§ 2.6.12 – D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475.
Divieto di abbattimento di alberi di olivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:27/07/1945
Numero:475


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 2.6.12 – D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475.

Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

(G.U. 30 agosto 1945, n. 104).

 

     Art. 1. [1]

     E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.

     Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

 

          Art. 2. [2]

     L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovute a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

          Art. 3. [3]

     La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

 

          Art. 4.

     Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 14 febbraio 1951, n. 144.

[2] Articolo sostituito dalla L. 14 febbraio 1951, n. 144 e ora così modificato dall'art. 71 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[3] Articolo così modificato dall'art. 72 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.