§ V.5.68 - L.R. 10 ottobre 2003, n. 23.
Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:10/10/2003
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica).
Art. 2.      1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo [...]


§ V.5.68 - L.R. 10 ottobre 2003, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale.

(B.U. 14 ottobre 2003, n. 116).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [1]

     1. A decorrere dall’ esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a:

     a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi [2];

     b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

     c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.

     2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica.

     3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo stesso articolo viene applicato quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Lettera così modificata dall’art. 41 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.