Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale |
Art. 2. Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale |
Art. 3. Presentazione delle liste circoscrizionali |
Art. 4. Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale |
Art. 5. Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale |
Art. 6. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale |
Art. 7. Manifesto e schede elettorali |
Art. 8. Validità e invalidità del voto |
Art. 9. Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale. |
Art. 10. Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale |
Art. 11. Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi |
Art. 12. Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali |
Art. 13. Spese per il procedimento elettorale |
Art. 14. Spese per la campagna elettorale |
Art. 14 bis. Criteri di scelta degli scrutatori |
Art. 15. Intese |
Art. 16. Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014 |
Art. 17. Rinvio |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 1.2.60 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 74. [1]
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 29 dicembre 2004, n. 53)
Capo I - PROCEDIMENTO ELETTORALE
Sezione I - Indizione
Art. 1. Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della
3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Sezione II - Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale
Art. 2. Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della
Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 3. Presentazione delle liste circoscrizionali
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della
3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
d) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.
Art. 4. Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Sezione IV - Ammissione e ricorsi delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 5. Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni , ovvero del capo III del
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della
d) verifica se le liste comprendano il numero di candidati minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della
f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:
a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.
Art. 6. Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
4) articolo 10, comma 3.
2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).
4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.
5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni.
Art. 7. Manifesto e schede elettorali
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).
2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge.
Sezione V - Spoglio dei voti e operazioni elettorali
Art. 8. Validità e invalidità del voto
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 14 della
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) soppressa;
c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall’elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 9. Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.
Art. 10. Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale.
4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.
5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Art. 11. Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15 della
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni , ai sensi dell'articolo 16 della
c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della
Art. 12. Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali
1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.
Capo II - Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali
Art. 13. Spese per il procedimento elettorale
1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale.
3 bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all’articolo 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale.
4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;
b) l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
d) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. Nell’ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:
a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.
5 bis. Ai soli fini dell’individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.
6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.
Art. 14. Spese per la campagna elettorale
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.
2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.
5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.
6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale.6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della
b) le seguenti disposizioni della
1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
2) articolo 11;
3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
4) articolo 13;
5) articolo 14;
6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.
Art. 14 bis. Criteri di scelta degli scrutatori
1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della
b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della
2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del
Capo III - NORME FINALI
Art. 15. Intese
1. Fermo restando l' articolo 13 , comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.
Art. 16. Modifica all'articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Il modello di scheda è allegato alla
Art. 17. Rinvio
1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:
a)
b)
b bis)
2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della
Art. 18. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla