§ 1.2.104 - L.R. 6 novembre 2012, n. 61.
Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:06/11/2012
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri
Art. 2.  Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori
Art. 3.  Adempimenti in corso di mandato
Art. 4.  Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
Art. 5.  Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali
Art. 6.  Pubblicazione dei dati dei consiglieri
Art. 7.  Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori
Art. 8.  Aggiornamenti e variazioni
Art. 9.  Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
Art. 10.  Diffida e sanzioni amministrative
Art. 11.  Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
Art. 12.  Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
Art. 13.  Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società
Art. 14.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/2000
Art. 15.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008
Art. 16.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 74/2004
Art. 17.  Abrogazioni


§ 1.2.104 - L.R. 6 novembre 2012, n. 61. [1]

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008.

(B.U. 14 novembre 2012, n. 61)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

 

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

 

Vista la legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2);

 

Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti);

 

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica);

 

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario);

 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera e);

 

Vista la legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

 

Vista legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

 

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

 

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

 

Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Da tempo si è manifestata l’esigenza di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai consiglieri, dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori, anche rendendo disponibili per i cittadini sui siti informatici istituzionali tutte le informazioni e i dati concernenti le attività di questi rappresentanti;

 

2. L'accessibilità dei dati degli organi elettivi e del loro operato costituisce la base per il buon funzionamento delle istituzioni e risponde al principio del conoscere per deliberare e al principio della trasparenza, alla base di un corretto rapporto con i cittadini e con la pubblica opinione;

 

3. La tempestività nell’aggiornamento dei siti informatici che consentono a tutti la conoscibilità dei dati costituisce una delle applicazioni pratiche dei suddetti principi;

 

4. Sulla materia intervengono attualmente norme nazionali e regionali; in particolare, ciascun consigliere eletto e ciascun candidato alle elezioni per il Consiglio regionale è tenuto agli adempimenti in materia di trasparenza patrimoniale ed associativa previsti dalla normativa statale e da altre norme regionali; risulta pertanto opportuno riordinare complessivamente la materia e coordinare tra loro le diverse disposizioni, evitando duplicazioni ed assicurando chiarezza e completezza dei dati forniti, in un’unica anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali;

 

5. I doveri di trasparenza della situazione patrimoniale e associativa, nonché delle attività istituzionali devono essere estesi anche agli assessori regionali, pur se essi non sono eletti ma nominati dal Presidente della Giunta regionale;

 

6. Si ritiene pertanto di istituire con la presente legge un’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali, della quale il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per gli assessori, curano la tenuta delle rispettive sezioni, assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e curano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e costantemente aggiornati;

 

7. È opportuno che siano ivi pubblicati e resi conoscibili: i dati anagrafici; gli emolumenti, le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione; la dichiarazione dei diritti reali sul patrimonio mobiliare e immobiliare; un quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi; un quadro riepilogativo dei dati risultanti dalla dichiarazione, con i relativi allegati, riguardante le spese sostenute per la propaganda elettorale; la dichiarazione dei finanziamenti ricevuti e dei doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta, o altro assimilabile, che ecceda il valore di euro 150,00, valore mutuato dalla circolare 8 febbraio 2012 del Presidente del Consiglio Mario Monti rivolta a tutte le strutture che dipendono dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio; gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni; la dichiarazione sulla situazione associativa; l’elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento; l’elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei i voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale; l’elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell’Ufficio di presidenza e, per gli assessori, l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

 

8. È opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza debbano riguardare anche i titolari di cariche istituzionali di garanzia nominati dal Consiglio regionale;

 

9. È opportuno prevedere specifiche disposizioni di trasparenza anche per i titolari di incarichi direttivi in determinati enti e società di particolare rilievo.

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Adempimenti in materia di trasparenza dei componenti degli organi della Regione

 

Art. 1. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate .

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell’eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 6.

4. La dichiarazione di cui comma 1, lettera c), ed i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993 . Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 15 della stessa l. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), ed i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

 

     Art. 2. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 1, comma 3.

2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Si applica l’articolo 1, comma 4.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Adempimenti in corso di mandato

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma terzo, della l 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

1 bis. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.

2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l’acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00.

2 bis. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

 

     Art. 4. Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 5.

     Art. 5. Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".

2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.

4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

 

     Art. 6. Pubblicazione dei dati dei consiglieri

1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:

a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;

d) ogni altro compenso connesso all’assunzione della carica;

e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;

f) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;

h) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

i) la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2;

n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;

o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 4;

p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.

3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.

 

     Art. 7. Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori

1. Entro tre mesi dall’elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:

a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all’articolo 6 e l’elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica al momento dell’erogazione all’avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l’indennità di fine mandato, l’erogazione anticipata della stessa e l’assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d’ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. Si applica l’articolo 6, commi 4 e 5.

 

     Art. 8. Aggiornamenti e variazioni

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 1, comma 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 1 bis, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n).

3. L’anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 9.

 

     Art. 9. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; nonché tutte le variazioni dei dati di cui agli articoli 6 e 7, intervenute dopo l'ultima attestazione, ad eccezione di quelli acquisiti d'ufficio e di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n); sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l’articolo 1, comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

 

     Art. 10. Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. L’inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili della strutture della Giunta regionale e Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.

 

     Art. 11. Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 8, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all’articolo 9, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell’anagrafe pubblica di cui all’articolo 5, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

 

CAPO II - Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di determinati enti e società

 

     Art. 12. Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:

a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla l.r. 46/2013 ;

e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

f bis) Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all’articolo 4 ed agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall’articolo 10 .

2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

 

     Art. 13. Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società

1. I seguenti soggetti:

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00;

sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l. r. 5/2008.

2. Le dichiarazioni sono presentate all’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).

4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell’organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.

5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, salvo il caso di cui al comma 6.

6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti [2].

 

CAPO III - Modifiche e abrogazioni

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/2000

1. L’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.”

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:

“b) nei casi di cui all’articolo 13, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 74/2004

1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo14 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) è sostituita dalla seguente:

“a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale.6 novembre 2012, n. 61. (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);”.

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. La legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti), è abrogata.

2. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.), sono abrogati.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 5 giugno 2017, n. 26. Testo aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 3 febbraio 2015, n. 12.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 80.