§ V.5.134 - L.R. 13 marzo 2012, n. 4.
Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:13/03/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica
Art. 3.  Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili
Art. 4.  Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione
Art. 5.  Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica
Art. 6.  Gestione opere pubbliche di bonifica
Art. 7.  Opere di bonifica di competenza privata
Art. 8.  Natura giuridica e statuto
Art. 9.  Funzioni
Art. 10.  Concessioni, licenze, permessi
Art. 11.  Convenzioni con imprenditori agricoli
Art. 12.  Catasto
Art. 13.  Piano di classifica
Art. 14.  Pubblicazione
Art. 15.  Trasparenza e informazione
Art. 16.  Controllo di gestione
Art. 17.  Contributi di bonifica
Art. 18.  Beneficio di bonifica
Art. 19.  Immobili serviti da pubblica fognatura
Art. 20.  Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici
Art. 21.  Accordi di programma
Art. 22.  Emergenza idrica
Art. 23.  Risparmio idrico
Art. 24.  Organi
Art. 25.  Assemblea dei consorziati
Art. 26.  Aventi diritto al voto
Art. 27.  Elezioni del Consiglio di amministrazione
Art. 28.  Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 29.  Consiglio di amministrazione
Art. 30.  Designazione dei rappresentanti dei comuni
Art. 31.  Durata in carica
Art. 32.  Presidente e Vicepresidente
Art. 33.  Revisore unico
Art. 34.  Indennità agli amministratori e al Revisore unico
Art. 35.  Vigilanza e tutela
Art. 35 bis.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 35 ter.  Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)
Art. 36.  Impugnazioni
Art. 37.  Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria
Art. 38.  Prorogatio
Art. 39.  Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione
Art. 40.  Abrogazione di norme
Art. 41.  Norma di rinvio
Art. 42.  Norme transitorie


§ V.5.134 - L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica

(B.U. 13 marzo 2012, n. 38)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l’attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.

 

2. La presente legge:

a) adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica, disciplinandone l’attività;

b) disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell’UE, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;

c) adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche) - sezioni II (Tutela delle acque dall’inquinamento) e III (Gestione delle risorse idriche) - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi.

 

3. L’attività di bonifica si informa altresì al principio dell’UE di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull’ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

 

     Art. 2. Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell’ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati “comprensori di bonifica”. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l’azione di bonifica.

 

2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all’attuazione dell’azione di bonifica integrale sul territorio pugliese, l’Assessorato alle risorse agroalimentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l’Unione regionale delle bonifiche, propone all’approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto di uno o più dei seguenti criteri e finalità:

a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;

b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità di cui all’articolo 1;

c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;

d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

 

3. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del comma 2, opera un consorzio di bonifica.

 

4. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica.

 

5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo assolve agli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all’articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

 

     Art. 3. Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili

1. Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d’intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato “Piano di bonifica”. Al Piano di bonifica è allegato l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all’articolo 20. Scaduto il termine, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, invita il consorzio interessato a provvedere, entro trenta giorni, a sanare l’inadempimento; decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta nomina un commissario ad acta, il quale provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

 

2. Il Piano di bonifica e l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l’Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURP, negli albi pretori dei consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, il quale le trasmette ai consorzi interessati per il relativo parere, da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere, approva definitivamente il Piano di bonifica e l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

 

3. Il Piano di bonifica e l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogniqualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i consorzi di bonifica.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/ 2006 e s.m.i..

 

5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.

 

6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

 

7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell’ambiente naturale e all’individuazione degli immobili da salvaguardare.

 

     Art. 4. Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:

a) la realizzazione, la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;

c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) gli impianti per l’utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall’articolo 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del d.lgs. 152/2006;

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

g) gli acquedotti rurali;

h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall’articolo 166 del d.lgs. 152/2006;

i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;

j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;

l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l’estendimento dell’irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;

n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;

o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;

p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;

q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l’assolvimento dei compiti dei consorzi.

 

     Art. 5. Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica

1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l’esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell’intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.

 

2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all’articolo 53 (Finalità) del d.lgs. 152/2006.

 

3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, dell’UE, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.

 

4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 sono a totale carico pubblico.

 

5. Gli interventi di cui all’articolo 4 sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005).

 

6. Nell’ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69 (Programmi di intervento), 70 (Adozione dei programmi) e 72 (Finanziamento) del d.lgs. 152/2006, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.

 

     Art. 6. Gestione opere pubbliche di bonifica

1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell’ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono di competenza dei consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui [1].

 

2. Nei comprensori ove esistono corsi d’acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l’elencazione specifica dei corsi d’acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.

 

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l’esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all’impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20;
b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.

 

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli appalti.

 

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

 

     Art. 7. Opere di bonifica di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

 

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

 

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell’esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l’esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

 

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

 

     Art. 8. Natura giuridica e statuto

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 35 e seguenti.

2. I consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione, perentoriamente entro centottanta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato per trenta giorni nell’albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

 

3. In caso di inottemperanza a quanto stabilito dal comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi entro sessanta giorni.

 

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9. Funzioni

1. I consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 4 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;

d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all’articolo 166 del d.lgs. 152/2006;

e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai sensi dell’articolo 75 (Competenze), comma 9, del d.lgs. 152/2006. A tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai consorzi il compito di contribuire all’azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell’ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;

f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;

g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell’ambiente;

h) elaborazione e attuazione dei piani di riordino irriguo;

i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l’assolvimento dei compiti dei consorzi.

 

2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 4, qualora rientrino nell’ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al d.lgs. 152/2006 e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all’articolo 65 (Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale) del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai consorzi di bonifica per la loro realizzazione.

 

3. Ai consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei consorzi idraulici di terza categoria soppressi dalla legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei Piani di bacino di cui all’articolo 65 del d. lgs. 152/2006, dai programmi di intervento di cui all’articolo 69 dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo decreto legislativo.

 

5. Fermo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia), le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia e gli altri enti pubblici possono affidare ai consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie a essi conferite dalla Regione.

 

6. Ai fini del d.p.r.327/2001 e s.m.i., i consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

 

     Art. 10. Concessioni, licenze, permessi

1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d’acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al r.d. 215/1933 e s.m.i. e al r.d. 368/1904.

 

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del r.d. 368/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del r.d. 215/1933.

3. La Regione emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica.

 

4. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

 

5. Il consorzio adotta i provvedimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

 

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 166 del d.lgs. 152/2006, è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto dal Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, restando nelle competenze dei consorzi di bonifica la sola definizione delle opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica.

 

     Art. 11. Convenzioni con imprenditori agricoli

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

 

     Art. 12. Catasto

1. I consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell’ambito del comprensorio consortile.

 

2. L’aggiornamento è effettuato annualmente mediante:

a) la consultazione dei dati del catasto erariale;

b) i dati emergenti dalla documentazione traslativa presentata dai proprietari consorziati;

c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell’articolo 31 (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).

 

     Art. 13. Piano di classifica

1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all’articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica.

 

2. L’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all’articolo 2, comma 2, predispone uno schema per la elaborazione del Piano di classifica, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e successivo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica.

 

3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell’albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio, sono trasmessi all’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

 

4. Il Piano di classifica, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

 

5. Il Piano di classifica è soggetto all’aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3 o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

 

     Art. 14. Pubblicazione

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell’albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

 

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l’urgenza sono pubblicate nell’albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

 

     Art. 15. Trasparenza e informazione

1. Nell’attività di programmazione e di amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell’UE, nazionale e regionale.

 

2. I consorzi di bonifica assicurano l’informazione agli utenti mediante:

a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;

b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

 

3. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e s.m.i. e dal regolamento consortile.

 

4. I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

 

     Art. 16. Controllo di gestione

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

 

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione del consorzio:

a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

 

3. Il Consiglio di amministrazione del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato, da istituirsi anche in forma associata tra consorzi [2].

3-bis. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, mediante referto annuale in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, secondo i principi contenuti nell'articolo 198 del D.Lgs. 267/2000 e la metodologia adottata dai consorzi di bonifica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, da inviare agli amministratori e ai dirigenti dei consorzi e per conoscenza all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla competente struttura regionale deputata alla vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 35 [3].

4. Il Consiglio d’amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce un ufficio legale interno per la gestione del contenzioso del consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l’indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuenza risultanti dal piano annuale di riparto. Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato [4].

 

     Art. 17. Contributi di bonifica

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell’articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

 

2. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui all’articolo 13.

 

3. Il Piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

 

4. I contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall’esattore.

 

5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l’elencazione di cui all'articolo 18, e l’immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un’unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

 

     Art. 18. Beneficio di bonifica

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica.

 

2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.

 

3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all’articolo 9, il beneficio di bonifica è congiuntamente o singolarmente:

a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;

b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;

c) di disponibilità idrica e irrigua.

 

4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

 

5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all’articolo 4.

 

7. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

 

8. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

 

     Art. 19. Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

 

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

 

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’articolo 166 del d.lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati dalla Regione e dall’Autorità idrica pugliese.

 

     Art. 20. Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli accreditamenti disposti dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

 

2. Gli enti pubblici che affidano ai consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.

 

3. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, i costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell’irrigazione dello stesso, atteso l’interesse pubblico generale che l’azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.

 

4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall’ammontare delle somme oggetto del Piano di riparto.

 

     Art. 21. Accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le province, gli altri enti locali e i consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e dell’articolo 75 del d.lgs. 152/2006.

 

2. Le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del d.lgs. 152/2006, possono stipulare con i consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.

 

3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le province possono affidare ai consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell’ambiente.

 

     Art. 22. Emergenza idrica

1. Ai sensi dell’articolo 167 (Usi agricoli delle acque) del d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo delle acque.

 

2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell’irrigazione. A tal fine, i consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l’entità del deficit.

 

3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell’eccezionale siccità, provvede a erogare ai consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

 

4. Nel caso in cui, a seguito della scarsità di risorse idriche, vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l’uso irriguo, la Regione Puglia provvede al ristoro ai consorzi di bonifica dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. L’importo devoluto ai consorzi di bonifica è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del comma 3.

 

     Art. 23. Risparmio idrico

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l’irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l’ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:

a) per finanziare l’ammodernamento degli impianti di adduzione, anche mediante l’installazione di apparecchiature che tendono a evitare perdite d’acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l’inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell’acqua;

b) per erogare contributi per l’espletamento da parte dei consorzi di un’attività di “assistenza tecnica irrigua” che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l’utilizzo di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l’uso corretto dell’acqua e un’ottimizzazione della stessa, anche attraverso l’utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;

c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate per uso irriguo in agricoltura.

 

     Art. 24. Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

a) l’Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Revisore unico.

 

     Art. 25. Assemblea dei consorziati

1. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 29.

 

2. L’Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 17.

 

3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo gli articoli 26 e 27, nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al comma 2, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l’ammontare dei contributi dovuti.

 

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

 

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell’elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

 

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati.

 

     Art. 26. Aventi diritto al voto

1. Ogni consorziato che, ai sensi dell’articolo 25, fa parte dell’Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 6.

 

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.

 

3. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

 

4. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

 

5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

 

6. Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del comma 5, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

 

     Art. 27. Elezioni del Consiglio di amministrazione

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

 

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.

 

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

 

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.

 

5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall’elenco dei contribuenti aggiornato all’anno in cui il consorzio indice l’elezione.

 

6. I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza. Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9 [5].

 

7. L’elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall’1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l’1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all’interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse [6].

 

8. L’assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell’ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l’ordine di lista [7].

 

9. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all’Assessorato alle risorse agroalimentari e i consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

 

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.

11. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l’insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede non oltre quindici giorni dalla data di scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all’articolo 29.

 

12. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza della relativa fascia.

 

13. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l’Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l’Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.

 

     Art. 28. Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali;

e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del consorzio;

f) i dipendenti del consorzio di bonifica;

g) coloro che abbiano avuto l’incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;

h) coloro che abbiano con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del consorzio;

j) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

 

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico.

 

3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con la carica di:

a) parlamentare nazionale e/o europeo;

b) assessore o consigliere regionale;

c) presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;

d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;

e) amministratori degli enti strumentali della Regione.

 

4. Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.

 

     Art. 29. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei consorziati [8].

 

2. Fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.

3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell’ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del Consiglio di amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

 

4. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.

 

5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

 

     Art. 30. Designazione dei rappresentanti dei comuni

1. Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un’assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.

 

2. La convocazione dell’assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.

 

3. L’assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

 

4. L’assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.

 

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’assemblea è convocata di diritto per l’ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.

 

     Art. 31. Durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.

 

2. Nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli articoli 29 e 30.

 

3. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

 

     Art. 32. Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall’assemblea.

 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

 

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

 

5. Quando il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

 

     Art. 33. Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura.

 

2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi.

 

3. Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei conti.

 

4. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.

 

5. Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull’andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 34. Indennità agli amministratori e al Revisore unico

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il consorzio.

 

2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di amministrazione dei consorzi, in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il Presidente e il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale il consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

 

3. Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

 

4. I compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili.

 

     Art. 35. Vigilanza e tutela

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

 

2. L’Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell’attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.

 

3. Nell’ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, l’Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

 

4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti:

a) bilancio preventivo e relative variazioni;

b) conto consuntivo;

c) mutui e ogni altro atto vincolante il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

d) statuto e regolamenti di amministrazione;

e) partecipazione a enti, società e associazioni;

f) acquisto o alienazione di immobili;

g) adozione e/o modifiche del Piano di organizzazione variabile (POV);

h) piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;

i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;

j) piani e programmi pluriennali di attività;

k) indirizzi generali e programma annuale di attività;

l) regolamenti di organizzazione e regolamenti del personale;

m) individuazione delle fasce di rappresentanza per l’elezione del Consiglio del consorzio;

n) [adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato e indeterminato] [9];

o) [recepimento contratti di lavoro] [10].

 

5. Sono, inoltre, soggetti al controllo di legittimità tutti gli altri atti non indicati al comma 4, a esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottati dal consorzio, che li trasmette quindicinalmente all’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, per l’apposizione del relativo visto secondo un metodo di campionamento da individuarsi mediante determina dirigenziale della struttura regionale competente deputata al controllo [11].

5-bis. In caso di diniego del visto di legittimità, di cui al comma 5, da parte della competente struttura regionale, il Consorzio dà avvio al procedimento di riesame, comunicando alla precitata struttura regionale competente il relativo esito, di conferma o di annullamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del diniego, dandone adeguata motivazione. Nelle more della conclusione del suddetto procedimento di riesame, gli atti dei consorzi non producono effetti [12].

6. Gli atti indicati al comma 4 sono inviati entro quindici giorni dalla loro adozione all’Assessorato alle risorse agroalimentari, che ne cura l’istruttoria. Gli atti divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento, l’Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine gli atti divengono esecutivi. L’esecutività consegue, inoltre, all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto sottoposto a controllo.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l’Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere al consorzio deliberante il riesame degli atti, chiarimenti o elementi integrativi, che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, il termine di trenta giorni per formulare la proposta di annullamento di cui al comma 6 decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le attività istruttorie, nonché ogni altro adempimento procedurale connesso all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, sono esercitate dal competente ufficio istituito presso l’Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

 

     Art. 35 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione [13]

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio e con le attività previste nel piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

 

     Art. 35 ter. Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) [14]

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I Presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

 

     Art. 36. Impugnazioni

1. Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

 

2. L’opposizione non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.

 

3. Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

 

     Art. 37. Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, nell’esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello Statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.

 

2. Lo scioglimento di cui al comma 1 avviene, inoltre, in caso di:

a) mancata approvazione del bilancio di esercizio;

b) disavanzo del bilancio di esercizio;

c) mancata approvazione del bilancio di previsione;

d) accertamento, in sede di vigilanza e controlli di cui all’articolo 35 da parte della Regione, di tre violazioni non sanate.

 

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell’amministrazione dell’ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio.

 

4. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale solo per motivate necessità. La proroga non può essere superiore a un periodo di ulteriori centottanta giorni.

 

5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili. Al Commissario spetta un compenso pari agli emolumenti previsti per il Presidente del consorzio.

 

     Art. 38. Prorogatio

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l’ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell’Assemblea per la elezione degli organi e, nelle more, all’amministrazione ordinaria del consorzio.

 

     Art. 39. Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione

1. E'istituita presso l’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l’irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l’attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei consorzi, concernenti le attività istituzionali dei consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

 

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:

a) all’elaborazione degli schemi di Statuto dei consorzi;

b) all’elaborazione dei criteri per la formulazione dei Piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

 

3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

a) Piano regionale per la bonifica e l’irrigazione;

b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di consorzi;

c) Piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;

d) Piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;

e) delimitazione dei perimetri consortili.

 

4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciassette membri:

a) Assessore regionale alle risorse agroalimentari o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;

c) tre rappresentanti dei consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall’Unione regionale bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;

d) un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l’unione svolge nei confronti dei consorzi associati;

e) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI);

h) un rappresentante ciascuno dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti in materia idraulica e dei geologi.

 

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall’Ufficio infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione.

 

     Art. 40. Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale);

b) regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3 (Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - L.R. 31 maggio 1980, n. 54 ‘Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale’);

c) legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione);

d) articolo 27 (legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione - Modifiche e integrazioni) della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

e) legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - legge regionale 31 maggio 1980, n. 54);

f) articolo 45 (Controllo sugli atti dei consorzi di bonifica) della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000);

g) legge regionale 25 marzo 1999, n. 14 (Proroga legge regionale 3 marzo 1998, n. 9 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica - legge regionale 31 maggio 1980, n. 54);

h) articolo 27 (Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);

i) articolo 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);

j) articolo 14 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003);

k) articolo 41 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);

l) articolo 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);

m) articoli 1 (Sospensione elezioni consorzi di bonifica) e 2 (Riformulazione piani di classifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica);

n) articoli 23 (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo) e 24 (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005);

o) articolo 2 (Sospensione elezioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica);

p) articolo 16 (Spese per l’elaborazione dei piani generali di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006);

q) articolo 21 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 - Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007);

r) articolo 7 (Modifica al Reg. reg.le 9 dicembre 1983, n. 3) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);

s) comma 1 dell’articolo 1 (Disposizioni per i consorzi) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti).

 

     Art. 41. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al r.d. 215/1933 e successive modificazioni.

 

     Art. 42. Norme transitorie

1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all’articolo 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge.

 

2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica), provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

3. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 2 devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione dello Statuto da parte del commissario unico.

 

4. Al momento dell’insediamento del Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui al comma 2, il Commissario unico cessa le sue funzioni.

5. I consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all’articolo 9 sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione.

 

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del Revisore unico previsto dall’articolo 33.

 

7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio.

 

8. La Regione, su richiesta dei consorzi di bonifica, con le somme risultanti dal quadro economico di concessione, provvede al pagamento diretto dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori, a eccezione delle spese generali e dell’incentivo, alla cui liquidazione e pagamento si provvede direttamente in favore dei consorzi medesimi proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[3] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[4] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[8] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 1 agosto 2014, n. 37.

[9] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 1 agosto 2014, n. 37.

[10] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 1 agosto 2014, n. 37.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[12] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[13] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.

[14] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2021, n. 48.