§ 3.3.84 - L.R. 27 aprile 2009, n. 20.
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:27/04/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Rete regionale della ricerca
Art. 4.  Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione
Art. 5.  Comitato esecutivo
Art. 6.  Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.
Art. 7.  Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione
Art. 8.  Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca
Art. 9.  Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione
Art. 10.  Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione
Art. 11.  Attività di valutazione scientifica
Art. 12.  Relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Applicabilità delle disposizioni


§ 3.3.84 - L.R. 27 aprile 2009, n. 20.

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

(B.U. 6 maggio 2009, n. 15)

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;

 

Considerato quanto segue :

1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell’autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;

2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all’interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell’alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l’attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;

3. Al fine di rafforzare l’integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”;

4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l’istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione;

5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione;

6. [Per rafforzare la coerenza e l’integrazione delle politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione, che attualmente si sviluppano in un contesto caratterizzato dalla pluralità di piani e programmi settoriali, si ritiene opportuno un atto di indirizzo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che definisca il complesso degli obiettivi strategici da perseguire e le linee di intervento prioritarie, con l’indicazione del relativo quadro finanziario] [1];

7. [Poiché l’adozione dell’atto di indirizzo in materia di ricerca ed innovazione è contestuale all’approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), si rende necessario differire alla IX legislatura regionale l’efficacia delle disposizioni della legge relative a tale atto di indirizzo] [2];

Si approva la seguente legge

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana, nell’esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:

a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;

b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;

c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;

d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

f) promuovere e sostenere l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La presente legge:

a) individua gli strumenti di programmazione per l’attuazione degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attività dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza [3];

b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;

c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all’articolo 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l’inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

 

     Art. 3. Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.

2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:

a) gli enti locali;

b) le università e le scuole superiori di alta formazione;

c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;

d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.

3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

 

     Art. 4. Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione

1. E’ istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di seguito denominata “Conferenza”quale organismo di consultazione della Giunta regionale.

2. Alla Conferenza compete:

a) formulare proposte e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), relativamente agli interventi regionali negli ambiti di attività di alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza [4];

b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui all’articolo 9.

3. La Conferenza è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato;

b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;

d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;

e) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato [5];

f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta regionale;

g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;

h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.

4 bis. Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato [6].

5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.

6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

 

     Art. 5. Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all’articolo 4, è il Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 4, comma 5.

2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato [7].

3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

 

     Art. 6. Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. [8]

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:

a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;

b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;

c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;

e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;

f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.

 

     Art. 7. Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti alla ricerca e all’innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nel PRS [9].

2. [Al fine dell’attuazione degli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione degli interventi] [10].

 

     Art. 8. Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti negli strumenti di cui all’articolo 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali [11].

2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di :

a) diffusione della cultura scientifica;

b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana;

c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);

d) sostegno alle attività di “spin off”, alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio;

e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;

f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

 

     Art. 9. Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione

1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 4.

2. Le attività di studio e di analisi dell’Osservatorio afferiscono a:

a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;

b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;

c) attività di “spin off” di ricerca e di interazione tra strutture di alta formazione ed imprese;

d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;

e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d’impresa;

f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;

g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all’innovazione;

h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;

i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell’innovazione prodotta in Toscana;

j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.

3. Le attività di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell’IRPET di cui all’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 ( Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall’Osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di società dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la rete telematica regionale toscana (RTRT), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

5. L’Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.

 

     Art. 10. Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell’alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea.

2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.

 

     Art. 11. Attività di valutazione scientifica

1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.

2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, “in itinere” contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.

3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’articolo 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’articolo 4.

4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con apposito provvedimento.

5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all’articolo 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

 

     Art. 12. Relazione sullo stato di attuazione della legge. [12]

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.

2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:

a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6 [13].

2. Agli oneri per l’attività dell’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:

- per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio di previsione 2009;

- per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione-Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Il finanziamento dell’attività di cui all’articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

 

     Art. 14. Applicabilità delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).


[1] Punto abrogato dall'art. 36 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[2] Punto abrogato dall'art. 36 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[3] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[6] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[7] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[9] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[10] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[13] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.