Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 06/10/2017 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.4.276 - L.R. 6 ottobre 2017, n. 56. [1]
Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.
(B.U. 11 ottobre 2017, n. 42)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;
Vista la
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Vista la
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Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane ha approvato, con
2. La Comunità del parco delle Alpi Apuane, con
3. Ritenuto necessario garantire la valutazione di tutti gli interessi sostanziali nell’ambito della procedura di approvazione del piano con riferimento alla particolare situazione in cui si è trovato il Comune di Pescaglia;
4. L’esigenza, che il Comune di Pescaglia possa essere temporaneamente escluso dagli effetti prodotti dall’approvazione del piano stralcio del parco fino all’approvazione di una specifica variante che terrà conto anche degli interessi riconducibili all’intero territorio comunale;
5. Analoga situazione hanno evidenziato i Comuni di Borgo a Mozzano e di Piazza al Serchio, con note dei rispettivi sindaci in data 25 e 26 settembre 2017, e medesima condizione, inoltre, si riscontra per il Comune di Camporgiano;
5 bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di "area contigua", è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
6. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza dell’avvio del procedimento relativo alla variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’esigenza di sospendere gli effetti del piano stralcio relativamente al territorio dei Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio, Camporgiano e Coreglia Antelminelli;
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane
1. Fino all’approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016:
a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all’allegato della
b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Cartografia - Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla