§ 5.3.44 - L.R. 31 luglio 1998, n. 42.
Norme per il trasporto pubblico locale. Abrogazione articolo 17 ter delle legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:31/07/1998
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Contenuti e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 4.  Pianificazione regionale dei trasporti.
Art. 5.  Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico
Art. 6.  Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento.
Art. 7.  Pianificazione provinciale dei trasporti.
Art. 8.  Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 9.  Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 10.  Funzioni della Regione.
Art. 11.  Funzioni della Provincia.
Art. 12.  (Funzioni del Comune).
Art. 13.  Servizi di trasporto pubblico programmati.
Art. 14.  Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus
Art. 15.  Contratto di servizio.
Art. 16.  Affidamento dei servizi.
Art. 16 bis.  Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi.
Art. 16 ter.  Requisiti di partecipazione alle gare.
Art. 17.  Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 18.  Subentro di impresa al precedente gestore.
Art. 18 bis.  Procedure per il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante.
Art. 19.  Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza.
Art. 19 bis.  Disciplina tariffaria dei servizi programmati.
Art. 20.  Finanziamenti pubblici.
Art. 20 bis.  Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici.
Art. 21.  Osservatorio per la mobilità e i trasporti.
Art. 22.  Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti.
Art. 23.  Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni.
Art. 24.  Vigilanza.
Art. 25.  Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni.
Art. 26.  Carta dei servizi ed informazione all'utenza.
Art. 26 bis.  Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Interventi sostitutivi.
Art. 29.  Effettuazione delle prime gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 30.  Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare.
Art. 31.  Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria.
Art. 32.  Attribuzione delle funzioni amministrative. Termine di decorrenza.
Art. 33.  Abrogazione di norme.


§ 5.3.44 - L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

Norme per il trasporto pubblico locale. Abrogazione articolo 17 ter delle legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) [1].

(B.U. 7 agosto 1998, n. 28).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Contenuti e finalità.

     1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. 14.01.1972, n. 5, al D.P.R. 24.07.1977, n. 616, nonché al D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 e successive integrazioni e modificazioni e al D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 [2]:

     a) individua i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto, in particolare, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione;

     b) detta regole per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilità ed un suo esercizio in termini economicamente e ambientalmente sostenibili in coerenza con la pianificazione territoriale, tutelando le aree economicamente e territorialmente svantaggiate;

     c) persegue l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico, realizzando un sistema coordinato ed integrato dei servizi, anche tra le diverse modalità di trasporto, a cui corrispondano sistemi tariffari integrati, nonché favorendo il superamento delle barriere che limitano l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi;

     d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonché il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto salvo quanto previsto dal Titolo V della presente legge [3];

     e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

 

     Art. 2. Definizioni. [4]

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;

     b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate all’articolo 13. I servizi programmati si distinguono in:

     1. servizi minimi, di cui all’articolo 16 del d.lgs. 422/1997 e successive modifiche;

     2. servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l’offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;

     c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell’articolo 14;

     d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all’utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro;

     e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all’utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera d) avvalendosi di un unico titolo di viaggio;

     f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all’esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.

 

     Art. 3. Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico. [5]

     1. I servizi programmati sono effettuati con oneri a carico degli enti competenti solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base agli introiti delle tariffe stabilite ai sensi della presente legge. In tal caso, i servizi minimi sono finanziati con le risorse regionali di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) ed i servizi aggiuntivi con ulteriori risorse a carico della stessa Regione o degli enti locali.

     2. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della Regione e degli enti locali.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 4. Pianificazione regionale dei trasporti. [6]

     [1. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 422/97, anche in riferimento a [7]:

     a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

     b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;

     c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

     d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.]

 

     Art. 5. Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico [8]. [9]

     1. [La Giunta regionale, con riferimento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) formula la proposta di programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e la propone al Consiglio regionale per l'approvazione, dopo aver svolto una fase di concertazione, previa comunicazione alle Commissioni consiliari competenti, con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e può essere aggiornato annualmente secondo i tempi previsti per il DPEF di cui all’articolo 9, comma 3, della l.r. 49/1999] [10].

     2. Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento [11]:

     a) all’individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all’attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;

     b) all’individuazione e all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d);

     c) all’utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;

     d) all’integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;

     e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;

     f) [al dimensionamento dei lotti dei servizi da affidare attraverso le procedure concorsuali] [12];

     g) all’organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all’articolo 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 422/1997;

     h) al sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;

     i) all’informazione all’utenza;

     l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell’utenza.

     3. La Giunta regionale definisce le azioni operative per l’attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e determina inoltre le risorse da destinare [13]:

     a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;

     b) allo sviluppo e all’integrazione dell’offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 130;

     c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programmati nei piani urbani della mobilità.

     4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate ed al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

 

     Art. 6. Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento. [14]

     1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un.intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell’intesa di cui al comma 5 per l’ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi.

     Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a). Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale [15].

     2. La Giunta provinciale recepisce con deliberazione l’intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, la Giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell’intesa di cui al comma 5.

     3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla Giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la Giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

     4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all’articolo 5, comma 3, approva una proposta complessiva, concernente [16]:

     a) la rete e la quantità dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi da realizzare, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all’esercizio dei servizi stessi, anche tramite la concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 16, commi 9 e 10 [17];

     b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera a), da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità dell’ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera g), con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;

     c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 16, commi 9 e 10;

     d) le risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui allalettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale [18];

     e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera d) da applicare qualora le attività previste non siano svolte;

     f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera a), in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all’articolo 16, comma 7;

     g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.

     5. La Giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell’intesa sulla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L’intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.

     6. La Giunta regionale recepisce con deliberazione l’intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa nel termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, dando conto delle relative ragioni, provvede con deliberazione:

     a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell’intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;

     b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera d), ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;

     c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4 lettere b), e), ed f);

     d) all’individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 provvede:

     a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;

     b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;

     c) all’eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;

     d) [alla definizione della dimensione dei lotti da porre a gara, per i servizi di competenza propria e degli altri enti locali] [19].

     7 bis. [In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2] [20].

     7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997, la Giunta regionale può integrare le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle suddette assegnazioni [21].

 

     Art. 7. Pianificazione provinciale dei trasporti.

     1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della l.r. 1/2005 definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs. n. 422/97, anche in riferimento a [22]:

     a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

     b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

     c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

     d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

 

     Art. 8. Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico. [23]

     1. La provincia, in attuazione del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori [24].

     2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all’articolo 5 e definisce fra l’altro:

     a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell’intesa preliminare di cui all’articolo 6, comma 1;

     b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;

     c) [gli indirizzi e i criteri per la individuazione dei lotti da affidare attraverso le procedure concorsuali] [25];

     d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

     e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.

 

     Art. 9. Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico.

     1. Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche [26]:

     a) al decongestionamento delle aree urbane;

     b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

     c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;

     d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;

     e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.

     2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i piani urbani della mobilità sono trasmessi alla Provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale [27].

     3. Il Comune, in attuazione del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.

     3-bis. I comuni capoluogo e quelli tenuti alla predisposizione del piano urbano della mobilità e del piano urbano del traffico realizzano la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato [28].

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 10. Funzioni della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico:

a) ferroviari, marittimi ed aerei di cui al D.Lgs. 422/1997;

b) automobilistici interprovinciali;

c) automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari [29].

     2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui alla lettera h) comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 31.03.98 n. 112, concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale [30].

     2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell’allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) [31].

     2 ter. Per l’individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:

     a) appartenenza alla magistratura ordinaria;

     b) appartenenza alla magistratura onoraria;

     c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

     d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;

     e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private [32].

     2 quater. La Regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L’istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) [33].

     2 quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall’articolo 54, quinto comma, dell’allegato A del r.d. 148/1931, una indennità di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta [34].

 

     Art. 11. Funzioni della Provincia.

     1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

     a) automobilistici;

     b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;

     c) di navigazione interna.

     2. Qualora i servizi si svolgano nell'ambito di due comuni limitrofi, la competenza è attribuita alla provincia quando colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell'altro [35].

     3. Le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo possono essere delegate dalla Provincia al Circondario ai sensi dell'art. 5 della legge regionale Toscana 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e dell'art. 5 della legge regionale Toscana 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). In tal caso si prescinde dall'intesa di cui al citato art. 5 della L.R. n. 77/95.

 

     Art. 12. (Funzioni del Comune). [36]

     1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che:

     a) si svolgono interamente nell’.ambito del comune stesso;

     b) si svolgono nell’.ambito di due comuni limitrofi, purché non colleghino tra loro i due capoluoghi, oppure uno dei due comuni con la stazione ferroviaria ubicata nel territorio dell’altro.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la competenza sui servizi è attribuita al comune ove si svolge il percorso prevalente.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 13. Servizi di trasporto pubblico programmati.

     1. I servizi programmati sono eserciti nelle seguenti forme:

     a) un affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali;

     b) in economia, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 422/97;

     c) [37].

 

     Art. 14. Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus [38]

     1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all’amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.

     2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

     3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la planimetria con l’indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;

b) il programma di esercizio del servizio;

c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’effettuazione del servizio;

d) l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;

e) il sistema tariffario con l’indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.

     4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:

a) verifica dei requisiti per l’effettuazione del servizio da parte dell’azienda richiedente;

b) acquisizione, per i nuovi percorsi e per le nuove fermate, del nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

     5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.

     6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l’amministrazione competente trasmette la relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l’istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.

     7. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:

a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;

b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;

c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.

     8. L’amministrazione competente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell’istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all’avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all’acquisizione di tale comunicazione.

     9. Ove si renda necessaria l’acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all’acquisizione dello stesso.

     10. Per l’effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l’utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.

     11. All’autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall’amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.

     12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l’azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all’amministrazione competente. L’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.

     13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un’altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.

 

     Art. 15. Contratto di servizio. [39]

     1. I servizi programmati sono regolati da contratto di servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19, d.lgs. 422/1997.

     La violazione dell’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferro-tranvieri e ferrovieri, di cui all’articolo 19, comma 3, lettera l) d.lgs. 422/1997, nonché il mancato rispetto, all’atto del subentro, delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

     2. Il periodo di validità del contratto di servizio non può essere inferiore a tre anni né superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Per i servizi ferroviari e per quelli a guida vincolata in sede propria il periodo di validità è determinato in misura non superiore a dodici anni.

     3. Il contratto di servizio prevede l’obbligo del gestore uscente di trasferire al nuovo gestore, al termine del contratto, i beni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c). Per tale trasferimento è corrisposto un prezzo ragguagliato al valore di mercato dei beni stessi. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo fra le parti sul corrispettivo, nelle more della definizione giudiziale della controversia sul loro valore, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo gestore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato dall’ente competente, nonché dietro prestazione di idonee garanzie per il pagamento di un eventuale conguaglio. Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto.

     4. Il contratto di servizio prevede inoltre l’obbligo di revisione nel caso in cui siano concessi finanziamenti per spese di investimento in corso di esecuzione del contratto medesimo.

     5. Il contratto di servizio può essere stipulato:

     a) senza oneri;

     b) con oneri a carico del soggetto gestore del servizio;

     c) con oneri a carico della pubblica amministrazione, determinati tenendo conto degli eventuali finanziamenti pubblici di cui all’articolo 20.

 

     Art. 16. Affidamento dei servizi. [40]

     1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [41].

     2. L’affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell’ente competente che individua inoltre, ai fini dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 422/1997, con riferimento a ciascun lotto:

     a) il personale da trasferire;

     b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;

     c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l’effettuazione del servizio;

     d) la struttura tariffaria.

     3. Sono classificabili beni essenziali:

     a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;

     b) le infrastrutture di via;

     c) i depositi;

     d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;

     e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;

     f) le autostazioni;

     g) gli impianti di fermata.

     4. L’individuazione dei beni essenziali è effettuata nell’.ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.

     5. Il bando di gara prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2 lettera c). Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell’ente competente.

     6. La Giunta regionale approva, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio, schemi tipo degli atti di gara e del contratto di servizio, che possono essere adottati, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti locali.

     7. La Giunta regionale individua altresì le clausole essenziali degli atti di gara e del contratto di servizio, inderogabili ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale per quanto riguarda in particolare:

     a) i livelli minimi di qualità del servizio;

     b) [il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell’osservatorio di cui all’articolo 21 per gli aspetti tecnici ed economici delle reti esercite] [42];

     c) le modalità di svolgimento delle gare, ivi compresi i requisiti di ammissione, gli elementi di valutazione e le previsioni concernenti il subappalto e la manutenzione dei beni mobili;

     d) la gestione dei contratti di servizio;

     e) l’impegno alla piena attuazione delle determinazioni definite ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 2.

     8. [Gli enti di cui al comma 1 che decidono di mettere a gara in un unico lotto servizi di competenza di enti diversi, ricorrono alla stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 22] [43].

     9. Nel caso in cui l’affidamento dei servizi da realizzare su infrastruttura di trasporto costituisca oggetto di concessione di lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, le disposizioni della presente legge si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla medesima l. 109/1994.

     10. Nel caso in cui l’infrastruttura di trasporto sia parzialmente realizzata tramite concessione di lavori pubblici, i servizi di trasporto afferenti l’infrastruttura e quelli correlati svolti con altre modalità, possono essere affidati attraverso la medesima concessione, al fine di garantire l’unitarietà della gestione. Per i servizi correlati il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino a coincidere con la durata residua della concessione.

 

     Art. 16 bis. Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi. [44]

     [1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 ter, i seguenti soggetti:

     a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

     b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modifiche, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato);

     c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

     d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, di seguito indicate come “associazioni temporanee di imprese”;

     e) i consorzi di concorrenti, di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile;

     f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.428).

     2. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un.associazione temporanea di imprese o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio. A tal fine, i consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

     3. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

     4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, non è consentita l’associazione anche in partecipazione o l’associazione temporanea di imprese, concomitante o successiva all’aggiudicazione della gara. E’ vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

     5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione delle imprese dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

     6. L’offerta delle imprese riunite in associazioni temporanee determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

     7. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

     8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo la conclusione del rapporto; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

     9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

     10. In caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9, purché abbia i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero di recedere dall’appalto.

     11. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un.impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell’appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

     12. Quando la gara sia aggiudicata ad un consorzio di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) per il quale dal contratto consortile è previsto lo scioglimento in data anteriore a quella di cessazione del servizio messo a gara, la stipula del contratto di servizio è condizionata alla proroga del contratto consortile per tutto il periodo di durata del contratto di servizio, compreso l’eventuale periodo di proroga previsto nel capitolato speciale d’appalto.

     13. Al fine della buona esecuzione del servizio, in conformità alla normativa comunitaria vigente, il bando di gara può stabilire l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), di costituire una società della tipologia individuata dalla Giunta regionale e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, in caso di esito positivo della gara. L'offerta contiene l'impegno ad assolvere le predette condizioni [45].]

 

     Art. 16 ter. Requisiti di partecipazione alle gare. [46]

     [1. La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel relativo bando, redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, lettera a) del d.lgs. 422/1997.

     2. Per i soggetti di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento [47].

     3. Per i consorzi di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettere b) e c), che partecipano alla gara per conto delle consorziate, i requisiti tecnico-organizzativi debbono essere posseduti cumulativamente dalle consorziate per le quali il consorzio concorre, da ciascuna nella misura minima del 20 per cento; i requisiti di capacità economico-finanziaria debbono essere posseduti in proprio dal consorzio, salvo quanto stabilito dal comma 4 per i consorzi costituiti da meno di cinque anni.

     4. Per i consorzi stabili, di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera c), che intendano eseguire direttamente il servizio, i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti dal consorzio, e quelli tecnico-organizzativi possono essere posseduti dalle consorziate. Se il consorzio è costituito da meno di cinque anni, anche i requisiti economico-finanziari possono essere posseduti complessivamente dalle singole imprese consorziate.

     5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, che possiedono la totalità dei requisiti nella percentuale ivi prescritta, possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso di requisiti in misura inferiore al 20 per cento.

     6. In sede di offerta le associazioni temporanee di imprese, i GEIE ed i consorzi di cui all’articolo 16 bis, comma 2, lettere b), c) ed e), debbono indicare le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese facenti parte dell’associazione ovvero dalle singole consorziate partecipanti alla gara. Il servizio non può essere eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati ai fini della partecipazione.]

 

     Art. 17. Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico. [48]

     1. Ai fini della presente legge costituisce “subaffidamento” il subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto oggetto dell’appalto.

     2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), il soggetto affidatario dei servizi può procedere al subaffidamento di quote di servizi, non superiore al 5 per cento di quelle oggetto di gara, identificate nell’.ambito del bando, limitatamente alle percorrenze quantitativamente correlate agli incrementi di servizio proposti in sede di gara, da svolgersi in condizioni di domanda debole, con modalità specificamente previste dallo schema tipo di capitolato definito ai sensi dell’articolo 16.

     3. Ulteriori incrementi di servizio in subaffidamento, rispetto a quanto definito al comma 2, per le gare successive alla prima, qualora si rendano necessari, comportando modifiche al capitolato speciale di appalto, saranno concertate ad un tavolo appositamente istituito dalla Giunta regionale.

     4. Il soggetto affidatario dei servizi può inoltre, previa autorizzazione dell’ente affidante o concedente, subaffidare i servizi di trasporto pubblico oggetto del contratto di servizio per far fronte ad esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

     5. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane unico responsabile del servizio nei confronti del soggetto affidante, il rapporto di subaffidamento, fra il soggetto affidatario ed il subaffidatario, è disciplinato da contratto, da stipulare nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.

     6. Limitatamente alla prima gara il soggetto affidatario può procedere al subaffidamento per quote di servizi, da svolgersi in condizioni di domanda debole identificate nel bando di gara, per percorrenze pari a quelle previste nei subaffidamenti, autorizzati dalla pubblica amministrazione, in atto alla data d.entrata in vigore della presente legge. In tal caso le quote di subaffidamento in atto concorrono al raggiungimento del limite di subaffidamento autorizzabile ai sensi del comma 2.

 

     Art. 18. Subentro di impresa al precedente gestore.

     1. In tutti i casi di subentro di impresa ad altra che cessa dal servizio, non spetta alcun indennizzo al precedente gestore.

     2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro.

     2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall’aggiudicazione definitiva, è tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalità di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest’ultimo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d’inizio del nuovo affidamento. L’accordo considera il periodo di validità dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l’attività di commercializzazione realizzata, le modalità di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalità di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalità di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante [49].

     2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate [50].

     2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio è svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell’effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante [51].

 

     Art. 18 bis. Procedure per il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante. [52]

     1. Gli enti affidanti, non appena reso noto l’atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia, del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono comunicati alle imprese ed alle organizzazioni sindacali di categoria, nonché alla Regione, al fine di verificare la congruenza tra il personale assegnato ai lotti e quello complessivamente impiegato nel settore.

     2. Le imprese, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, sentite le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate, indicano, con riferimento a ciascun lotto, il numero e le qualifiche del personale che si impegnano a trasferire al nuovo gestore. Tali documenti sono siglati, anche nell’ipotesi di mancato accordo del quale è dato atto, dalle rappresentanze sindacali sentite, e sono inviati all’ente affidante. Quest'ultimo, nel caso di accordo tra imprese e sindacati, verificata la congruità della proposta, la approva rendendola irrevocabile. In caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, o in caso non si raggiunga un accordo, l’ente affidante, verificata nella seconda ipotesi la inconciliabilità delle rispettive posizioni, approva e rende definitiva la ricognizione di cui al comma 1, con conseguente obbligo per l’azienda di trasferire tutto il personale ivi indicato.

     3. L’impegno all’assunzione del personale, come definito ai sensi del comma 2, è sancito, sulla base di espressa previsione del bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 15 comma 1.

 

     Art. 19. Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza. [53]

     1. Regione, province e comuni possono stipulare contratti di servizio di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie con imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

     a) per motivi straordinari ed a fini sperimentali, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a cui sono invitate almeno tre imprese;

     b) per motivi di urgenza debitamente documentati, anche a seguito di affidamento diretto.

     2. I contratti di cui al comma 1 hanno validità non superiore a sei mesi e sono rinnovabili una sola volta.

 

     Art. 19 bis. Disciplina tariffaria dei servizi programmati. [54]

     1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, per l’accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l’integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

     2. La Giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per:

     a) l’accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell’utenza;

     b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell’obbligo da parte dell’affidatario dell’utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall’ente competente per lo specifico lotto;

     c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell’effettivo utilizzo da parte dell’utenza;

     d) la valutazione ed il controllo dei risultati delle politiche tariffarie e della redditività dei servizi.

     3. La provincia definisce un sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani valido per i lotti in cui è suddivisa la rete provinciale dei servizi e ne prevede il recepimento nei relativi capitolati di gara e nei contratti di servizio unitamente ai criteri per la ripartizione degli introiti tra i gestori, secondo il principio dell’effettivo utilizzo da parte dell’utenza.

     4. La Regione e le province, per i sistemi tariffari di competenza di cui ai commi 1 e 3, determinano:

     a) le tabelle polimetriche unificate per i titoli aventi validità di percorso;

     b) le tariffe da applicare per i titoli integrati di cui ai commi 1 e 3.

     5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 3 , gli enti competenti definiscono nei contratti di servizio il sistema tariffario e gli eventuali meccanismi di modificazione dello stesso. In ogni caso sono previsti biglietti di corsa semplice e biglietti di abbonamento mensile, aventi validità di percorso o a tempo su una determinata area [55].

     5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione [56].

     6. I titoli di cui al comma 5 sono validi per lo spostamento a cui si riferiscono, indipendentemente dal gestore che abbia provveduto al loro rilascio e le relative tariffe sono calcolate secondo l’istradamento di minore lunghezza; lo spostamento può essere effettuato anche su più linee, in sequenza tra loro.

     7. Per i titoli aventi validità di percorso, le tabelle polimetriche sono approssimate per classi chilometriche differenziate in relazione alla distanza; le tariffe crescono in relazione alla distanza, mentre la tariffa chilometrica unitaria decresce.

     8. Gli enti competenti possono istituire titoli di viaggio caratterizzati da prestazioni ridotte rispetto ai corrispondenti titoli ordinari, da riservare a particolari categorie di utenza. La percentuale di riduzione della tariffa di tali titoli è stabilita in proporzione alle minori prestazioni rispetto a quelle del corrispondente titolo ordinario.

     9. Ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli stabiliti ai sensi del comma 5, anche combinati con altre prestazioni o servizi, possono essere posti in vendita dai soggetti gestori, a seguito della presentazione di domanda all’ente competente. La domanda individua il titolo di viaggio e le relative tariffe e si considera accolta qualora non si comunichi all’interessato un espresso provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

     10. I titoli di viaggio di cui al presente articolo possono essere posti in vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle relative minori entrate.

     11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l’impiego di determinati sistemi di riscossione automatizzata dei titoli di viaggio tramite l’utilizzo di specifiche carte multifunzione, assumendo a proprio carico gli eventuali maggiori oneri contrattuali.

 

     Art. 20. Finanziamenti pubblici. [57]

     1. I finanziamenti pubblici per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 3 possono essere concessi:

     a) per i beni immobili e le infrastrutture, esclusivamente a favore degli enti territoriali;

     b) per i beni mobili e le tecnologie, anche a favore dei gestori del servizio.

     2. Le risorse regionali destinate agli investimenti sono attribuite, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 20 bis. Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici. [58]

     1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge.

     2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all’ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo.

     3. In relazione ai beni vincolati ai sensi del comma 1:

     a) gli enti territoriali sono tenuti a porre i beni a disposizione del soggetto gestore del servizio a cui i beni medesimi sono destinati. Il bando di gara e il capitolato speciale d.appalto indicano i beni destinati al servizio e le condizioni economiche di utilizzo dei medesimi;

     b) il gestore del servizio è tenuto a porre i beni strumentali alla effettuazione dei servizi a disposizione del subentrante, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento. A tal fine il bando di gara sancisce l’impegno all’acquisizione dei beni da parte del subentrante e determina le relative condizioni economiche, nei casi in cui manchi un valore di mercato. In caso di trasferimento dei beni in proprietà, il prezzo di vendita è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. Il nuovo gestore subentra al precedente nelle obbligazioni verso la pubblica amministrazione relative al bene trasferito ed è tenuto al rispetto dei vincoli di cui al presente articolo.

     4. L’ente competente può altresì autorizzare la vendita di beni mobili ad altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in Toscana, a condizione che questi li utilizzino per la gestione dei servizi medesimi e che si impegnino a subentrare nelle obbligazioni del cedente stabilite ai sensi del presente articolo. Contestualmente alla autorizzazione, è individuato lo specifico servizio a cui i beni sono destinati. Il prezzo di vendita dei beni è determinato ai sensi del comma 3, lettera b).

     5. L’ente competente può autorizzare la vendita o il mutamento di destinazione d.uso dei beni vincolati che risultino non più necessari alla prestazione del servizio:

     a) in caso di beni immobili, previo recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto;

     b) in caso di beni mobili, previo recupero dei finanziamenti erogati e non ancora ammortizzati.

     6. In caso di beni di proprietà degli enti locali, l’autorizzazione è rilasciata dall’ente erogatore del beneficio.

     7. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisiti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

     8. L’eventuale variante agli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di cui al comma 7 segue le procedure di cui all’articolo 40, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della l.r. 5/1995.

 

     Art. 21. Osservatorio per la mobilità e i trasporti.

     1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'art. 4 della L.R. n. 5/95, istituisce l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti, al fine di:

     a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione sia propria che degli Enti locali;

     b) favorire la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto.

     2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

     a) la domanda di trasporto pubblico;

     b) la qualità ed il livello dell'offerta dei servizi;

     c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

     d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

     e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

     f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento a costi esterni dei servizi.

     3. L'Osservatorio cura altresì la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ed agli esiti delle medesime.

     4. L'Osservatorio assicura la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

 

     Art. 22. Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti. [59]

     [1. Gli enti locali possono individuare forme associate di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle attività di:

     a) espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti;

     b) controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;

     c) supporto alle attività di programmazione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie.

     2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite convenzioni che prevedono la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

     3. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1.

     4. La Regione può stipulare accordi e convenzioni per l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali.]

 

     Art. 23. Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. [60]

     1. Con regolamento regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, sono stabiliti gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell’utenza i soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 13 e 14, relativamente a [61]:

     a) l’adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 26;

     b) l’adozione delle misure atte a garantire l’informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto;

     c) la tenuta del diario di regolarità del servizio;

     d) la tenuta del diario di bordo;

     e) l’adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell’utenza;

     f) le modalità per l’utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente;

     g) l’apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della Giunta regionale;

     h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall’utenza;

     i) l’accesso, da parte del personale incaricato delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, alle vetture, ai depositi, alle officine e, relativamente ai servizi programmati, alla documentazione relativa ai servizi effettuati in esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonché le modalità di invio dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;

     l) i criteri di produzione dei dati di soddisfazione dell’utenza relativamente ai servizi programmati;

     m) le misure atte a garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali all’espletamento del servizio, relativamente ai servizi autorizzati;

     n) il rispetto del programma di esercizio assentito, relativamente ai servizi autorizzati;

     n bis) la trasmissione dei dati all’Osservatorio per la mobilità e i trasporti [62];

     n ter) il rimborso del titolo di viaggio nel caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa [63].

     2. Il ritardo non superiore a trenta giorni nella pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi rispetto al termine prescritto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Il ritardo superiore a trenta giorni comporta omissione degli obblighi di pubblicazione e diffusione della carta aziendale dei servizi e dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. Nel caso di mancato rispetto dello schema di cui all’articolo 26 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     3. L’omissione, la difformità o l’incompletezza delle informazioni al passeggero, di cui al comma 1, lettera b), comporta, con riferimento a ciascuna unità informativa individuata nel regolamento, l’applicazione della sanzione amministrativa:

     a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di omissione;

     b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 in caso di incompletezza;

     c) da euro 150,00 a euro 900,00 in caso di difformità.

     4. La omessa tenuta del diario della regolarità comporta l’adozione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di irregolare tenuta si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 1.200,00.

     5. La omessa adozione del diario di bordo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di mancata tenuta a bordo del mezzo di trasporto si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; in caso di irregolare tenuta del diario si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

     6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera e), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

     7. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera f), e lettera i), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

     8. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa:

     a) da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 in caso di omessa apposizione, con riferimento a ciascun mezzo di trasporto;

     b) da euro 500,00 a euro 3.000,00 in caso di apposizione incompleta rispetto ai punti di apposizione individuati dal regolamento per ciascun mezzo.

     9. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera h), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 per ogni mancata o ritardata risposta.

     10. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera l), comporta l’applicazione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

     11. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera m), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

     12. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00.

     12 bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera n bis) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per il mancato invio dei dati richiesti o per l’invio degli stessi con un ritardo superiore a quindici giorni. In caso di ritardo inferiore a quindici giorni si applica una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni giorno di ritardo [64].

     12 ter. I gestori dei servizi di trasporto ferroviario, solidalmente con i gestori della rete, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad assicurare l’attività di cui al comma 1, lettera b), relativamente alle misure atte a garantire l’informazione al passeggero a terra, e al comma 1, lettera m), relativamente alle condizioni igieniche dei locali funzionali all’espletamento del servizio [65].

     12 quater. La violazione degli obblighi di cui al comma 12 ter, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00 [66].

     12 quinquies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera n ter) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 [67].

 

     Art. 24. Vigilanza. [68]

     1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.

     2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.

   3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:

a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’articolo 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i relativi oneri a carico della Regione.

   4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all’articolo 23.

 

     Art. 25. Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. [69]

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza.

     1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) [70].

     2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico [71].

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito [72].

     4. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 bis e al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10,00 a euro 60,00 [73].

     4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata [74].

     4 ter. L’autista può richiedere all’utente l’esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l’utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all’acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo [75].

     5. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro quindici giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4 [76].

     6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente [77].

     6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente [78].

     7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

     8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 81/2000 [79].

     9. Qualora non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma 8, il dipendente incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell’azienda di trasporto pubblica o privata, da cui il medesimo dipende, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell’ente. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r.81/2000 il soggetto destinatario del rapporto è competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi alle disposizioni di cui al medesimo articolo.

     10. L’ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata, è notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana [80].

     11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.

     12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.

 

     Art. 26. Carta dei servizi ed informazione all'utenza.

     1. La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di viaggio.

     2. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi dei trasporti sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale [81].

 

     Art. 26 bis. Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 [82]

     1. Ai componenti del comitato di verifica e monitoraggio per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 è attribuito un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dello stesso comitato.

     2. Ai membri della segreteria del comitato di cui al comma 1 è attribuito un gettone di presenza di euro 20,00 per ogni giornata di effettiva assistenza alle sedute dello stesso comitato.

     3. Ai componenti ed ai membri della segreteria di cui ai commi 1 e 2 competono i rimborsi delle spese di missione, rispettivamente, per la partecipazione alle sedute del comitato e per l’assistenza alle stesse. Per i componenti del comitato ed i membri della segreteria non dipendenti della Regione i rimborsi sono determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

 

     Art. 27. Norma finanziaria. [83]

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 391.723.462,64 per il 2003, euro 391.040.222,08 per il 2004 e euro 391.040.222,08 per il 2005, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti” per euro 391.646.462,64 nel 2003, euro 391.000.222,08 nel 2004 e euro 391.000.222,08 nel 2005 incrementate di euro 77.000,00 nel 2003, di euro 40.000,00 nel 2004 e di euro 40.000,00 nel 2005 mediante la seguente variazione al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2003/2005:

     anno 2003:

     - in diminuzione UPB 741 “Fondi”, euro 77.000,00;

     - in aumento UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”, euro 77.000,00;

     anni 2004 e 2005:

     - in diminuzione UPB 741 “Fondi”, euro 40.000,00;

     - in aumento UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti”, euro 40.000,00;

     2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

     2 bis. Per il finanziamento dell'articolo 24, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 a valere sulle risorse iscritte all’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 [84].

     2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [85].

 

     Art. 28. Interventi sostitutivi. [86]

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 29. Effettuazione delle prime gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico. [87]

     1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 5 e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 8, sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, recepite con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2002, n. 205 nonché nel rispetto delle clausole essenziali del bando, del capitolato e del contratto di servizio, indicati con delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 7.

     2. Ai fini delle gare di cui al comma 1, l’individuazione dei servizi, la dimensione dei lotti e la disciplina tariffaria sono determinate dalla Regione, dalle province e dai comuni per i servizi di rispettiva competenza.

     3. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’ente competente non provveda ad avviare le procedure concorsuali tramite l’emanazione del bando per l’affidamento dei servizi entro il 31 ottobre 2003. L’erogazione riprende all’atto della pubblicazione del bando di gara.

     4. L’erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’aggiudicazione dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1° gennaio 2004. L’erogazione riprende dalla data di aggiudicazione dei servizi [88].

     5. La Giunta regionale può stabilire la proroga dell’erogazione delle risorse regionali per un massimo di dodici mesi a decorrere dal termine di cui al comma 4, qualora l’aggiudicazione dei servizi sia ritardata per cause indipendenti dalla stazione appaltante [89].

 

     Art. 30. Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare. [90]

     1. L’ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto che sono disposti a cedere all’impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo.

     2. L’ente affidante, previa verifica della strumentalità dei beni rispetto al servizio oggetto dell’appalto e della congruità del prezzo, stipula con gli stessi gestori convenzioni con le quali questi ultimi si impegnano alla vendita, o alla cessione ad altro titolo, dei beni suddetti e l’amministrazione si impegna all’acquisto, o all’acquisizione ad altro titolo, per conto del soggetto subentrante da nominare non appena conosciuti gli esiti della gara. In tali convenzioni sono stabilite le condizioni della cessione dei beni, ivi compreso il prezzo degli stessi. In caso di beni di proprietà di terzi utilizzati dal gestore del servizio, la convenzione è stipulata da tutti i soggetti interessati.

     3. L’impegno all’acquisizione dei beni di cui ai commi 1 e 2, espressamente previsto nel bando di gara, è inserito in apposita clausola del capitolato speciale d’appalto, e come tale accettato dall'affidatario.

     4. Per i beni acquisiti con finanziamenti pubblici erogati anteriormente al 30 giugno 2003, il prezzo di vendita di cui al comma 2 è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. In caso di cessione ad altro titolo si procede con il medesimo criterio. Sono fatte salve le diverse condizioni stabilite dagli specifici provvedimenti di programmazione o di assegnazione dei contributi.

     5. Per i beni di cui al comma 4 che non vengano ceduti ai sensi del presente articolo, l’ente concedente procede al recupero dei finanziamenti nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento della loro concessione.

 

     Art. 31. Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria. [91]

     1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti), possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003.

     2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 23 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 1999, n. 34.

     3. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 25, comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n.245.

 

     Art. 32. Attribuzione delle funzioni amministrative. Termine di decorrenza. [92]

     1. L’attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli articoli 10 comma 1, 11 comma 2, e 12 della presente legge, decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 6.

 

     Art. 33. Abrogazione di norme.

     1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni:

     a) L.R. 5 giugno 1972, n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con DPR 14 gennaio 1972, n. 5 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali) [93];

     b) L.R. 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) ad eccezione dell'art. 16 e del comma 1 dell'art. 17 bis inserito con L.R. n. 58/95 [94];

     c) L.R. 3 gennaio 1984 n. 1 (Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale);

     d) L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell'art. 36 comma 3;

     e) L.R. 8 marzo 1990, n. 11 (Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato);

     f) L.R. 11 agosto 1993, n. 53 (Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale).

 

 


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1 ottobre 2003, n. 39.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[7] Alinea così modificato dall’art. 181 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[9] Articolo sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[10] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[11] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[12] Lettera abrogata dall'art. 92 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[13] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[15] Comma così modificato dall'art. 93 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[16] Alinea così modificato dall'art. 14 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 93 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[19] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[20] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62 e abrogato dall'art. 93 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[21] Comma inserito dall'art. 51 bis della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[22] Alinea così modificato dall'art. 31 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[23] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[24] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[25] Lettera abrogata dall'art. 94 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[26] Alinea così modificato dall'art. 32 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[27] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[28] Comma aggiunto dall'art. 95 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[29] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e ulteriormente sostituito dall'art. 96 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65. La lett. c) è stata così sostituita dall'art. 16 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

[30] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2019, n. 41.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2019, n. 41.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2019, n. 41.

[34] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2019, n. 41.

[35] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72, dall’art. 7 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 97 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[36] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[37] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.

[38] Articolo già sostituito dall’art. 9 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[39] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[40] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[41] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[42] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[43] Comma abrogato dall'art. 98 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[44] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[45] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 68 e così ulteriormente sostituito dall'art. 99 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[46] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[47] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 68.

[48] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[49] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 37.

[52] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[53] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[54] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[55] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[56] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[57] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[58] Articolo aggiunto dall’art. 19 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[59] Articolo sostituito dall’art. 20 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e abrogato dall'art. 100 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[60] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[61] Alinea sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 68 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[62] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[63] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[64] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[65] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[66] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[67] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[68] Articolo già sostituito dall’art. 22 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 52 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[69] Articolo sostituito dall’art. 23 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[70] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[71] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 68.

[72] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[73] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[74] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[75] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[76] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[77] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68.

[78] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[79] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[80] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[81] Comma sostituito dall’art. 24 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e così modificato dall'art. 101 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[82] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33 e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[83] Articolo così sostituito dall’art. 26 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[84] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[85] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[86] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[87] Articolo così sostituito dall’art. 27 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[88] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[89] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 55.

[90] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[91] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 72 e così ulteriormente sostituito dall’art. 29 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[92] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 8 luglio 2003, n. 33.

[93] Così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 5 novembre 1998, n. 36.

[94] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 1 ottobre 2003, n. 39.