Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/03/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario). |
Art. 2. (Spesa a carattere pluriennale). |
Art. 3. (Patto di stabilità interno). |
Art. 4. (Estensione patto di stabilità interno agli enti strumentali). |
Art. 5. (Addizionale Irpef regionale. Riduzione). |
Art. 6. (Acquisto di beni e servizi). |
Art. 7. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili). |
Art. 8. (CNOS - Polivalente di Lecce. Riconoscimento costi). |
Art. 9. (Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). |
Art. 10. (Agevolazioni ai Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002). |
Art. 11. (Piano parcheggi). |
Art. 12. (Utilizzo economie legge regionale 26 novembre 1979, n. 72). |
Art. 13. (Fondo per la minore produzione dei rifiuti). |
Art. 14. (Indennità risarcitoria per danni ambientali). |
Art. 15. (Contributo straordinario agli enti fieristici). |
Art. 16. (Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione). |
Art. 18. (Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20). |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14). |
Art. 20. (Sostegno alla cooperazione). |
Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27). |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 20/1999). |
Art. 23. (Alienazione alloggi degli Istituti autonomi case popolari). |
Art. 24. (Risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi |
Art. 25. (Utilizzo carburanti alternativi). |
Art. 26. (Intensificazioni programmi di esercizio TPRL). |
Art. 27. (Modifica alla l.r. 18/2002). |
Art. 28. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari). |
Art. 29. (Spesa di investimento nella sanità). |
Art. 30. (Disciplina contrattuale con le strutture sanitarie). |
Art. 31. (Termine di decorrenza delle riduzioni sui DRGs a più alto rischio di inappropriatezza). |
Art. 32. (Obblighi informativi, monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie). |
Art. 33. (Riduzione delle liste di attesa). |
Art. 34. (Modelli organizzativi delle strutture sanitarie e dotazioni organiche). |
Art. 35. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 28/2000). |
Art. 36. (Rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). |
Art. 37. (Disposizioni procedurali per le gare di appalto nelle aziende sanitarie). |
Art. 38. (Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie). |
Art. 39. (Norma transitoria in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). |
Art. 40. (Costituzione del Fondo regionale di riequilibrio per l'applicazione degli istituti retributivi accessori del personale dipendente dal Servizio sanitario regionale). |
Art. 41. (Attuazione dell'articolo 34, comma 13, della l. 289/2002). |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6). |
Art. 43. (Modifiche alla l.r. 20/2002). |
Art. 44. (Decadenza automatica dei Direttori generali). |
Art. 45. (Esonero dall'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria). |
Art. 46. (Modalità di erogazione di medicinali). |
Art. 47. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità). |
Art. 48. (Acquisizione degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della delegazione regionale nella Capitale). |
Art. 49. (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18). |
Art. 50. (Quarto centenario della nascita di S Giuseppe da Copertino. Contributo). |
Art. 51. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici). |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3). |
§ VI.3.86 – L.R. 7 marzo 2003, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia.
(B.U. 11 marzo 2003, n. 27 suppl.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).
1. Per gli anni 2003-2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'articolo 25 della
Art. 2. (Spesa a carattere pluriennale).
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3. (Patto di stabilità interno).
1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15 della
Art. 4. (Estensione patto di stabilità interno agli enti strumentali).
1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 16 della
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'anno 2003 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di bilancio.
5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Art. 5. (Addizionale Irpef regionale. Riduzione).
1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito alle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del
Art. 6. (Acquisto di beni e servizi).
1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.
3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 7. (Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili).
1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) e all'articolo 18 della
2. Le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della
3. [Gli oneri occorrenti al trasporto dei disabili per il raggiungimento delle strutture riabilitative sono a carico dei Comuni per il 60 per cento e delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) competenti per il territorio per il restante 40 per cento] [1].
4. [I Comuni stipulano intese con le AUSL al fine di garantire la continuità e l'organizzazione del servizio, che resta formalmente in capo alle AUSL, fermo restando il rimborso a favore delle stesse degli oneri di competenza dei Comuni] [2].
5. Il comma 5 dell'articolo 10 della
"5. Ai Comuni inferiori ai ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla
6. Per l'esercizio finanziario 2003 è confermata la disposizione di cui all'articolo 25 della
7. Il fondo di euro 3.242.471,53 di cui all'articolo 70 della
8. Le risorse iscritte al capitolo 784025 del bilancio di previsione 2002 "Trasferimenti ai Comuni e Province del Fondo nazionale per le politiche sociali -
Capo II
Disposizioni in materia di formazione professionale
Art. 8. (CNOS - Polivalente di Lecce. Riconoscimento costi).
1. In relazione all'avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della
2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito di presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2003, nell'apposita unità previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 "Spese connesse al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per l'attuazione delle attività formative" con uno stanziamento di euro 516.456,90.
Capo III
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 9. (Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).
1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in 1 milione di euro dall'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), è elevato a euro 3 milioni.
2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di 2 milioni di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 "Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002".
Art. 10. (Agevolazioni ai Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002).
1. I Comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002, per i quali sia stato emesso decreto di riconoscimento dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 72, comma 2, della
Art. 11. (Piano parcheggi). [3]
1. Il contributo regionale per gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della
Capo IV
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 12. (Utilizzo economie
1. Le residue economie delle somme già erogate ai sensi della legge regionale 26 novembre 1979, n.72 (Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata dall'articolo 18 della
Art. 13. (Fondo per la minore produzione dei rifiuti).
1. Per l'anno 2003 il fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1997, n.5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per cento.
Art. 14. (Indennità risarcitoria per danni ambientali).
1. L'indennità risarcitoria per il danno arrecato all'ambiente, relativa alle opere abusive, già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico, è ridotta di due terzi rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 della
1 bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente prevista [5].
Capo V
Disposizioni in materia di fiere e mercati
Art. 15. (Contributo straordinario agli enti fieristici).
1. Per gli Enti fieristici a carattere regionale di cui all'articolo 39 della
a) per l'ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52;
b) per l'ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
Capo VI
Disposizioni in materia di agricoltura e foreste
Art. 16. (Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica). [6]
1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio bilancio prevedendo l'abbattimento del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza.
2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse unità singole e operative individuate.
3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.
4. In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo. [7]
5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno provveduto al deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi provvedano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, provvede alla nomina di un Commissario ad acta per assicurare l'adempimento.
Art. 17. (Disposizioni in materia di gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione).
1. La fruizione del patrimonio forestale della Regione Puglia è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 sono punite con adeguata sanzione amministrativa.
3. Il personale regionale in servizio presso gli Ispettorati forestali della Regione Puglia svolge funzioni di polizia amministrativa per il rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento di cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in vigore in materia forestale.
Capo VII
Disposizioni in materia di riforma fondiaria ex Ersap
Art. 18. (Modifiche agli articoli 3 e 6 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3. (Determinazioni dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976).
1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario rivalutata all'attualità e ridotta di un terzo;
b) somma corrispondente ai due terzi:
b.1. dei costi delle opere realizzate dall'Ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
b.2. dei pagamenti delle indennità miglioratarie per lodo arbitrale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all'Ente di sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.".
2. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Affrancazioni).
1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della
2. All'assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate all'attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva maggiorati degli interessi legali.".
Art. 19. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 43 della legge regionale 31 maggio 2001, n.14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, l'immobile ritorna nella disponibilità della Riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l'aggiunta degli interessi legali.
7 ter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 7, della
Capo VIII
(Disposizioni in materia di cooperazione)
Art. 20. (Sostegno alla cooperazione).
1. Agli oleifici e cantine cooperative realizzati con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle rispettive unità produttive finalizzati a realizzare economie di gestione e a migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a parziale copertura dei costi.
2. Le modalità e le misure per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 100 mila sull'unità previsionale di base 4.3.3, capitolo di nuova istituzione 114140, epigrafato "Contributi straordinari una-tantum per fusione oleifici e cantine cooperative".
Capo IX
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 21. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 33 della
"1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni.
1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.".
Art. 22. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della
"4 bis. Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 decadono dall'aver titolo all'acquisizione diretta e ai connessi benefici riportati nel comma 4.
4 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo:
a) direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall'articolo 28, comma 1, della
b) in mancanza di richieste da enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure previste dalla
4 quater. Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dall'organo competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni.".
Art. 23. (Alienazione alloggi degli Istituti autonomi case popolari).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2003, n.1 (Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica - ERP), gli Istituti autonomi case popolari (IACP) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 81, della
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 30 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Art. 24. (Risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi [10]).
1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica in stato di dissesto finanziario già riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 81, della
1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla
Capo X
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 25. (Utilizzo carburanti alternativi).
1. La Regione promuove l'utilizzo, per la produzione ed erogazione dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale (TPRL), di carburanti alternativi e a basso tasso di inquinamento e all'uopo riconosce alle imprese utilizzatrici un'integrazione dei corrispettivi contrattuali di servizio in misura pari a euro 0,001 per autobus. km.
2. All'onere finanziario derivante dal comma 1, nel limite massimo di spesa pari all'economia derivante dai ribassi delle gare da espletare ai sensi della
Art. 26. (Intensificazioni programmi di esercizio TPRL).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 16 della
2. L'onere di spesa relativo alle intensificazioni di cui al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto nell'esercizio finanziario 2000 per analoga finalità.
3. La maggiore spesa derivante dai voli elicotteristici autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti, esclusivamente a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi per avverse condizioni meteo-marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 0552018 e per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà comunque contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.
Art. 27. (Modifica alla
1. Il periodo dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della
"I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne fanno richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento".
Capo XI
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 28. (Norme di ripianamento disavanzi sanitari).
1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari dell'esercizio 2002, è stanziata nel bilancio di previsione 2003, all'unità previsionale di base 9.1.3, capitolo 771088, la somma di euro 25 milioni.
Art. 29. (Spesa di investimento nella sanità).
1. Al fine di sostenere spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2003, all'unità previsionale di base 9.1.5, capitolo 721022, la somma di euro 43 milioni.
Art. 30. (Disciplina contrattuale con le strutture sanitarie).
1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie nell'ambito della programmazione regionale e dell'organizzazione dei servizi del sistema sanitario regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex articolo 8 quater del
2. L'accreditamento transitorio di cui all'articolo 6, comma 6, della
3. A norma dell'articolo 8 quater, comma 2, del
4. A norma dell'articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d), del
5. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale, per l'anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati, anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale, dall'AUSL nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale della struttura privata interessata, con riferimento all'anno precedente.
6. Nei contratti con le strutture private, le AUSL fissano i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto previsto al comma 4, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione.
Art. 31. (Termine di decorrenza delle riduzioni sui DRGs a più alto rischio di inappropriatezza).
1. La decorrenza della riduzione delle tariffe DRG (diagnostic related group) dei ricoveri a più alto rischio di inappropriatezza di cui all'articolo 5, comma 2, della
2. Le soglie di ammissibilità individuate nella deliberazione di cui al comma 1 sono confermate per l'anno 2003 e successivamente rideterminate con periodicità annuale sulla base degli indicatori di attività disponibili.
3. In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 4, lettera c), della
Art. 32. (Obblighi informativi, monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie).
1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 è causa:
a) di decadenza per i Direttori generali delle aziende sanitarie;
b) di perdita dell'accreditamento, ovvero dell'autorizzazione, per le strutture private;
c) di riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell'inadempimento.
Art. 33. (Riduzione delle liste di attesa).
1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nei limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal documento di indirizzo economico funzionale e dalle disposizioni regionali in materia di pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche, adottano adeguate iniziative, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, dirette a favorire lo svolgimento presso gli ospedali e le strutture pubbliche degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il fine, anche mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
3. Le aziende sanitarie danno attuazione all'articolo 52, comma 4, lettera c), della
4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere a garantire il rispetto degli standards e degli impegni riportati nell'allegato b) all'accordo dell'11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi precedenti costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e precondizione per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché parametro per il riconoscimento della retribuzione di risultato e dell'incentivazione alla produttività per il personale dipendente interessato.
6. La contrattazione integrativa aziendale definisce i progetti specifici per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle liste di attesa.
Art. 34. (Modelli organizzativi delle strutture sanitarie e dotazioni organiche).
[1. L'emanazione dei criteri per l'adozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3, della
2. I Direttori generali delle aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rideterminano le dotazioni organiche provvisorie nel limite del numero dei posti coperti al 31 dicembre 2002 [15].
3. Ai fini di cui al comma 2, fermo restando i limiti e i vincoli numerici e di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge regionali, si tiene conto:
a) dei posti coperti dal personale a tempo indeterminato;
b) dei posti coperti dal personale a tempo determinato nei limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23 della
c) dei posti vacanti per i quali alla data del 31 dicembre 2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti procedure:
c.1. pubblico concorso, avviso pubblico, selezione ai sensi dell'articolo 16 della
c.2. avviso di mobilità o formale atto di copertura di posti mediante mobilità ai sensi del
c.3. riqualificazione del personale dell'area di comparto;
d) dei posti previsti per il funzionamento del servizio di emergenza-urgenza autorizzati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 2002 e non compresi nelle lettere a), b) e c).
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 5 e 6, della
5. Nell'ambito del numero complessivo dei posti di cui al comma 3 è fatta salva l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti che disciplinano il sistema di classificazione per le progressioni interne del personale del servizio sanitario regionale.
Art. 35. (Modifiche all'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
"Art. 28. (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 'Oncologico' di Bari. Disposizioni transitorie).
1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico "Ospedale Oncologico" di Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con prelevamento dal fondo sanitario regionale.".
Art. 36. (Rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).
1. Per le finalità previste dalla
2. Ai sensi dell'articolo 8, lettera f), del
3. Per le finalità previste dalla vigente legislazione, la definizione dei programmi regionali e locali di attività, mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione nell'impiego delle risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni generali delle aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti regolamentari.
4. Gli accordi con le categorie dei soggetti medici interessati per il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa programmati (budget) sono determinati nel rispetto dei principi e delle indicazioni, in materia, previsti dai vigenti regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto definito dagli accordi regionali e aziendali.
5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi obbligatori, compresi quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, dagli atti di programmazione annuale e triennale presupposti, connessi o consequenziali, ovvero da determinazioni della Giunta regionale, rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti in virtù del rapporto fiduciario in essere.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali, a seguito dei controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i Direttori generali, a pena di decadenza automatica, ed esperite le procedure di contestazione e di accertamento con le modalità previste nei regolamenti di esecuzione di cui al comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi non conformi alle norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
Art. 37. (Disposizioni procedurali per le gare di appalto nelle aziende sanitarie).
1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nello svolgimento della propria attività negoziale per l'acquisizione di beni e servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che caratterizzano le azioni e i programmi di miglioramento del servizio sanitario regionale, operano nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della
2. Per l'acquisto di beni e servizi con valore di stima, imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende e gli istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi al termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto, per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno avviate nel corso dell'anno.
3. E' fatto assoluto divieto di ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per il ricorso a procedure comunitarie nelle gare d'appalto previste dalla
Art. 38. (Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie).
1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite debitorie delle aziende sanitarie, l'Agenzia regionale sanitaria è abilitata a concludere accordi e transazioni, con singoli fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie e/o loro organismi rappresentativi appositamente delegati, finalizzati a garantire la definizione delle pendenze, ridurre gli oneri accessori e uniformare i pagamenti sul territorio regionale.
Art. 39. (Norma transitoria in attuazione della
1. Nelle more della definizione delle norme regionali di attuazione della
Art. 40. (Costituzione del Fondo regionale di riequilibrio per l'applicazione degli istituti retributivi accessori del personale dipendente dal Servizio sanitario regionale).
1. Nell'ambito delle azioni per la razionalizzazione e la qualificazione del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità negli impieghi presso tutte le aziende pubbliche del servizio, sono costituiti fondi regionali di riequilibrio per la remunerazione degli istituti accessori previsti dai vigenti contratti nazionali collettivi decentrati di lavoro, a decorrere dall'anno 2003, con utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.
Art. 41. (Attuazione dell'articolo 34, comma 13, della
1. In attuazione dell'articolo 34, comma 13, della
2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata annuale, con decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte di medici di continuità assistenziale che avranno superato il corso di formazione per l'emergenza territoriale, e potranno prevedere l'utilizzo di detto personale medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.
3. I medici impiegati a tempo determinato per assicurare la fase sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale - 118, in attività alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere ammessi in soprannumero ai corsi banditi ai sensi dell'articolo 66 del
4. Nell'attuale fase sperimentale di attivazione del servizio di emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi provvisori conferiti ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del
Art. 42. (Modifiche alla
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della
2. Il personale, le dotazioni strumentali e le funzioni dei servizi impiantistico-antinfortunistici delle AUSL titolari della gestione dei presidi multizonali di prevenzione sono assegnati alle rispettive articolazioni dell'ARPA.
Art. 43. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. All’articolo 11 della
“3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell’effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall’articolo 2 della
3 ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all’articolo 206 del
3 quater. L’autorità di cui all’articolo 206, comma 1, del
3. Per l'attuazione del comma 2 del presente articolo:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia [17];
b) con il decreto di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire l'uniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione coatta amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da tre componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al comma 3 [18];
c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del
d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra [20];
e) il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, con proprio decreto, può avocare a sé le gestioni liquidatorie e istituire specifica struttura di progetto, con oneri di funzionamento a carico delle stesse, a cui affidare il compito speciale di coordinare e attuare tutte le operazioni di liquidazione, nonché ogni altra azione di gestione, transazione, riparto, non ammissione, recupero, escussione, senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o necessaria per la tutela della finanza pubblica e dei superiori interessi della collettività. Per tali finalità il Presidente della Giunta regionale può chiedere la collaborazione e azionare, a norma di legge, le competenti istituzioni della pubblica amministrazione, nonché, per la riscossione dei crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni;
e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3 bis dell’articolo 11 della
3 bis. Ai Direttori generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato in euro 8 mila [22].
Art. 44. (Decadenza automatica dei Direttori generali).
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della
Art. 45. (Esonero dall'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria).
1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della
2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.
Art. 46. (Modalità di erogazione di medicinali).
1. Entro il 31 agosto 2003 la Regione Puglia, acquisiti i dati di spesa farmaceutica pubblica relativi al primo semestre, sentite le associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, potrà confermare l'attivazione delle forme di distribuzione di cui all'articolo 8, comma 2, del
Capo XII
Disposizioni varie
Art. 47. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità).
1. In applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 74, comma 1, della
Art. 48. (Acquisizione degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della delegazione regionale nella Capitale).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 22 della
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo fino a un massimo di 80,5 milioni di euro, per un periodo di ammortamento massimo di venti anni, per l'acquisto e l'esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
4. Al conseguente onere relativo agli anni 2003 e successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.
Art. 49. (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo.
1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3 della
Art. 50. (Quarto centenario della nascita di S Giuseppe da Copertino. Contributo).
1. In occasione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino, è erogato un contributo di euro 150 mila in favore del Comune di Copertino per le opere infrastrutturali e di euro 50 mila in favore del Comitato promotore per le attività celebrative.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per euro 150 mila, sul capitolo 522090 dell'unità previsionale di base 8.4.4 e, per euro 50 mila, sull'unità previsionale di base 1.2.1, capitolo di nuova istituzione 1262, epigrafato "Contributo straordinario al Comitato promotore per la celebrazione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino".
Art. 51. (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici). [23]
[1. Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, per ogni giornata d'effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. E' altresì corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 20,00 [24].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo di cento giorni per anno.
3. Gli Economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e il Comune sede di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
6. L'articolo 27 della
Art. 52. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della
"5 bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la Regione, a essi compete un'indennità pari a quella spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la direzione dell'Ufficio da cui è distaccato.
5 ter. La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo.".
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della
"4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabilità dell'ufficio a un'unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria D o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione previsti per l'accesso dall'esterno.".
Capo XIII
Modifiche al trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri regionali
Artt. 53. – 61. [25]
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI.
IN MILIONI DI EURO |
|||
SETTORI DI INTERVENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
RAGIONERIA (Mutui) |
265,40 |
297,63 |
296,95 |
RAGIONERIA RUOLI DI S.F. |
15,93 |
14,00 |
12,00 |
EDILIZIA RESIDENZIALE |
17,90 |
12,00 |
8,00 |
Totale |
299,23 |
323,63 |
316,95 |
[1] Comma abrogato dall'art. 46 della
[2] Comma abrogato dall'art. 46 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 16 della
[4] Comma così modificato dall'art. 25 della
[5] Comma inserito dall'art. 25 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 2006, n. 234, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002.
[8] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[10] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2014, n. 48. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2016, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2005, n. 111 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.
[14] Comma abrogato dall’art. 28 della
[15] Comma così modificato dall’art. 28 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 32 della
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2007, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[18] La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2007, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[19] Lettera così sostituita dall’art. 32 della
[20] Lettera così sostituita dall’art. 32 della
[21] Lettera aggiunta dall’art. 32 della
[22] Comma aggiunto dall’art. 32 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[24] Comma così modificato dall’art. 75 della
[25] Articoli abrogati dall’art. 17 della