trento - Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso

Ferrovia