Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/01/2004 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario). |
Art. 2. (Spesa a carattere pluriennale). |
Art. 3. (Patto di stabilità interno). |
Art. 4. (Estensione del patto di stabilità interno agli enti strumentali). |
Art. 5. (Addizionale IRPEF regionale. Riduzione). |
Art. 6. (Acquisto di beni e servizi). |
Art. 7. (Modifiche agli articoli 51 e 95 della l.r. 28/2001). |
Art. 8. (Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito). |
Art. 9. (Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in Bari). |
Art. 10. (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48). |
Art. 11. (Contributo straordinario agli enti fieristici). |
Art. 12. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11). |
Art. 13. (Disposizioni procedurali per l’acquisizione di beni e servizi per i CRSEC). |
Art. 14. (Modifica alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15). |
Art. 15. (Proroga durata del CIFDA). |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2003). |
Art. 17. (Condono fiscale). |
Art. 18. (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13). |
Art. 19. (Disposizioni in materia di personale). |
Art. 20. (Operatori pedagogisti). |
Art. 21. (Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa). |
Art. 22. (Definizione dei livelli essenziali di assistenza). |
Art. 23. (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione). |
Art. 24. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia comunitaria). |
Art. 25. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria). |
Art. 26. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50 mila). |
Art. 27. (Acquisto di beni e servizi in economia). |
Art. 28. (Estensione contratti di acquisto di beni e servizi). |
Art. 29. (Disposizioni diverse in materia di sanità). |
Art. 30. (Modifiche di leggi regionali in materia di sanità). |
Art. 31. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1). |
Art. 32. (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 4/2003). |
Art. 33. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari). |
Art. 34. (Spese di investimento nella sanità). |
Art. 35. (Norma interpretativa e di carattere finanziario). |
Art. 36. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). |
Art. 37. (Applicazione articolo 4, comma 6, legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32). |
Art. 38. (Termini prescrizionali). |
Art. 39. (Disposizioni relative alla chiusura del POP 1994-1999). |
Art. 40. (Modifica agli articoli 12 bis e 12 ter legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni). |
Art. 41. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). |
Art. 42. (Ripartizione delle risorse ai Consorzi di bonifica). |
Art. 43. (Servizio avanzato di anagrafe zootecnica). |
Art. 44. (Regolarizzazione vigneti di uve da vino). |
Art. 45. (Disposizioni in materia di piante di olive da olio). |
Art. 46. (Disposizioni in materia urbanistica). |
Art. 47. (Norma in materia di trasporti). |
Art. 48. (Contratti ponte del TPRL). |
Art. 49. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6). |
Art. 50. (Modifica alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17). |
Art. 51. (Procedure di recupero contributo regionale). |
Art. 52. (Integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 27). |
Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 e disposizioni transitorie). |
Art. 54. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34). |
Art. 55. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8). |
Art. 56. (Rimborso spese per prosieguo attività di aggiornamento e documentazione). |
Art. 57. (Rimborso spese per reinserimento sociale e lavorativo). |
Art. 58. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 8/2003). |
Art. 59. (Riorganizzazione delle strutture regionali). |
Art. 60. (Assegnazione personale agli enti locali). |
Art. 61. (Disposizioni in materia di mobilità). |
Art. 62. (Proroga termini). |
Art. 63. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 7/2002). |
Art. 64. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici). |
Art. 65. (Istituzione). |
Art. 66. (Finalità). |
Art. 67. (Competenze). |
Art. 68. (Organi). |
Art. 69. (Il Presidente). |
Art. 70. (La Giunta esecutiva). |
Art. 71. (Il Comitato di indirizzo). |
Art. 72. (Il Collegio dei revisori). |
Art. 73. (Personale). |
Art. 74. (Controlli e vigilanza). |
Art. 75. (Indennità). |
Art. 76. (Norma finanziaria). |
§ VI.3.91 – L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia.
(B.U. 7 gennaio 2004, n. 2 – Suppl.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).
1. Per gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all’articolo 25 della
Art. 2. (Spesa a carattere pluriennale).
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 3. (Patto di stabilità interno).
1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall’articolo 15 della
Art. 4. (Estensione del patto di stabilità interno agli enti strumentali).
1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1 della
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’anno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza [1].
5. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
6. L’articolo 16 (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della
Art. 5. (Addizionale IRPEF regionale. Riduzione).
1. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del
Art. 6. (Acquisto di beni e servizi).
1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 della
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d’asta al ribasso.
3. Nell’ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.
Art. 7. (Modifiche agli articoli 51 e 95 della
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della
“2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni”.
2. Al comma 4 dell’articolo 95 della
Art. 8. (Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito).
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 3 della
Art. 9. (Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in Bari).
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 2, della
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di base.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia di artigianato, commercio, fiere e mercati
Art. 10. (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6.
1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e all’estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.
4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al
5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario.
6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell’evento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.
7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l’avvenuta realizzazione dell’evento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo.
8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
a) assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività;
b) consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri;
c) software e connettività alla rete internet;
d) progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi;
e) viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;
f) spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell’intervento.
9. Gli oneri rivenienti dall’applicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 “Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6
Art. 11. (Contributo straordinario agli enti fieristici).
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all’articolo 39 della
a) euro 413 mila per l’ente Fiera di Foggia;
b) euro 52 mila per l’ente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 12. (Modifiche e integrazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
3. Al comma 6 dell’articolo 28 della
4. All’articolo 28 della
“10 bis. Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all’articolo 15, per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della
10 ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova articolazione delle tipologie distributive di cui all’articolo 5, ma entro le classi dimensionali previste dalla programmazione comunale approvata.
10 quater. Per i Comuni che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai sensi della
10 quinquies.Decorso il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto dall’articolo 9.
10 sexies. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla
Capo II
Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica istruzione
Art. 13. (Disposizioni procedurali per l’acquisizione di beni e servizi per i CRSEC).
1. Al fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC) di continuare a ottemperare ai compiti previsti dall’articolo 17 della
2. Gli atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le suddette obbligazioni entro il termine d’esercizio ai sensi di legge, di attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa vigente, preliminari all’adozione degli atti di competenza del Dirigente del Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per spese, IVA od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila 500, l’ordinazione al fornitore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante la congruità del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5 mila, l’ordinazione al fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta eccezione per i casi in cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire i prescritti tre preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute istruzioni.
Art. 14. (Modifica alla
1. L’articolo 24 della
“Art. 24. (Accreditamento delle strutture formative).
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l’accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento:
a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.
3. L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
4. Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.”.
Art. 15. (Proroga durata del CIFDA).
1. La durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA), di cui all’articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo, approvato con
Capo III
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16. (Modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
Art. 17. (Condono fiscale).
1. Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato -Sezione di Taranto, rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori pubblici).
Art. 18. (Modifica alla
1. All’articolo 3 della
“f bis) soggetti di cui all’articolo 2 della
Capo IV
Norme in materia di razionalizzazione, contenimento
e qualificazione della spesa sanitaria
Art. 19. (Disposizioni in materia di personale).
1. Per l’anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003.
2. Per il personale infermieristico è consentita l’assunzione entro il limite del 100 per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.
3. Le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 6, della
4. In caso di inadempienza da parte dell’azienda sanitaria nell’attuazione dell’articolo 8 della
Art. 20. (Operatori pedagogisti).
1. Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, devono essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato [2].
Art. 21. (Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa).
1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione del riparto del fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno precedente.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l’anno precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l’erogazione diretta dei farmaci.
4. L’Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da
5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del
6. Il programma annuale e l’elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.
7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare l’eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a investimenti per l’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della
7 bis. Per l’anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della
Art. 22. (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono determinate come segue:
CODICI DRG |
DESCRIZIONE DRG |
LIMITE DI AMMISSIBILITA’ |
|
|
|
CHIRURGICI |
|
|
|
|
|
6 |
DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE |
6 |
|
|
|
39 |
INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA |
26 |
|
|
|
40 |
INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA’ >17 |
28 |
|
|
|
41 |
INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA’ 0-17 |
43 |
|
|
|
42 |
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60) |
41 |
|
|
|
55 |
MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA |
37 |
|
|
|
119 |
LEGATURA E STRIPPING DI VENE |
39 |
|
|
|
158 |
INTERVENTI SU ANO E STOMA |
54 |
|
|
|
160 |
INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA CC |
48 |
|
|
|
162 |
INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 NO CC |
33 |
|
|
|
163 |
INTERVENTI PER ERNIA, ETA’: 0-17 |
34 |
|
|
|
222 |
INTERVENTI SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6) |
42 |
|
|
|
232 |
ARTROSCOPIA |
35 |
|
|
|
262 |
BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE (CODICE INTERVENTO 85.20 E 85.21) |
35 |
|
|
|
267 |
INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI |
33 |
|
|
|
270 |
ALTRI INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC |
4 |
|
|
|
364 |
DILATAZIONE O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO |
12 |
|
|
|
MEDICI |
|
|
|
|
|
19 |
MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI |
28 |
|
|
|
25 |
CONVULSIONI E CEFALEA |
23 |
|
|
|
65 |
TURBE DELL’EQUILIBRIO |
31 |
|
|
|
131 |
MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE NON CC |
39 |
|
|
|
133 |
ATEROSCLEROSI NO CC |
32 |
|
|
|
134 |
IPERTENSIONE |
63 |
|
|
|
142 |
SINCOPE E COLLASSO |
37 |
|
|
|
183 |
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ETA’ >17 |
8 |
|
|
|
184 |
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ETA’ 0-17 |
38 |
|
|
|
187 |
ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI |
15 |
|
|
|
208 |
MALATTIE DELLE VIE BILIARI |
54 |
|
|
|
243 |
AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO |
26 |
|
|
|
276 |
PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA |
1 |
|
|
|
281 |
TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA’ >17 NO CC |
40 |
|
|
|
282 |
TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA’ 0-17 |
41 |
|
|
|
283 |
MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC |
8 |
|
|
|
284 |
MALATTIE MINORI DELLA PELLE NO CC |
6 |
|
|
|
294 |
DIABETE ETA’ >35 |
48 |
|
|
|
301 |
MALATTIE ENDOCRINE, NO CC |
5 |
|
|
|
324 |
CALCOLOSI URINARIA NO CC |
31 |
|
|
|
326 |
SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA’ >17 NO CC |
26 |
|
|
|
395 |
ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA’ >17 |
35 |
|
|
|
426 |
NEVROSI DEPRESSIVA |
20 |
|
|
|
427 |
NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA |
20 |
|
|
|
429 |
DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE |
36 |
|
|
|
467 |
ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE |
13 |
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei ricoveri ordinari effettuati nell’anno 2001. I ricoveri in regime ordinario effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico.
3. La remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.
Art. 23. (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione).
1. In deroga all’articolo 17 della
Art. 24. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia comunitaria).
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della
“1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all’articolo 20 della
a) al prezzo più basso qualora l’offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del
Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 8 della
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l’oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l’onere di effettuare, per conto dell’amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l’acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico.”.
Art. 25. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria).
1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all’articolo 20 della
2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri indicati nel comma 1 dell’articolo 24 e nel rispetto dei principi di governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.
3. Per l’acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto previsto dal
4. Per l’individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si avvalgono dell’Albo dei fornitori ospedalieri “on line” istituito e aggiornato in via sperimentale dall’Assessorato regionale alla sanità. L’utilizzo del predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, l’obbligo di pubblicazione dell’avviso indicativo previsto dall’articolo 6 del
Art. 26. (Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50 mila).
1. Per l’acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a euro 50 mila, ferma restando l’obbligatorietà di attivare le più efficaci azioni in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che:
a) sia stato adempiuto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del
b) alle lettere d’invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali l’amministrazione intende negoziare l’acquisto del bene o del servizio;
c) vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura o il servizio e nell’ipotesi di affidamento in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;
d) vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1 dell’articolo 24;
e) si proceda all’invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della procedura d’acquisto.
Art. 27. (Acquisto di beni e servizi in economia).
1. Le aziende e gli istituti del SSR per l’acquisizione di beni e servizi con valore di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, della
Art. 28. (Estensione contratti di acquisto di beni e servizi).
1. Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR prevedono, nei contratti predisposti per l’acquisizione di beni e servizi, clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo capitolato d’oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche, previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l’estensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente contrattati.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista, ivi inclusa l’eventuale estensione.
3. E’ fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di procedere nell’estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a sostenere al fine di consentire all’azienda titolare del contratto originario di effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio assenso.
Art. 29. (Disposizioni diverse in materia di sanità). [5]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della
2. Il comma 8 dell’articolo 10 della
3. Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di cui all’elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del
4. Il termine del 31 dicembre 2003 di cui all’articolo 5, comma 3, della
5. L’articolo 40, comma 3, della
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. L’istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità dell’Assessorato alla sanità e servizi sociali”.
7. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 della
Art. 30. (Modifiche di leggi regionali in materia di sanità).
1. Alla
A. Il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“4. Nell’azienda USL e nell’azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:
a) struttura burocratico-legale;
b) gestione tecnica;
c) gestione del personale;
d) gestione delle risorse finanziarie;
e) gestione del patrimonio.
Nell’azienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali:
a) il dipartimento di prevenzione;
b) i distretti;
c) la struttura complessa farmaceutica territoriale;
d) il dipartimento di salute mentale;
e) la struttura complessa servizio sociosanitario;
f) i presidi ospedalieri”.
B. I commi 5, 7 e 8 dell’articolo 24 sono abrogati.
C. [Il comma 7 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
“7. L’incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”, è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al
2. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4, la parola “sedici” è sostituita dalla parola “quindici”;
b) al comma 3 dell’articolo 4, la parola “diecimila” è sostituita dalla parola “quattordicimila”.
Art. 31. (Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
“2 bis. E’ esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l’eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie”.
Art. 32. (Modifiche all’articolo 43 della
1. All’articolo 43 della
A) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. All’articolo 11 della
“3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell’effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall’articolo 2 della
3 ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all’articolo 206 del
3 quater. L’autorità di cui all’articolo 206, comma 1, del
B) Le lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
“c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del
d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra.”.
C) Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3 bis dell’articolo 11 della
D) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Ai Direttori generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato in euro 8 mila.”.
Art. 33. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari).
1. Al fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari dell’esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo dell’unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.
Art. 34. (Spese di investimento nella sanità).
1. Al fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio dell’unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante l’utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi finanziari:
a) 1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell’apposito fondo delle economie da reiscrivere;
b) 2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art. 35. (Norma interpretativa e di carattere finanziario).
1. Le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come individuato all’articolo 18 della
2. Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di strutture territoriali, della prevenzione, di stabilimenti ospedalieri, con relativi accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge regionale, con conseguente individuazione della copertura finanziaria.
3. Il Piano sanitario regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 2087 e il conseguente piano di riordino della rete ospedaliera, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, sono approvati.
Capo V
Disposizioni varie
Art. 36. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). [8]
[1. Nelle more dell’emanazione dei decreti del Ministro delle finanze di cui all’articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), qualora i medesimi non siano adottati entro il 30 giugno 2004, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposita disciplina al fine di consentire la riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dall’articolo 90 della
Art. 37. (Applicazione articolo 4, comma 6,
1. In applicazione del comma 6 dell’articolo 4 della
2. Con apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la quota così come determinata nel comma 1.
3. La quota, nella misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti dalle sanzioni penali e amministrative comminate dagli organi ispettivi dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e viene destinata alle finalità di cui all’articolo 59 della
Art. 38. (Termini prescrizionali).
1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della
Art. 39. (Disposizioni relative alla chiusura del POP 1994-1999).
1. In attuazione delle disposizioni della
a) redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea di trasporto denominata “Corridoio 8” nella prospettiva del rafforzamento delle attività di cooperazione della Regione verso l’area dei Balcani e del ciclo di programmazione post 2006;
b) costituzione di un “Fondo antiusura”, al fine di rafforzare la strategia del programma operativo nazionale “Sicurezza” 2000-2006 del Ministero degli interni nella regione. L’istituzione del fondo e la modalità di utilizzazione saranno approvate con legge regionale;
c) assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati territoriali (PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia e approvati secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30 giugno 2005 specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato di sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l’erogazione dei saldi relativi ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999, provvede alla ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le iniziative nello stesso indicate.
Art. 40. (Modifica agli articoli 12 bis e 12 ter
1. Il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici provinciali di economato e cassa, istituiti con
Art. 41. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [9]
1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di cui all’articolo 28 della
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento li Foggi.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 42. (Ripartizione delle risorse ai Consorzi di bonifica).
1. Le risorse di cui alla
Art. 43. (Servizio avanzato di anagrafe zootecnica).
1. La Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica attraverso l’identificazione e la registrazione degli animali, nonché la tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione autorizza l’Istituto regionale pugliese Finpuglia s.p.a. a costituire una società consortile per azioni mista, che avrà come altri soci “Italia Lavoro s.p.a.” e organismi rappresentativi del mondo agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51 per cento delle azioni del medesimo Istituto.
3. La Regione attribuirà direttamente alla società l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe zootecnica e degli eventuali servizi connessi, trattandosi di servizi di evidente pubblica utilità, con creazione di opportunità occupazionali e la mancanza di finalità di lucro.
4. La Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione regionale, partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su direttive regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi societari, sia per quanto riguarda il contesto operativo generale della società.
5. Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede all’alienazione della propria quota societaria, nel rispetto della vigente normativa in materia.
6. La Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società consortile le somme necessarie per la gestione delle attività connesse all’anagrafe zootecnica sulla base del preventivo di spesa presentato entro il 31 ottobre di ogni anno.
7. La Regione può erogare un’anticipazione pari al 50 per cento delle occorrenze preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro; il saldo è erogato su rendiconto analitico dell’attività svolta corredato dei giustificativi di spesa.
8. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale, nell’unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo avente la denominazione “Spesa per la costituzione della società consortile per la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica” con un importo, in termini di competenza e cassa, di euro 255 mila.
9. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale, nell’unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo avente la denominazione “Spesa per la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica”, con un importo annuale, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila.
Art. 44. (Regolarizzazione vigneti di uve da vino).
1. La Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l’economia regionale, dà attuazione all’articolo 64 della
2. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura completano la fase istruttoria delle domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 64 della
3. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura completano l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dell’articolo 64 della
3 bis. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, tenuto conto delle indicazioni della Commissione europea, completano, altresì, l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a versare l’importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione amministrativa [12].
4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura completano l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il 31 luglio 2005 [13].
5. I conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel rispetto delle norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1419.
6. I provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in attuazione dei commi 3 e 4 e la concessione del diritto di reimpianto, di cui al comma 5, sono emessi, in ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento alla decisione della Commissione europea sull’applicazione dell’articolo 64 della
Art. 45. (Disposizioni in materia di piante di olive da olio).
1. Il numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo, per le quali gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura hanno autorizzato l’abbattimento in attuazione della
2. Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio estirpate su autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per nuovi impianti da parte del titolare dell’autorizzazione.
3. Le piante di olive da olio possono concorrere alla concessione del regime di aiuto previsto dall’articolo 4 del
4. I conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio per accedere al prelievo dalla riserva regionale.
5. L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, sulla base delle domande acquisite alla fine di ogni quadrimestre, concede l’autorizzazione all’impianto del numero di piante richieste e prelevate dalla riserva regionale, con priorità a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni che presentino piani d’impianto di oliveti e si impegnino a produrre olio a denominazione di origine protetta.
Art. 46. (Disposizioni in materia urbanistica). [14]
[1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui all’articolo 3 della
Art. 47. (Norma in materia di trasporti).
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 48. (Contratti ponte del TPRL).
1. L’articolo 33 della
“Art. 33. (Contratti ponte).
1. I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore fino alla definizione delle procedure di gara di cui all’articolo 16 della presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico di cui all’articolo 19 della presente legge.
2. I programmi di esercizio nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità e previa autorizzazione dell’ente affidante.”.
Art. 49. (Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 50. (Modifica alla
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della
“a) concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti e opere”.
Art. 51. (Procedure di recupero contributo regionale).
1. La Regione, qualora abbia erogato in favore dei Comuni contributi per interventi finalizzati ad agevolare il lavoro dei giovani in opere e servizi di pubblica utilità ai sensi della
2. Nei casi di cui al comma 1 è applicato d’ufficio l’istituto della cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese legali anche in caso di intervenuta sentenza passata in giudicato, ai Comuni che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [15].
Art. 52. (Integrazione alla
1. La Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i quali risultano ricollocati, un contributo “una tantum” agli operatori già iscritti nell’albo o nell’elenco di cui al soppresso articolo 26 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti, per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dell’articolo 2 della
3. Il relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava sull’apposito capitolo di nuova istituzione 961033 “Contributo una tantum agli operatori già iscritti nell’albo o nell’elenco di cui al soppresso articolo 26
4. Il riconoscimento del contributo avviene a condizione che l’operatore presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e che attesti con dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato, dall’ente da cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei confronti dello stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o pignoramenti in atto.
5. La liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore dell’ente gestore, è disposta:
a) con una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di apposita richiesta da inoltrare al Settore formazione professionale da parte dell’ente presso cui l’operatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi e della rinuncia e dichiarazione di cui al comma 4;
b) con una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e approvazione del relativo rendiconto.
Art. 53. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
“d bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della
4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
5. Al Commissario straordinario spetta un’indennità pari a quella prevista per il Presidente dall’articolo 12, comma 1, della
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Assessorato regionale competente provvede alla dotazione organica provvisoria attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del personale dei ruoli della Regione Puglia.
7. In sede di prima applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature, già in dotazione all’Ufficio decentrato dell’EDISU di Bari in Taranto, per la migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 della
Art. 54. (Modifica all’articolo 1 della
1. Alla lettera c) dell’articolo 1 della
Art. 55. (Modifica all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
“8 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell’assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento |
Coefficiente di riduzione |
|
|
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0,8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0,9448 |
Art. 56. (Rimborso spese per prosieguo attività di aggiornamento e documentazione). [17]
[1. Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il reddito imponibile fiscale, una quota pari a un terzo dell’ammontare lordo mensile di ciascun assegno vitalizio è considerata a titolo di rimborso spese e come tale mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle loro attività di aggiornamento e documentazione [18].]
Art. 57. (Rimborso spese per reinserimento sociale e lavorativo).
1. Una quota pari a un terzo dell’ammontare lordo dell’assegno di fine mandato è considerata a titolo di rimborso spese e come tale corrisposta agli aventi diritto per il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato [19].
2 bis. La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima [20].
2 ter. [L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale] [21].
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la suddetta anticipazione [22].
Art. 58. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
a) al secondo rigo, la parola: “mensile” è sostituita dalla seguente: “annuale”;
b) al quarto rigo, le parole: “per gli anni di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “per il numero di legislature”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente.”.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 59. (Riorganizzazione delle strutture regionali).
1. L’organizzazione, l’individuazione delle strutture di livello dirigenziale e il loro numero, le relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, le modalità di reclutamento e nomina e la dotazione organica regionale sono stabiliti con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Tali provvedimenti disciplinano altresì le modalità di attuazione dei controlli interni.
2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto dell’Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.
3. I costi di funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in due uniche unità previsionali di base del bilancio di previsione.
4. L’Amministrazione regionale è organizzata in strutture dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere organizzati i servizi. I servizi possono essere organizzati in uffici diretti da personale con categoria almeno apicale del comparto [23].
5. I dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le funzioni su delega dei dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi possono delegare parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.
6. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e della legge di variazione, individua i capitoli di spesa e li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. Analogamente procede a tale assegnazione in occasione dell’istituzione di nuovi capitoli. La Giunta può variare in ogni momento l’assegnazione dei capitoli. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede all’assegnazione dei capitoli di competenza.
7. Con appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi.
8. I titoli II e III della
Art. 60. (Assegnazione personale agli enti locali).
1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 10 della
2. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, e comunque entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 10 della
3. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità di ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni trasferite.
4. Al fine di un più agevole perseguimento dell’obiettivo di assegnazione del personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione verticale di una categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le Organizzazioni sindacali, entro il termine di cui al comma 2.
5. Gli oneri relativi al personale assegnato agli enti locali sono a carico della Regione per un biennio, a decorrere dalla data di cui all’articolo 16, comma 3, della
Art. 61. (Disposizioni in materia di mobilità).
1. Nell’ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della Regione, in previsione dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 60, nonché al fine di realizzare il riordino delle sedi periferiche, attraverso il loro accorpamento e/o la loro soppressione, è data facoltà al personale addetto alle suddette sedi, interessato da provvedimenti di mobilità, di richiedere l’assegnazione oltre che alle strutture della Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili, anche agli enti locali destinatari delle funzioni trasferite secondo le procedure e le modalità di cui all’articolo 60.
2. E’ fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di funzionamento sono finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale e che abbiano necessità di completare le proprie piante organiche di attingere, prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili professionali occorrenti.
Art. 62. (Proroga termini).
1. Al fine di realizzare una maggiore gradualità nel processo di riorganizzazione della Regione e di evitare grave pregiudizio nella continuità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di disporre la proroga del termine del 1° gennaio 2004, di cui all’articolo 28, comma 7, della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al personale oggetto dei provvedimenti di cui all’articolo 28, comma 7, della
3. La Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi l’opportunità, dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a decorrere dal mese successivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al personale che abbia già sottoscritto il contratto di risoluzione consensuale entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora in servizio alla data di approvazione della presente legge.
5. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per cento dell’indennità prevista dall’articolo 28, comma 1, della
Art. 63. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Le istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 28 della
2. I termini di cui ai commi 2 e 7 dell’articolo 28 della
3. Le quote di cui al comma 3 dell’articolo 28 della
4. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per cento dell’indennità prevista dall’articolo 28, comma 1, della
5. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all’articolo 28 della
Art. 64. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici). [26]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 51 della
TITOLO IV
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE (ARTI)
Art. 65. (Istituzione).
1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, denominata ARTI. L’Agenzia ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
2. [L’ARTI ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti] [27].
1. L’ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, mirato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio e alla promozione e diffusione dell’innovazione.
2. L’ARTI, al fine di realizzare gli obiettivi regionali di cui al comma 1:
a) opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
b) agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione e nell’indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca, enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico;
c) realizza i programmi di sostegno all’innovazione e al trasferimento tecnologico promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato;
d) svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui progetti e programmi di sviluppo e innovazione finanziati.
3. L’ARTI esercita le proprie competenze nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali e in attuazione delle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 66, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, stabilisce le competenze dell’ARTI.
1. Sono organi dell’ARTI:
a) il Presidente;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Comitato di indirizzo;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
3. I compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 69. (Il Presidente). [31]
1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’ARTI;
b) convoca e presiede il Comitato di indirizzo;
c) assicura l’esecuzione delle delibere adottate dagli organi;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dall’ARTI;
e) nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione amministrativa.
Art. 70. (La Giunta esecutiva). [32]
1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla Giunta regionale e dal Direttore amministrativo.
2. La Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e delibera i finanziamenti.
Art. 71. (Il Comitato di indirizzo).
1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal Direttore amministrativo e da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle università, della ricerca e delle imprese pugliesi.
2. Il Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano regionale della ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base annuale.
Art. 72. (Il Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti iscritti all’Albo nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale.
Art. 73. (Personale).
1. L’ARTI, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione, da aziende sanitarie e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal
2. L’organico complessivo di personale dell’ARTI può raggiungere la misura massima di quindici unità.
3. L’ARTI può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.
Art. 74. (Controlli e vigilanza).
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti dell’ARTI:
a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b) disciplina di contabilità e dei contratti;
c) bilanci di previsione, rendiconti;
d) affidamento del servizio di tesoreria;
e) alienazione e acquisto di immobili.
2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati dell’ARTI in relazione alle materie di competenza.
Art. 75. (Indennità).
1. Le indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e del Collegio dei revisori sono stabilite con atto della Giunta regionale.
Art. 76. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme del presente titolo si provvede mediante l’istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la denominazione “Spese di funzionamento dell’ARTI - legge di bilancio 2004” con uno stanziamento di euro 1 milione.
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
IN MILIONI DI EURO
SETTORI DI INTERVENTO |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
|
|
RAGIONERIA (Mutui) |
304,38 |
331,98 |
331,24 |
|
|
|
|
RAGIONERIA RUOLI DI S.F. |
12,02 |
11,00 |
10,00 |
|
|
|
|
EDILIZIA RESIDENZIALE |
13,4 |
10,00 |
7,00 |
|
|
|
|
TOTALE |
329,80 |
352,98 |
348,24 |
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[2] Comma così modificato dall’art. 27 della
[3] Comma così modificato dall’art. 17 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 17 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[6] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 20 della
[7] Lettera abrogata dall’art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[10] Comma così modificato dall’art. 56 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 44 della
[12] Comma inserito dall’art. 44 della
[13] Comma così sostituito dall’art. 44 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[15] Comma così modificato dall'art. 24 della
[16] Per una proroga della nomina di cui al presente articolo, vedi l’art. 1 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 49 della
[18] Comma così modificato dall’art. 70 della
[19] Comma così sostituito dall’art. 51 della
[20] Comma aggiunto dall’art. 51 della
[21] Comma aggiunto dall’art. 51 della
[22] Comma aggiunto dall’art. 51 della
[23] Comma così modificato dall’art. 76 della
[24] Comma così modificato dall’art. 44 della
[25] Comma così modificato dall’art. 44 della
[26] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’art. 83 della
[27] Comma abrogato dall'art. 12 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 12 della