§ 1.6.E56 - Regolamento 22 settembre 1966, n. 136.
Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/09/1966
Numero:136


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 20 bis. 
Art. 20 ter. 
Art. 20 quater. 
Art. 20 quinquies. 
Art. 21      Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi
Art. 22. 
Art. 23.      I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità
Art. 24. 
Art. 24 bis. 
Art. 25.      Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un [...]
Art. 26.      1. Un organismo d'intervento acquista dal 1° novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1° agosto al 30 aprile, alle [...]
Art. 27.      1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione [...]
Art. 27 bis. 
Art. 28. 
Art. 29.      Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi [...]
Art. 30.      Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di maggiorare i prezzi degli oli vegetali diversi [...]
Art. 31.      Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio
Art. 32.      Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo [...]
Art. 33.      Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1
Art. 34.      Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo [...]
Art. 35. 
Art. 35 bis. 
Art. 36.      Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo [...]
Art. 36 bis. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.      Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 40.      Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto [...]
Art. 41.      1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui [...]
Art. 42.      Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 42 bis. 
Art. 42 ter. 
Art. 43.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.E56 - Regolamento 22 settembre 1966, n. 136. [1]

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

(G.U.C.E. 30 settembre 1966, n. L 172).

 

Art. 1. [2]

     1. E' istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini.

     2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: [3]

 

   Codice NC                 Designazione delle merci

 

a) 1201 00 90    Fave di soia, anche frantumate, diverse da

                  quelle destinate alla semina

1201 10 90       Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con

                  guscio, diverse da quelle destinate alla

                  semina

1202 20 00       Arachidi non tostate né altrimenti cotte,

                  sgusciate anche frantumate, diverse da quelle

                  destinate alla semina

1203 00 90       Copra

1204 00 90       Semi di lino, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1205 00 90       Semi di ravizzone o di colza, anche

                  frantumati, diversi da quelli destinati alla

                  semina

1206 00 90       Semi di girasole, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 10 90       Noci e mandorle di palmisti, anche frantumate,

                  diverse da quelle destinate alla semina

1207 20 90       Semi di cotone, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 30 90       Semi di ricino, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 40 90       Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 50 90       Semi di senapa, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 60 90       Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 91 90       Semi di papavero nero o bianco, anche

                  frantumati, diversi da quelli destinati alla

                  semina

1207 92 90       Semi di karité, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 99 91       Semi di canapa, anche frantumati, diversi da

                  quelli destinati alla semina

1207 99 99       Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati,

                  diversi da quelli destinati alla semina

 

b) 12.08         Farine di semi e di frutti oleosi, diverse

                  dalla farina di senapa

1504             Grassi e oli e loro frazioni, di pesci e di

                  mammiferi marini, anche raffinati, ma non

                  modificati chimicamente

1507             Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati,

                  ma non modificati chimicamente

1508             Olio di arachide e sue frazioni, anche

                  raffinati, ma non modificati chimicamente

1511             Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati,

                  ma non modificati chimicamente

1512             Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro

                  frazioni, anche raffinati, ma non modificati

                  chimicamente

1513             Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di

                  babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma

                  non modificati chimicamente

1514             Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro

                  frazioni, anche raffinati, ma non modificati

                  chimicamente

 

ex 1515          Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio

                  di jojoba: 1515 60) e loro frazioni, anche

                  raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516          Grassi e oli vegetali e loro frazioni,

                  parzialmente o totalmente idrogenati,

                  interesterificati, riesterificati o

                  elaidinazzati, anche raffinati, ma non

                  altrimenti preparati (esclusi gli oli di

                  ricinoidrogenati, detti "opalwax": 1516 20 10)

ex 1517          Margarina; miscele o preparazioni alimentari

                  di grassi o di oli di questo capitolo, diversi

                  dai grassi e dagli oli alimentari e loro

                  frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci

                  1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31       Oli vegetali fissi fluidi, semplicemente

                  miscelati, destinati ad usi tecnici od

                  industriali diversi dalla fabbricazione di

                  prodotti per l'alimentazione umana

1522 00 91       Morchie o fecce d'olio, paste di

                  saponificazioni (soap stocks) provenienti dal

                  trattamento delle sostanze grasse o delle cere

                  animali o vegetali, escluse quelle contenenti

                  olio aventi le caratteristiche dell'olio

                  d'oliva

1522 00 99       Altri residui provenienti dal trattamento

                  delle sostanze grasse o delle cere animali o

                  vegetali, escluse quelle contenenti olio

                  avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

2304 00 00       Panelli e altri residui solidi, anche macinati

                  o agglomerati in forma di pellets,

                  dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00       Panelli e altri residui solidi, anche macinati

                  o agglomerati in forma di pellets,

                  dell'estrazione dell'olio di arachide

ex 2306          Panelli e altri residui solidi, anche macinati

                  o agglomerati in forma di pellets,

                  dell'estrazione di grassi od oli vegetali,

                  diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ed

                  esclusi quelli delle sanse di olive e gli altri

                  residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

                  della sottovoce 2306 90

 

c) 1509          Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati,

                  ma non modificati chimicamente

1510 00          Altri oli e loro frazioni, ottenuti

                  esclusivamente dalle olive, anche raffinati,

                  ma non modificati chimicamente e miscele di

                  tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni

                  della voce 1509

 

d) 0709 90 31    Olive fresche o refrigerate destinate ad usi

                  diversi dalla produzione di olio

0709 90 39       Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10       Olive, anche cotte in acqua o al vapore,

                  congelate

 

0711 20          Olive temporaneamente conservate (per esempio

                  mediante anidride solforosa o in acqua salata,

                  solforata o addizionata di altre sostanze atte

                  ad assicurarne temporaneamente la

                  conservazione), ma non atte per l'alimentazione

                  come tali

ex 0712 90 90    Olive secche, anche tagliate in pezzi o a

                  fette oppure tritate o polverizzate, ma non

                  altrimenti preparate

ex 2001 90 90    Olive preparate o conservate nell'aceto o

                  nell'acido acetico

ex 2004 90 30    Olive preparate o conservate ma non nell'aceto

                  o nell'acido acetico, congelate

2005 70 00       Olive preparate o conservate ma non nell'aceto

                  o nell'acido acetico, non congelate

 

e) 1522 00 31    Residui provenienti dal trattamento delle

1522 00 39       sostanze grasse o delle cere animali o

                  vegetali, contenenti olio avente le

                  caratteristiche dell'olio d'oliva

2306 90 11       Sanse di olive ed altri residui

2306 90 19       dell'estrazione dell'olio d'oliva

 

TITOLO I [4]

Regime degli scambi

 

     Art. 2. [5]

     1. Le importazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e di prodotti dei codici NC 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione. Le esportazioni di olio di oliva fuori della Comunità sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Le esportazioni fuori della Comunità di altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'esportazione.

     Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3.

     Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 2 bis. [6]

     1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune [7].

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio d'oliva nella Comunità superi in modo significativo il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo, per un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire l'approvvigionamento di olio d'oliva in misura adeguata al mercato della Comunità mediante l'importazione di questo prodotto da paesi terzi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38,

     - sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,

     - aprire un contingente di importazione di olio d'oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune e determinarne le modalità di gestione.

     Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può comunque superare la data di conclusione della campagna in questione [8].

 

     Art. 2 ter. [9]

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

     I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

     3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

     I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario per il prodotto.

     4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità comportano in particolare:

     a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 3. [10]

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di olio di oliva e di semi di ravizzone e di colza raccolti nella Comunità, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

     2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, si adotta il metodo beta

     a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

     b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

     c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

     Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. Per quanto riguarda l'olio di oliva, la restituzione può inoltre essere fissata a livelli diversi a seconda della qualità e della presentazione quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

     Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

     Per l'olio d'oliva tale fissazione può aver luogo in particolare:

     a) periodicamente,

     b) mediante gara se la situazione del mercato lo giustifica.

     Per l'olio d'oliva la gara può essere limitata a taluni paesi di destinazione, taluni quantitativi e qualità e presentazioni. Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'ammontare della restituzione è fissato almeno una volta al mese. In caso di necessità, le restituzioni possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     4. Le restituzioni per l'olio di oliva sono fissate prendendo in considerazione:

     a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

     - sul mercato della Comunità, dei prezzi dell'olio di oliva e delle disponibilità;

     - nel commercio internazionale, dei prezzi dell'olio di oliva;

     b) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

     Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consenta di determinare il corso più favorevole dell'olio di oliva, si può tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e della differenza constatata durante un periodo rappresentativo tra tale prezzo e quello dell'olio di oliva.

     L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza esistente tra il prezzo dell'olio di oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese di esportazione dei prodotti su quest'ultimo mercato.

     5. Le restituzioni per i semi di ravizzone e di colza sono fissate prendendo in considerazione:

     a) i prezzi praticati nella Comunità sui vari mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione nonché il livello dei prezzi di mercato, nella Comunità, dei semi di ravizzone e di colza e le prospettive di evoluzione di tali prezzi;

     b) la situazione nella Comunità delle disponibilità di tali prodotti rispetto alla domanda;

     c) i corsi più favorevoli constatati sui vari mercati dei paesi terzi importatori;

     d) le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; e) l'aspetto economico delle esportazioni previste; f) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

     6. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

     7. L'importo della restituzione all'esportazione dell'olio di oliva e dei semi di ravizzone e di colza è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data

     a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso,

     b) alla destinazione reale se diverse dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

     Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

     8. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per l'olio di oliva e i semi di ravizzone e di colza che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

     9. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Tenuto conto del rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, la fine di un periodo di riferimento lascia impregiudicata la validità dei titoli di esportazione.

     10. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione delle quantità esportabili non attribuite o non utilizzate, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 3 bis. [11]

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 3 ter. [12]

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa. 4. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

 

TITOLO II [13]

Olio d'oliva

 

     Art. 4. [14]

     1. E' istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione. Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all'ingrosso per l'olio d'oliva vergine corrente avente acidità libera espressa in acido oleico pari a 3,3 g per 100 g.

     2. Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004 il prezzo indicativo alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77 ecu/100 kg [15].

     3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di

commercializzazione dell'olio d'oliva ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

 

     Art. 5. [16]

     1. E' istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è diretto a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.

     L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto.

     Ferme restando le varie riduzioni della normativa comunitaria, l'aiuto deve essere versato integralmente agli oleicoltori.

     2. A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 1322,5 EUR/tonnellata. [17]

     3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1 783 811 tonnellate per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente:

     — Grecia: 419 529 tonnellate

     — Spagna: 760 027 tonnellate

     — Francia: 3 297 tonnellate

     — Italia: 543 164 tonnellate

     — Cipro: 6 000 tonnellate

     — Portogallo: 51 244 tonnellate

     — Slovenia: 400 tonnellate

     — Malta: 150 tonnellate

     I quantitativi nazionali garantiti stabiliti per Cipro e Malta sono provvisori.

     Tali cifre saranno rivedute nel 2005 dopo l'introduzione del Sistema di informazione geografica (GIS). Qualora la produzione ammissibile sia diversa dal quantitativo fissato, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di adeguare di conseguenza i quantitativi nazionali garantiti. [18]

     4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva. In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola.

     5. Se per una campagna di commercializzazione la produzione effettiva di uno Stato membro è inferiore al suo QNG:

     a) il 20% della differenza è ripartito tra gli Stati membri che hanno superato il rispettivo QNG nella stessa campagna; la ripartizione è effettuata proporzionalmente ai QNG degli Stati beneficiari; e

     b) l'80% della differenza viene aggiunto unicamente per la campagna successiva al QNG dello Stato membro in questione.

     I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.

     6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del paragrafo 5. Negli altri Stati membri, l'importo unitario dell'aiuto concesso è pari all'importo di cui al paragrafo 2, corretto mediante applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessato, eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per la produzione effettiva alla quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

     7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate, per ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione [19]

     8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro unioni riconosciute possono essere associate ai lavori destinati a determinare la produzione effettiva di cui al paragrafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese di cui al paragrafo 7.

     9. Una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori è destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.

     Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004, la percentuale di cui al primo comma è fissata all'1,4 % dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori di olio d'oliva e di olive da tavola [20].

     10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. 11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

          Art. 5 bis. [21]

 

     Art. 6. [22]

     Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

 

          Art. 7. [23]

 

     Art. 8. [24]

 

     Art. 9. [25]

 

     Art. 10. [26]

 

     Art. 11. [27]

 

     Art. 11 bis. [28]

     Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza, le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto di cui all'articolo 5. Nel caso un'infrazione venga segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, gli Stati membri decidono in merito alle iniziative da adottare nei dodici mesi successivi alla segnalazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma subito dopo averle adottate.

 

          Art. 12. [29]

 

     Art. 12 bis. [30]

     Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97.

     Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d'intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

     L'importo dell'aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell'ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L'aiuto può essere concesso mediante gara.

 

     Art. 13. [31]

     Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d'oliva; secondo la stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta.

 

          Art. 14. [32]

 

     Art. 15. [33]

 

     Art. 16. [34]

 

     Art. 17. [35]

 

     Art. 18. [36]

 

     Art. 19. [37]

 

          Art. 20. [38]

     1. All'atto dell'esportazione di olio di oliva verso i paesi terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari alla differenza tra questi prezzi.

     2. [39].

     3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 20 bis. [40]

     1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di restituzione alla produzione.

     2. L'importo della restituzione è fissato in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in considerazione:

     - l'onere all'importazione applicabile all'olio di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento;

     - gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni all'esportazione applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento [41].

     3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza tra tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.

     4. [42].

     5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.

     6. La restituzione alla produzione è fissata ogni due mesi dalla Commissione.

     7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 20 ter. [43]

 

     Art. 20 quater. [44]

     1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

     a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di olivicoltori;

     b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei propri soci;

     c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:

     - essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;

     - essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;

     d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;

     e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;

     f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;

     g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere:

     - dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

     - a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un anno prima.

     2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

     a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1;

     b) essere in grado di coordinare e verificare l'attività delle organizzazioni che le compongono;

     c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori aderenti alle organizzazioni;

     d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla lettera c);

     e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato;

     f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino possano recedere:

     - dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

     - a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima.

     3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano più soddisfatte.

     4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 38.

 

     Art. 20 quinquies. [45]

     1. Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 20 quater.

     A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata allo 0,8% [46].

     2. Dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte di un'unione, lo Stato membro interessato è autorizzato a versare a tale unione un anticipo da stabilirsi sull'importo dell'aiuto.

     3. [47].

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

TITOLO III

Altri oli vegetali e semi oleosi prodotti nella Comunità

 

     Art. 21

     Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi:

     - semi di colza e di ravizzone,

     - semi di girasole.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.

 

     Art. 22. [48]

     1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme oleoso.

     2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.

     3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di

commercializzazione:

     - inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno per i semi di colza e di ravizzone;

     - inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio per i semi di girasole [49].

     4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono.

 

     Art. 23.

     I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

 

     Art. 24. [50]

     1. Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo:

     - un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,

     - un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione. I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.

     2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 24 bis. [51]

     1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato "doppio zero", il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati di un premio [52].

     2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi "doppio zero".

     Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura.

     3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati "doppio zero" sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

 

     Art. 25.

     Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole, di un importo identico per questi tre prezzi. Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenuto conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità [53].

 

     Art. 26.

     1. Un organismo d'intervento acquista dal 1° novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1° agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94% del prezzo d'intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e adeguato dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.

     Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni. Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore [54].

     2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati [55].

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 27.

     1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi.

     L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24 bis [56].

     2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una indennità di pronta commercializzazione.

     3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce:

     a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;

     b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale;

     c) le modalità di controllo del diritto all'integrazione; questo controllo può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;

     d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione;

     e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

     4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

 

     Art. 27 bis. [57]

     1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione, e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, nonché per i semi di girasole prodotti nella Comunità.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consiglio ragguaglia i quantitativi massimi garantiti a quelli vigenti nella campagna 1990/1991 [58].

     2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.

     3. Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata prima della fine del mese di ottobre, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto per detta campagna è ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento. Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.

In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [59].

     3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca [60].

     4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.

     5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.

     6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

 

     Art. 28. [61]

 

     Art. 29.

     Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

 

     Art. 30.

     Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di maggiorare i prezzi degli oli vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.

 

     Art. 31.

     Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio.

 

     Art. 32.

     Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione del presente regolamento.

Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione del presente regolamento e, al massimo, nella misura necessaria per mantenere tale sostegno. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 33.

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 34.

     Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.

 

     Art. 35. [62]

     1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.

     2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.

     3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare:

     - per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'olive riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;

     - per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio d'oliva puro".

     4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.

     5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3. Tale proroga non può eccedere i due anni.

 

     Art. 35 bis. [63]

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione. Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.

     2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente paragrafo.

     3. Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico- chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all'articolo 1. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.

 

     Art. 36.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

 

     Art. 36 bis. [64]

     1. L'olio d'oliva consegnato ai fini dell'aiuto alimentare è acquistato sul mercato della Comunità o proviene dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento. Gli oli vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), consegnati ai fini dell'aiuto alimentare, sono acquistati sul mercato della Comunità.

     2. Tuttavia, in caso d'urgenza o d'indisponibilità sul mercato comunitario, i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere acquistati in un paese in via di sviluppo.

     3. I criteri di mobilitazione dei prodotti, in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi di intervento, sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     4. Le modalità di mobilitazione e di fornitura dei prodotti consegnati ai fini dell'aiuto alimentare vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

 

     Art. 37. [65]

 

     Art. 38. [66]

     1. La Commissione è assistita da un "comitato di gestione per i grassi" (in appresso denominato "il Comitato").

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 39.

     Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 40.

     Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 38.

 

     Art. 41.

     1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'applicazione del presente regolamento.

     2. Gli ammontari di compensazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 6, sono considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

     Art. 42.

     Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

 

          Art. 42 bis. [67]

 

     Art. 42 ter. [68]

     1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare le misure particolari da adottare eventualmente per le olive da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04 B, ex 20.01 C e ex 20.02 F.

     2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1985 le misure particolari di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 43.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     E' applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d), ed e), a decorrere dal 1° novembre 1966 e agli altri prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° luglio 1967.

     Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al regime previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del regolamento a decorrere dalle date previste debba incontrare, per taluni prodotti, notevoli difficoltà, dette disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. La loro validità è limitata al primo anno d'applicazione del presente regolamento a ciascun prodotto.

 

Allegato [69]

DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI

OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35

 

     1. OLI DI OLIVA VERGINI

     Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

     Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

     a) Olio extra vergine di oliva

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

     b) Olio di oliva vergine

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

     c) Olio di oliva lampante

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

     Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     3. OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

     Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

     Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

     Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

     Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 865/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78.

[3] Paragrafo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3994/87.

[4] Titolo così da ultimo sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[5] Articolo così da ultimo sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[6] Articolo aggiunto dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1581/96.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1581/96 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[9] Articolo aggiunto dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[10] Articolo così da ultimo sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[11] Articolo aggiunto dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[12] Articolo aggiunto dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[13] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78.

[14] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 nel testo stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004.

[17] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001 e così sostituito dall’art. 21 del regolamento (CE) n. 865/2004.

[18] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[19] Per una limitazione all’applicazione del presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1878/2004.

[20] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[22] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[25] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87.

[27] Articolo abrogato dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98 ed abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 nel testo stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3179/93, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98 ed abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 nel testo stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004.

[31] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78 ed abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 nel testo stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004.

[32] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[33] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[34] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[35] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[36] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[37] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[38] Articolo così da ultimo sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[39] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78, sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94 ed abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 nel testo stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004.

[41] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1581/96 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[42] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[43] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78 ed abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78 e così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1413/82.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1562/78 e così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1413/82.

[46] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2260/84 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 21 del regolamento (CE) n. 865/2004.

[47] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98.

[48] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1585/80.

[49] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1413/82.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1585/80.

[51] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1413/82 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1454/86.

[52] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1225/89.

[53] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1225/89.

[54] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1454/86, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2210/88 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1225/89.

[55] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2210/88.

[56] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1454/86.

[57] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1454/86 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87.

[58] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1098/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1720/91.

[59] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1098/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1720/91.

[60] Paragrafo aggiunto dall'allegato IV al regolamento (CEE) n. 3577/90.

[61] Articolo abrogato dall'allegato V al regolamento (CE) n. 3290/94.

[62] Articolo già sostituito dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2146/68 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87.

[63] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87.

[64] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1556/84.

[65] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

[66] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2001.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2146/68, sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1562/78 e modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2260/84. Modifica l'allegato "tariffa doganale comune" del regolamento (CEE) n. 950/68.

[68] Articolo inserito dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

[69] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1915/87 e dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 356/92, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1638/98 e così ulteriormente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1513/2001, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2003, tranne il punto 4 che si applica a decorrere dal 1° novembre 2001.