Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 28/12/2015 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. Centomila orti in toscana |
Art. 2. Limite al trattamento economico del personale pubblico |
Art. 3. Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale |
Art. 4. Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici |
Art. 5. Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili |
Art. 6. Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014 |
Art. 7. Piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014 |
Art. 8. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa |
Art. 9. Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998 |
Art. 10. Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento |
Art. 11. Programmazione regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994 |
Art. 12. Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 |
Art. 13. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 14. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015 |
Art. 15. Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti |
Art. 16. Disposizione finanziaria |
Art. 17. Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015 |
Art. 18. Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa |
Art. 19. Interventi sul porto di Piombino |
Art. 20. Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR |
Art. 21. Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie |
Art. 22. Osservatorio legislativo interregionale. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 4/2008 |
Art. 23. Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio |
Art. 24. Interventi per la piantumazione della piana fiorentina |
Art. 25. Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti |
Art. 26. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 26 bis. Interventi sul porto di Marina di Carrara |
Art. 26 ter. Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio |
Art. 26 quater. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. |
Art. 26 quinquies. Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993 |
Art. 26 sexies. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana |
Art. 26 septies. Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) |
Art. 26 octies. Informatizzazione degli atti processuali |
Art. 26 novies. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica |
Art. 26 decies. Interventi contro la violenza di genere |
Art. 26 undecies. Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale |
Art. 26 duodecies. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli |
Art. 26 terdecies. Interventi straordinari per la viabilità locale |
Art. 26 quaterdecies. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano |
Art. 26 quindecies. Organismi intermedi |
Art. 26 sexies decies. Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2001 |
Art. 26 septies decies. Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2001 |
Art. 26 octies decies. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa |
Art. 27. Funzioni della Regione |
Art. 28. Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro |
Art. 29. Sedi degli uffici in avvalimento |
Art. 30. Efficacia |
Art. 30 bis. Norma di prima applicazione |
Art. 31. Norma finanziaria |
Art. 31.1 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro |
Art. 31 bis. Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni |
Art. 32. Disposizioni per lo sviluppo economico |
Art. 32 bis. Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana |
Art. 32 ter. Scioglimento degli organi |
Art. 32 quater. Nomina del Commissario |
Art. 32 quinquies. Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione |
Art. 32 sexies. Gestione commissariale e presentazione del piano industriale |
Art. 32 septies. Contributo finanziario |
Art. 33. Abrogazioni |
Art. 34. Entrata in vigore |
§ 6.1.357 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.
(B.U. 29 dicembre 2015, n. 57)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a), del
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. A partire dal 2015, in forza del
2. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;
3. L'articolo 13, comma 3, del
4. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell’erogazione di un contributo finanziario annuale;
5. E’ opportuno modificare l'articolo 23 della
6. E’ opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;
7. Nell’ambito di una complessiva razionalizzazione dell’impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l’efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali;
8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della
9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla
10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l’obbligo di allegare alla legge di stabilità il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal d.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi;
11. E’ opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendo le risorse fra l’Università degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo “La Sapienza”;
12. Al fine di rafforzare l’azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana è previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino;
13. È opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all’estensione della tramvia della piana fiorentina;
14. È necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il
15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l’annualità 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell’anno 2015;
16. L’articolo 1, comma 7 della
17. Il
18. l’articolo 1, comma 427 della
19. In data 5 novembre 2015, è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l’impiego di cui al punto 17. L’articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;
20. Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al
21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la
22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse;
23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1. Centomila orti in toscana
1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani.
2. La Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione di orti urbani secondo il modello di cui al comma 1.
3. Le modalità e la durata della sperimentazione, nonché le modalità operative per l’erogazione dei contributi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l’anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.364.988,73 per l'anno 2018 [1].
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:
- euro 540.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti” [2].
6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.364.988,73 per l'anno 2018, si fa fronte:
a) per l'anno 2017, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.210.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
b) per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, secondo la seguente articolazione:
- euro 1.264.988,73 Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti” [3].
Art. 2. Limite al trattamento economico del personale pubblico
1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'articolo 13 del
Art. 3. Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2016, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2016, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12 bis del
Art. 4. Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della
Art. 5. Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Art. 6. Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 15 dell'articolo 23 della
Art. 7. Piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della
2. L’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della
Art. 8. Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 115.000,00 per l’anno 2016 in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, al fine di rafforzarne e supportarne le capacità di analisi e di iniziativa per le politiche comunitarie in ragione dell'interesse regionale fissato dalle attività statutarie e per la realizzazione dagli obiettivi della Conferenza stessa [4].
2. Le condizioni e le modalità di concessione del contributo, sono definite in una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 [5].
Art. 9. Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 della
“ 3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento. ”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 23 della
“ 3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3. ”.
Art. 10. Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento
1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del bilancio di previsione 2016 – 2018, la Regione è annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento a copertura della spesa di investimento nei limiti del proprio plafond disponibile così come determinato dall'articolo 10, comma 3, della
2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, è in ogni caso ammesso anche nell'ipotesi in cui non si dovesse perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti locali appartenenti al territorio regionale.
Art. 11. Programmazione regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“ Art. 7 Programmazione regionale
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.
3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio. ”.
Art. 12. Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della
1. Nel comma 3 dell’articolo 13 ter della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 ter della
“ 4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della
Art. 13. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 bis della
“ 2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 63 bis della
“ 2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della
Art. 14. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
“ 5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. ”.
Art. 15. Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti
1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della
Art. 16. Disposizione finanziaria
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
Art. 17. Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della
Art. 18. Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa
1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della città di Pisa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 9.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti:
a) Comune di Pisa, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, per il completamento della “Cittadella galileiana” e il recupero e riqualificazione degli spazi pubblici;
b) Università degli studi di Pisa, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00, per i seguenti interventi:
1) realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l’Orto botanico;
2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti.
2. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte come segue:
a) per euro 500.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
a ter) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 [6];
b) fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2019 nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi [7].
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016;
a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
b) fino all'importo massimo euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi [8].
5. L'articolo 56 della
Art. 19. Interventi sul porto di Piombino [9]
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 20. Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.600.000,00 per l’anno 2016 ed euro 2.320.000,00 per l’anno 2017, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per la progettazione degli interventi definiti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) relativi a:
a) nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa e relativi collegamenti viari;
b) viabilità nord di Pisa di collegamento tra la statale Aurelia e la zona di Cisanello;
c) estensione del sistema tramviario della piana fiorentina verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino [10].
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), pari a euro 420.000,00, di cui euro 300.000,00 per il 2016 e euro 120.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 [11].
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 300.000,00 per il 2016 ed euro 700.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017;
4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016 ed euro 1.500.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
Art. 21. Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie [12]
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 320.800,00 per contributi a sostegno delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e euro 120.800,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 22. Osservatorio legislativo interregionale. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“ Art. 5 bis Osservatorio legislativo interregionale
1. L’Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l’organizzazione dell’Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all’Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte. ”.
Art. 23. Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio
1. La riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’articolo 33 del
Art. 24. Interventi per la piantumazione della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. [I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell'intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell'intervento di propria competenza] [13].
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00. Per l'importo di euro 38.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 410.000,00 per l'anno 2017, per euro 350.000,00 per l'anno 2018 e per euro 461.500,00 per l'anno 2019 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, 2018 e 2019 [14].
Art. 25. Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti [15]
1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 9.850.000,00 per il periodo 2016 – 2019.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2016, euro 2.619.882,00 per l’anno 2017 ed euro 1.338.500,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 – 2018.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 2.891.618,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2019.
Art. 26. Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
“ Art. 9 bis. Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale
1. Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante di cui al comma 1.”.
Art. 26 bis. Interventi sul porto di Marina di Carrara [16]
1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi [17].
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito dell’abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022 [18].
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
Art. 26 ter. Contributi agli enti locali per la realizzazione di due studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio [20]
1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2016 a concedere contributi ai Comuni di Cortona e San Giovanni d'Asso per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana" e per uno studio di fattibilità inerente il progetto di paesaggio "Ferro-Ciclovie della Val d'Orcia".
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Art. 26 quater. Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. [21]
1. Al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è autorizzato un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00 per l’anno 2016 e di euro 1.550.000,00 per l'anno 2017.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 450.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e per euro 1.550.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 26 quinquies. Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla
1. Al fine di sostenere la riqualificazione e il successivo rilancio dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone, fulcro del turismo invernale della Toscana e inserito nell'area sciistica della montagna pistoiese ai sensi della
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.850.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo", Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Art. 26 sexies. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana [23]
1. Per l'anno 2016, al fine di consentire il completo finanziamento delle domande presentate dalle imprese risultate ammissibili al bando pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della
2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui all’articolo 59, comma 2, della
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le tipologie di intervento per la concessione dei contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti o gestori degli stessi o di impianti e di attrezzature di servizio.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017.
Art. 26 septies. Manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) [24]
1. Per lavori di manutenzione e adeguamento del Mercato dei fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 di cui 1.000.000,00 nell’anno 2016, 1.000.000,00 nel 2017 e 1.000.000,00 nel 2018.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventualmente altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018.
Art. 26 octies. Informatizzazione degli atti processuali [25]
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria, a stanziare la somma complessiva di euro 350.000,00 per gli anni 2016 e 2017, per il supporto a un'attività di digitalizzazione degli atti processuali volta ad assicurarne l'accessibilità e la fruibilità da parte della Regione Toscana, al fine di acquisire una compiuta conoscenza e studio degli accadimenti del territorio in vista delle iniziative di propria competenza.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Corte d'Appello di Firenze. La convenzione disciplina le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo, e le procedure di realizzazione dell'attività di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 30.000,00 per l’anno 2016 e di euro 320.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.
Art. 26 novies. Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica [26]
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP), già individuati con deliberazioni della Giunta regionale o da individuare sulla base di accordi di programma, da parte dei soggetti gestori del patrimonio ERP, mediante il concorso al pagamento degli oneri derivanti da uno o più mutui da contrarre da Casa SpA a titolo di mandataria dei gestori ERP della Toscana, previa stipula di convenzione tra questi e Casa SpA medesima, con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), per un capitale mutuabile massimo di euro 100.000.000,00, erogabile nel corso di trentasei mensilità, salvo proroghe.
2. Al fine del concorso sul pagamento degli oneri di cui al comma 1, da accordare previa stipula di apposito accordo di programma, la Regione Toscana prevede l’erogazione a favore di Casa SpA, soggetto capofila individuato dai soggetti gestori del patrimonio ERP, di un contributo massimo pari a euro 547.470,41 nell’anno 2017 e di euro 2.230.866,57 nell’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo annuo di euro 3.998.077,92 nell’anno 2019 e di euro 5.851.545,41 fino all’annualità 2036, importo massimo di euro 5.304.075,00 nel 2037, di euro 3.620.678,84 nel 2038 e di euro 1.853.467,50 nel 2039, si provvede con legge di bilancio.
4. Ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, della
5. Nell’accordo di programma di cui al comma 2 sono definite, tra l’altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale in relazione al valore delle rate da corrispondere sulle linee di debito determinate dalle erogazioni sul mutuo contratto con la BEI.
5 bis. L'intervento di cui al presente articolo è attuato nel rispetto della disciplina dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare, della decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [27].
Art. 26 decies. Interventi contro la violenza di genere [28]
1. La Giunta regionale, al fine di realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime è autorizzata a stanziare, ad integrazione di quanto già disposto con l’articolo 46 della
2. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all’intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
e) due rappresentanti designati dal CAL [30].
4. Il Comitato, è validamente costituito con l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
6. La deliberazione di cui al comma 5 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 ed euro 500.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 [31].
Art. 26 undecies. Disposizioni concernenti la rete viaria locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale [32]
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo complessivo di euro 1.390.000,00 nel periodo 2016-2018, per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale di cui ai commi 2. 3, 4 e 5.
2. Per la progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2016, previa stipula di accordi per la realizzazione degli stessi.
3. Per la progettazione e realizzazione di interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Signa. da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2017 e di euro 700.000,00 per l’anno 2018 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
4. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel comune di Campi Bisenzio, da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
5. Per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Lastra a Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, fino all'importo massimo di euro 120.000,00 per l'anno 2017 in coerenza agli atti di programmazione regionale di integrazione al PRIIM.
6. All'onere di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, pari a complessivi euro 250.000,00 per l'anno 2016, 440.000,00 per l'anno 2017 e 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, 2017 e 2018. ".
Art. 26 duodecies. Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli [33]
1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.448.000,00 per l'anno 2017.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.448.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2017. ”.
Art. 26 terdecies. Interventi straordinari per la viabilità locale [34]
1. Per la realizzazione degli interventi nel Comune di Laterina concernenti l'adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, la cui progettazione è prevista nell'accordo di programma per l'adeguamento della diga di Levane e delle opere ad essa connesse, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula di un nuovo accordo di programma con gli enti interessati, ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.350.000,00 per l'anno 2018.
2. Per l'adeguamento strutturale e manutentivo del ponte sul fiume Arno in località Ponte Buriano. la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con la Provincia di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2017 e euro 400.000,00 per il 2018.
3. Per il ripristino della viabilità del ponte sul fiume Verde sulla strada comunale di Cadugo-Cervara e per le relative e connesse opere stradali: la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pontremoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017, previa stipula di specifico accordo di programma con il comune medesimo e con gli altri enti interessati.
4. All'onere di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi euro 1.100.000,00 per l'anno 2017 euro 1.750.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018. ”.
Art. 26 quaterdecies. Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano [35]
1. Per la progettazione della “Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello” la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, previa stipula di specifico accordo.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
Art. 26 quindecies. Organismi intermedi [36]
1. Al fine di supportare l'attività di istruttoria, controllo e pagamento di risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti su beni di proprietà di soggetti pubblici o privati, la Regione può avvalersi di organismi intermedi, individuati tra i propri enti strumentali o “in house”, previa approvazione di specifica convenzione che disciplini le modalità di svolgimento delle suddette attività.
2. A tal fine la Giunta individua annualmente, con priorità per quelli caratterizzati da situazioni di criticità procedurale, gli interventi per i quali avvalersi del supporto di organismi intermedi ed è autorizzata a disporre l'erogazione a tali organismi delle relative risorse.
3. Qualora la Regione si trovasse in carenza di risorse di cassa, prima di ricorrere alla contrazione di nuovo indebitamento per ricostituire la liquidità, procede al recupero delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate dagli organismi intermedi e per le quali non è previsto l'utilizzo entro il 31 dicembre dell'esercizio.
4. Nel caso di revoca a qualunque titolo dei contributi di cui al comma 1 da parte della Regione le risorse inutilizzate sono riversate dagli organismi intermedi al bilancio regionale .
Art. 26 sexies decies. Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
“ 2 bis. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose, sono individuati e finanziati progetti pilota presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui al comma 2 ”.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della
“ 2 ter. La deliberazione di cui al comma 2 bis stabilisce l'entità dell'intervento che, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della spesa prevista, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Ai progetti pilota si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 6.
Art. 26 septies decies. Politiche locali per la sicurezza. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
2. Il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato.
3. La modifica dell'articolo 6, comma 2, si applica anche ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore del presente articolo.
Art. 26 octies decies. Proroga della garanzia fideiussoria in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa [39]
1. La Giunta regionale è autorizzata a prorogare la garanzia fideiussoria concessa in favore della Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa ai sensi dell'articolo 42 della
2. La proroga è concessa subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) approvazione da parte delle banche del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;
b) valutazione positiva da parte della Giunta regionale del piano di consolidamento e sviluppo inerente alla ristrutturazione del debito presentato dalla Società Interporto A. Vespucci;
c) proroga tecnica da parte della banca finanziatrice del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022;
d) piano di cessione degli immobili su cui insiste la garanzia fideiussoria regionale non oltre il 2022.
2 bis. La proroga è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [40].
CAPO II
Disposizioni di prima attuazione del
Art. 27. Funzioni della Regione
1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell’articolo 11 del
2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del
b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs.150/2015;
c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della
4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.
5. La Regione, attraverso i centri per l’impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall’articolo 18 del
6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 del
Art. 28. Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.
1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo [41].
1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente [42].
2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.
3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.
4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante [43].
4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della
c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche [44].
4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti [45].
4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
Art. 29. Sedi degli uffici in avvalimento
1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.
2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.
Art. 30. Efficacia
1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana [47].
2. [Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21 ter a 21 quinquiesdecies della
3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della
Art. 30 bis. Norma di prima applicazione [49]
1. Le province, ai fini dell'applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 4 quater, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia a titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione.
Art. 31. Norma finanziaria [50]
1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017, la spesa massima di euro 12.728.194,21 a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016 – 2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019 per l'anno 2017, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:
anno 2016:
euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
anno 2017:
euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane", Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 31.1 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro [51]
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.
2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:
- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";
- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
CAPO II bis [52]
Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni
Art. 31 bis. Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni [53]
1. La Giunta regionale, anche in assenza di dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, regionale o locale, è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 250.000,00, nell’anno 2016, per le amministrazioni comunali che, a seguito di eventi di natura idraulica o idrogeologica localizzati nel proprio territorio che abbiano comunque le caratteristiche per la dichiarazione dello stato di emergenza locale, hanno realizzato, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, interventi di somma urgenza indispensabili per la tutela della pubblica incolumità. Il contributo, che può arrivare anche al 100 per cento delle spese sostenute, è concesso a rendicontazione delle spese e limitato ai lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione da parte dei comuni interessati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, della richiesta di contributo, inviando la documentazione attestante gli interventi svolti e la rendicontazione delle spese sostenute, che devono essere state effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) persone esposte a rischio idraulico;
b) interruzione collegamenti;
c) valore dei beni esposti a rischio.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2016 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 .
CAPO III Disposizioni per lo sviluppo economico
Art. 32. Disposizioni per lo sviluppo economico [54]
1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4 bis, del
2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998..
CAPO III bis [55]
Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana
Art. 32 bis. Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana [56]
1. Ai fini dell’organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della zona apuana, gli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con
Art. 32 ter. Scioglimento degli organi [57]
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell’articolo 2 della
Art. 32 quater. Nomina del Commissario [58]
1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3 e comunque non oltre millequarantasette giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali.
Art. 32 quinquies. Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione [59]
1. Il Commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il Commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.
3. Il piano di ricognizione contiene:
a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) l'accertamento delle attività e delle passività;
d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.
4. Il Commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.
Art. 32 sexies. Gestione commissariale e presentazione del piano industriale [60]
1. Il Commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 quinquies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:
a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;
b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;
d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.
2. Il Commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.
3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.
4. Il Commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti.
Art. 32 septies. Contributo finanziario [61]
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni [62].
3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 [63].
3 ter. Per l’anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 [64].
CAPO IV Norme finali
Art. 33. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) articolo 40, commi da 3 a 5, e l’articolo 41 della
b) articolo 29 bis della
c)
Art. 34. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
[1] Comma sostituito dall'art. 20 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[4] Comma già modificato dall'art. 21 della
[5] Comma sostituito dall'art. 21 della
[6] Lettera inserita dall'art. 9 della
[7] Comma sostituito dall'art. 22 della
[8] Comma sostituito dall'art. 22 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[10] Comma così modificato dall'art. 24 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[12] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[13] Comma abrogato dall'art. 26 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[15] Articolo già modificato dall'art. 1 della
[16] Articolo inserito dall'art. 2 della
[17] Comma già modificato dall'art. 11 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[19] Comma già modificato dall'art. 11 della
[20] Articolo inserito dall'art. 3 della
[21] Articolo inserito dall'art. 4 della
[22] Articolo inserito dall'art. 5 della
[23] Articolo inserito dall'art. 6 della
[24] Articolo inserito dall'art. 7 della
[25] Articolo inserito dall'art. 8 della
[26] Articolo inserito dall'art. 9 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 28 della
[28] Articolo inserito dall'art. 10 della
[29] Comma così modificato dall'art. 10 della
[30] Lettera così sostituita dall'art. 62 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[32] Articolo inserito dall'art. 11 della
[33] Articolo inserito dall'art. 12 della
[34] Articolo inserito dall'art. 13 della
[35] Articolo inserito dall'art. 14 della
[36] Articolo inserito dall'art. 15 della
[37] Articolo inserito dall'art. 16 della
[38] Articolo inserito dall'art. 17 della
[39] Articolo inserito dall'art. 18 della
[40] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[41] Comma inserito dall'art. 19 della
[42] Comma inserito dall'art. 19 della
[43] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[44] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[45] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[46] Comma inserito dall'art. 19 della
[47] Comma così modificato dall'art. 6 della
[48] Comma abrogato dall'art. 34 della
[49] Articolo inserito dall'art. 20 della
[50] Articolo sostituito dall'art. 30 della
[51] Articolo inserito dall'art. 8 della
[52] Capo inserito dall'art. 22 della
[53] Articolo inserito dall'art. 23 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[55] Capo inserito dall'art. 24 della
[56] Articolo inserito dall'art. 25 della
[57] Articolo inserito dall'art. 26 della
[58] Articolo inserito dall'art. 27 della
[59] Articolo inserito dall'art. 28 della
[60] Articolo inserito dall'art. 29 della
[61] Articolo inserito dall'art. 30 della
[62] Comma sostituito dall'art. 11 della
[63] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[64] Comma aggiunto dall'art. 3 della