Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/12/2000 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa). |
Art. 4. (Istituzione dell'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles). |
Art. 5. (Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n. 18). |
Art. 6. (Integrazione articolo 13 l.r. 9/2000). |
Art. 7. (Mutui e prestiti regionali). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti). |
Art. 9. (Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) - SpA). |
Art. 10. (Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale giacenti al 31 dicembre 1998). |
Art. 11. (Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi all'annualità 1999). |
Art. 12. (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità). |
Art. 13. (Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di lavori pubblici). |
Art. 15. (Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica di Puglia). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale). |
Art. 17. (Integrazione alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del patrimonio regionale). |
Art. 18. (Modifica alla l.r. 9/2000). |
Art. 19. (Disposizioni all'Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria). |
Art. 21. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria). |
Art. 22. (Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta). |
Art. 23. (Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie). |
Art. 24. (Vincoli finanziari per i Direttori generali). |
Art. 25. (Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati). |
Art. 26. (Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16). |
Art. 27. (Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d.lgs.. 229/1999). |
Art. 28. (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 'Oncologico' di Bari. Disposizioni transitorie). |
Art. 29. (Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n. 25). |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22). |
Art. 31. (Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case popolari - IACP). |
Art. 32. (Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica). |
Art. 33. (Comitato tecnico consultivo - legge regionale 4 luglio 1997, n. 18). |
Art. 34. (Modifica all'articolo 36, comma 1, della l.r. 9/2000). |
§ VI.3.72 - L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.
(B.U. 22 dicembre 2000, n. 152 – Suppl.).
TITOLO I
NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2000
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000, approvato con
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per l'entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla
Art. 4. (Istituzione dell'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles).
1. E' costituito l'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles.
2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità, di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C e uno alla categoria B [1].
3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta un'indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.
Art. 5. (Abrogazione articolo 95
1. Le procedure di cui all'articolo 95 della
Art. 6. (Integrazione articolo 13
Art. 7. (Mutui e prestiti regionali).
1. Il Tesoriere regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66 della
2. Il Tesoriere è autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore degli enti creditizi incaricati dei servizio del prestito.
3. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione contabile.
Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti).
1. [3].
2. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l'anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.
3. [4].
4. [5].
5. [6].
6. (Rinviato).
7. La gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di auotoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto, presso l’Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che provvede alle necessarie istruttorie in autonomia funzionale e organizzativa e richiedendo per il tramite del Settore di appartenenza, ove necessario, il parere dell’Avvocatura regionale sulle proposte di transazione [7].
8. [8].
9. L'articolo 58 della
10. [9].
11. [10].
12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell'articolo 36 della
13. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo 552036.
Art. 9. (Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) - SpA).
1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP - SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi 824 milioni.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale avente ad oggetto: "Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione 2000)".
Art. 10. (Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale giacenti al 31 dicembre 1998).
1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del
2. I fondi di cui al comma 1 sono, all'atto del trasferimento, portati a incremento degli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo l'articolazione di seguito riportata:
a) quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad oggetto "Annualità" in conto interessi concessi con leggi regionali sulla casa;
b) quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad oggetto "Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari";
c) quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad oggetto "Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa - anno corrente
3. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e infrastrutturale previsti dai "Protocolli di intesa" già stipulati con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10 gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU, sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio 1992- 95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità finanziarie nel settore della edilizia residenziale pubblica.
Art. 11. (Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi all'annualità 1999).
1. I fondi erogati dallo Stato per l'edilizia convenzionata agevolata ai sensi delle leggi 457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente l'ammontare dei contributi statali necessari al pagamento dell'annualità maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità maturate a favore degli istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al 1998 e, per l'eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata 2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037 quale maggiore stanziamento.
Art. 12. (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità). [11]
[1. Ai componenti le commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 5 della
Art. 13. (Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla
1. [12].
2. I Consorzi SISRI provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni dall'avvenuto previsto rimborso da parte dell'erario.
3. La presente legge ha effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia, compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore.
4. A garanzia della restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi SISRI prestano apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all'atto delle restituzioni delle somme stesse.
5. La Ragioneria provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.
Art. 14. (Disposizioni in materia di lavori pubblici).
1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in attuazione degli articoli 3 e 6 della
Art. 15. (Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica di Puglia).
1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste verifiche contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell'articolo 24 della
Art. 16. (Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale).
1. La validità delle norme di cui all'articolo 7 della
Art. 17. (Integrazione alla
Art. 18. (Modifica alla
Art. 19. (Disposizioni all'Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce).
1. Le disposizioni di cui alla
2. L'Amministrazione provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex CNOS iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO
E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 20. (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria).
1. [15].
[2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla
3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l'anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l'anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla
4. Ai sensi dell'articolo 8 quinquies del
5. Le Aziende sanitarie sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.
6. L'articolo 17 della
7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l'anno 2001.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della
10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.
Art. 21. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).
1. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti standard:
a) per l'anno 2001 riduzione delle percentuali di inappropriatezza rilevate con l'applicazione del progetto Protocollo di revisione dell'uso dell'ospedale (PRUO) del venti per cento fino ai valori soglia di inappropriatezza, del trenta per cento per l'intero ricovero e del quaranta per cento per la giornata di ammissione di ricovero;
b) per l'anno 2001 la remunerazione complessiva dei soggetti erogatori che non realizzano l'obiettivo assegnato di cui alla lettera a), o che alla terza fase del progetto PRUO risultano comunque inadempienti rispetto all'obiettivo medesimo, è abbattuta nella misura non inferiore al 10 per cento.
2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo economico- finanziario del servizio sanitario regionale per l'anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare l'appropriatezza delle prestazioni.
3. Le Aziende USL hanno facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l'appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).
Art. 22. (Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta). [18]
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del
2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l'anno 2001.
Art. 23. (Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie).
1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.
2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999 [19].
3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.
5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purché ricompreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.
6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della
Art. 24. (Vincoli finanziari per i Direttori generali).
1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla
2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento finanziario e sull'andamento dell'attività della ASL, o dell'Azienda ospedaliera.
4. (Rinviato)
Art. 25. (Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati).
1. A norma del d.lgs.. 502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e sexies del d.lgs.. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.
2. Nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies del d.lgs.. 229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l'anno 2001 e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla
4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette prestazioni nell'ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2 dell'articolo 8 quater del d.lgs.. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.
Art. 26. (Disposizioni e vincoli applicativi alla
1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46 della
2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della
Art. 27. (Prime disposizioni applicative dell'articolo 8 ter del d.lgs.. 229/1999).
1. La verifica di compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8 ter, comma 2, del d.lgs.. 229/1999 è effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 4 del
2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d'attività non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le opere pubbliche delle ASL, e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell'articolo 20 della
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenta il procedimento e individua gli standard di strutture o capacità produttive per l'applicazione dell'articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del d.lgs.. 229/1999.
Art. 28. (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 'Oncologico' di Bari. Disposizioni transitorie). [20]
1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico "Ospedale Oncologico" di Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con prelevamento dal fondo sanitario regionale.
Art. 29. (Disposizioni in materia di trapianto -
1. I benefici di cui alla
2. Il termine trapianto di cui all'articolo 1 della
3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 30. (Modifiche alla
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della
Art. 31. (Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case popolari - IACP). [21]
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell'intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale.
3. Il Commissario straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'IACP e ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della sua nomina, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.
4. Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il Presidente.
Art. 32. (Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica).
(rinviato)
Art. 33. (Comitato tecnico consultivo -
1. I compensi previsti dall'articolo 3, comma 2, della
Art. 34. (Modifica all'articolo 36, comma 1, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[2] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 13 della
[3] Comma abrogato dall’art. 38 della
[4] Comma abrogato dall’art. 38 della
[5] Comma abrogato dall’art. 38 della
[6] Comma abrogato dall’art. 38 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[8] Comma abrogato dall’art. 38 della
[9] Comma abrogato dall’art. 38 della
[10] Comma abrogato dall’art. 38 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[12] Comma abrogato dall’art. 28 della
[13] Aggiunge il comma 2 septies all'art. 1 della
[14] Sostituisce il comma 1, art. 28 della
[15] Sostituisce il comma 6, art. 20 della
[16] Comma abrogato dall’art. 10 della
[17] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2002 dall’art. 6 della
[18] I termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2002 dall’art. 11 della
[19] Vedi l'art. 18 della
[20] Articolo così sostituito dall’art. 35 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 20
[22] Modifica il comma 1, art. 36 della