Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 21/05/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie). |
Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine). |
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste). |
Art. 8. (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse). |
Art. 9. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa). |
Art. 10. (Fondi intersettoriali). |
Art. 11. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili). |
Art. 12. (Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 13. (Bilancio pluriennale). |
Art. 14. (Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento dei programmi comunitari 2000-2006). |
Art. 15. (Patto di stabilità interno). |
Art. 16. (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia). |
Art. 17. (Norme di ripianamento dei disavanzi sanitari). |
Art. 18. (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione). |
Art. 19. (Aziende ospedaliere - universitarie). |
Art. 20. (Norme integrative dell'articolo 11 della l.r. 32/2001). |
Art. 21. (Endoprotesi). |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25). |
Art. 23. (Anticipazioni agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici). |
Art. 24. (Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale). |
Art. 25. (Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave). |
Art. 26. (Centri di accoglienza). |
Art. 27. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli Organi politici). |
Art. 28. (Incentivazione all'esodo del personale). |
Art. 29. (Limiti di età per il mantenimento in servizio). |
Art. 30. (Integrazione dell'articolo 45 della l.r. 14/2001). |
Art. 31. (Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a.). |
Art. 32. (Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n.13). |
Art. 33. (Contratti di servizio "ponte"). |
Art. 34. (Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico). |
Art.35. (Modifica articolo 8 l.r. 28/2000). |
Art. 36. (Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3). |
Art. 37. (Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della l.r. 14/2001). |
Art. 38. (Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27). |
Art.39. (Modifica articoli 6 e 9 l.r. 27/1998). |
Art. 40. (Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi). |
Art. 41. (Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, in attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1). |
Art. 42. (Modifica articolo 6 l.r. 5/1998). |
Art. 43. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14). |
Art. 44. (Contributo straordinario enti fieristici). |
Art. 45. (Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi). |
Art. 46. (Modifica all'articolo 5 e alla scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19). |
Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28). |
Art. 48. (Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). |
Art. 49. (Edilizia residenziale pubblica). |
Art. 50. (Modifica alle leggi regionali 12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000). |
Art. 51. (Modifiche e integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13). |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 28/2001). |
§ VI.3.82 – L.R. 21 maggio 2002, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.
(B.U. 21 maggio 2002, n. 61 suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45 della
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2002.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46 della
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco contrassegnato come allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della
Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è determinato per l'esercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49 della
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio 2002 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della
Art. 8. (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse).
1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma 2, della
Art. 9. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa).
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l'esercizio 2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a termini dell'articolo 51 della
Art. 10. (Fondi intersettoriali).
1. Il fondo per il finanziamento dei programmi e dei progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è determinato per l'esercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 54 della
2. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è determinato per l'esercizio 2002 in euro 670 mila ed è gestito a termini dell'articolo 54 della
Art. 11. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato per l'esercizio finanziario 2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dell'articolo 95 della
2. Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro 51.621.304,33, l'apposito previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n.14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamento.
Art. 12. (Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42 della
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione-obiettivo o di un stesso programma o progetto.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 13. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della
Art. 14. (Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento dei programmi comunitari 2000-2006).
1. Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 di cui al Programma operativo regionale (POR), la Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea di investimenti (BEI).
2. Il mutuo per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dall'articolo 71 della
3. Le risorse provenienti dall'accensione dei prestiti di cui ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli interventi strutturali e assegnate all'apposito fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per interessi e rate di ammortamento si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.
Art. 15. (Patto di stabilità interno).
1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 1 della
2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali deve essere osservato con la massima diligenza e perizia quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 16. (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia). [1]
[1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della
2. I dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2002.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa corrente di cui al comma 1.
4. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile].
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 17. (Norme di ripianamento dei disavanzi sanitari).
1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 16 della
2. Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di cui all'articolo 2 della
Art. 18. (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione).
1. La Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai mercati finanziari mediante forme di indebitamento al fine di reperire fondi da destinare alla ricapitalizzazione mediante aumento del fondo di dotazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un importo massimo pari a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle erogazioni da parte dello Stato ai sensi del
2. Le operazioni per l'acquisizione dei fondi finalizzati alla spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.
4. In relazione alle emissioni obbligazionarie di cui al comma 2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui accantonare alle scadenze previste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio.
4 bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in Bari [2].
Art. 19. (Aziende ospedaliere - universitarie).
1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. d), della
Art. 20. (Norme integrative dell'articolo 11 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 21. (Endoprotesi).
1. La deliberazione di Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione di endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle seguenti modalità:
a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda USL, al momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi dell'articolo 8 octies del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, ad adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n.28.
Art. 22. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. [4].
Art. 23. (Anticipazioni agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici).
1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall'avvenuto accredito da parte della Regione.
Art. 24. (Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale).
1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione, con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia, radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
2. I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e finanziari imposti dall'articolo 8 della
3. Per la realizzazione sull'intero territorio regionale del sistema di urgenza - emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono, altresì, autorizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale a tal fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della programmazione regionale, attuativa della
5. In caso di esito positivo della verifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, da parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza dell'incarico loro conferito, l'Azienda è autorizzata a prorogare il contratto in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della programmazione regionale attuativa della
6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 15 quinquies, comma 7, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni. In caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data dal 1° gennaio 2001.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 23 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 25. (Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave).
1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. "Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave - articolo 39, comma 2, lett. l) bis e l) ter,
Art. 26. (Centri di accoglienza).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
(Omissis).
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 27. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli Organi politici).
1. Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.
2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre, riconosciuto l'utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è riconosciuto un ulteriore buono pasto.
3. Gli economi cassieri competenti provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque, nel territorio regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.
6. Le disposizioni, contenute in norme regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 30 aprile 2003 [5].
Art. 28. (Incentivazione all'esodo del personale).
1. Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all'Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003 [6].
3. L'indennità supplementare, così come determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003.
4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all'accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 12 aprile 2001 "Criteri generali per la risoluzione consensuale", intendendosi sostituita l'età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle scadenze previste dal comma 3.
4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici, l’interessato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione rispetto alla data del 1° settembre 2005 [7].
5. [Ai fini del calcolo delle predette indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina prevista dalla citata
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.
7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l'applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° gennaio 2004. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio [9].
8. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura non inferiore al 50 per cento.
9. Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n.14, tuttora in servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.
Art. 29. (Limiti di età per il mantenimento in servizio). [10]
[1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli appartenenti all'area della dirigenza, non si applica l'articolo 16 del
2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione comunque maturati.]
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA.
UFFICIO STRALCIO EX ERSAP
Art. 30. (Integrazione dell'articolo 45 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della l.r.14/2001 è inserito il seguente:
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 45 della
(Omissis).
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 31. (Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a.).
1. E' autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a..
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'istituzione, con la presente legge, di specifico stanziamento di pari importo sull'apposita unità previsionale di base.
Art. 32. (Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n.13). [11]
Art. 33. (Contratti di servizio "ponte"). [12]
Art. 34. (Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico).
1. L'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato, per tutte le mansioni, dalle norme emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il decreto 23 febbraio 1999, n. 88.
Art.35. (Modifica articolo 8
CAPO VI
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 36. (Attuazione della
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n.23, è finanziata con le entrate rivenienti dal fondo unico regionale ai sensi del
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione all'attuazione di quanto disciplinato dal comma 1.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E CACCIA
Art. 37. (Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della
1. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 29 della l.r.14/2001 e del relativo
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del
b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista.
Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della
3. L'articolo 12 del
Art. 38. (Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della
(Omissis).
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della
(Omissis).
Art.39. (Modifica articoli 6 e 9
1. Il comma 12 dell'articolo 6 della
(Omissis).
2. Il comma 6 dell'articolo 29 della
(Omissis).
CAPO VIII
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO
Art. 40. (Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi).
1. Per il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico produttivo e le aree di crisi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti.
2 bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle risorse destinate al Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo [15].
3. Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati dell'attività del Comitato di cui al comma 1.
Art. 41. (Modificazioni alla
1. Dopo l'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 42. (Modifica articolo 6
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 43. (Modifica all'articolo 5 della
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della
CAPO X
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI
Art. 44. (Contributo straordinario enti fieristici).
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di Francavilla Fontana, di cui all'articolo 39 della
a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 45. (Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi).
1. I proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del
2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente priorità, nell'ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali connesse.
3. I proventi di cui all’aliquota già destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del
Art. 46. (Modifica all'articolo 5 e alla scheda D5 della
1. Dopo il punto D4 dell'articolo 5 della
(Omissis).
2. Nell'elenco delle schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l..r. 19/1997, dopo la scheda D4 è inserita la "Scheda D5" così formulata:
(Omissis).
Art. 47. (Modifiche alla
1. Fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della
a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "dello stesso" sono aggiunte le seguenti:
(Omissis);
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
d) All'articolo 16 le parole da "un unico" fino alle parole "primo affidamento della gestione del SII" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
CAPO XII
DISPOSIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 48. (Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del
2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.
2 bis. In base al comma 299 dell’articolo 1 della
CAPO XIII
DISPOSIZIONE IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 49. (Edilizia residenziale pubblica).
1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si intendono sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
CAPO XIV
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 50. (Modifica alle leggi regionali 12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000).
1. L'articolo 28 della
(Omissis).
CAPO XV
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 51. (Modifiche e integrazioni all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della
(Omissis).
CAPO XVI
DISPOSIZIONE IN MATERIA COMUNITARIA
Art. 52. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 5 dell'articolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'UE) della
[1] Articolo abrogato dall’art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 3 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall’art. 16 della
[5] Comma così modificato dall’art. 26 della
[6] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 63 della
[7] Comma inserito dall’art. 74 della
[8] Comma abrogato dall’art. 58 della
[9] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 63 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 2 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[15] Comma inserito dall'art. 14 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 13 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della