Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 06/09/1993 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Commissione regionale consultiva. |
Art. 3. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. |
Art. 4. Iscrizione di diritto al ruolo. |
Art. 5. Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. |
Art. 6. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. |
Art. 7. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli |
Art. 8. Domanda di iscrizione al ruolo. |
Art. 9. Svolgimento dell'esame. |
Art. 10. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. |
Art. 11. Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio. |
Art. 12. Vigilanza e sanzioni amministrative. |
Art. 13. Norma finanziaria. |
§ 5.3.25 - L.R. 6 settembre 1993, n. 67.
Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.
(B.U. 15 settembre 1993, n. 57).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della
Art. 2. Commissione regionale consultiva.
1. E' istituita la Commissione Regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.
2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall'assessore regionale ai trasporti, è compresa da:
a) due esperti di discipline giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale;
b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI [1];
e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale;
-- FITA-CNA,
-- FRAT-Confartigianato,
-- C.A.S.A.,
-- F.I.L.T.-C.G.I.L.,
-- F.I.T.-C.I.S.L.,
-- U.I.L.-TRASPORTI,
-- A.S.A.-TAXI [2];
f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti di cui alla
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La commissione resta in carica per cinque anni.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall'emanazione del decreto di nomina.
5. Almeno 120 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.
8. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.
9. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
10. La segreteria della Commissione è assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.
11. Ai membri della Commissione è attribuito, per oggi giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di euro 30,00, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali [3].
Art. 3. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
1. Secondo il disposto di cui all'art. 6 della
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale;
c bis) conducenti di velocipedi [4].
3. E' ammessa l'iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.
4. L'iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 a favore della Regione Toscana [5].
5. L'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.
Art. 4. Iscrizione di diritto al ruolo. [6]
Art. 5. Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3, coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.
2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Risponde al requisito dell'idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del
c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al
Art. 6. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
1. E' istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3, che ha sede presso la Giunta Regionale.
2. La Commissione regionale è composta da:
a) un dirigente della Direzione generale della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede [8];
b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.
f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta Regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale [9].
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3 bis. L’Ufficio provinciale MCTC e l’Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo [10].
4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale competente per materia, ritenuto idoneo all'incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento [11].
5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio [12].
6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.
7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della
8. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione [14].
9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.
10. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.
11. Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.
12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute l'anno un gettone di presenza di euro 30,00, ai membri della Commissione è attribuita l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali. Al Segretario della Commissione è attribuita l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza [15].
Art. 7. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli [16]
1. La commissione di cui all'articolo 6:
a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;
b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;
d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del
e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.
3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.
Art. 8. Domanda di iscrizione al ruolo.
1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della
Art. 9. Svolgimento dell'esame.
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell'esame medesimo.
Art. 10. Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 5 della
2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l'altro:
a) l'individuazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;
b) l'individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicaps;
c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.
3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell'art. 46 della
Art. 11. Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio.
1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 [17].
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della
3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi della
4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della sovracitata
5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.
Art. 12. Vigilanza e sanzioni amministrative.
1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 6 della
2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all'articolo 6 della presente legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'IVA, delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 13. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.
2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3, comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall'esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
3. Con legge di variazione del bilancio 1993 sarà provveduto all'adeguamento delle previsioni di entrata nel cap. 24810 e all'utilizzo delle medesime.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 59 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Comma sostituito dall'art. 1 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 41 della
[5] Comma così modificato dall'art. 42 della
[6] Articolo abrogato dall’allegato A della
[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 74 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[10] Comma inserito dall'art. 43 della
[11] Comma sostituito dall'art. unico della
[12] Comma così sostituito dall'art. 74 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 16 della
[14] Comma così modificato dall'art. 16 della
[15] Comma sostituito dall'art. 4 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 42 della
[17] Comma così modificato dall'art. 44 della
[18] Comma così modificato dall'art. 45 della