Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 16/04/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Spesa a carattere pluriennale). |
Art. 2. (Ristrutturazione e rinegoziazione mutui regionali). |
Art. 3. (Incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate). |
Art. 4. (Integrazione del fondo sanitario regionale 2006. Variazione di bilancio). |
Art. 5. (Residuo passivo esercizio finanziario 2005). |
Art. 6. (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica). |
Art. 7. (Modifica al regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3). |
Art. 8. (Sostegno allo sviluppo turistico). |
Art. 9. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 18/2002). |
Art. 10. (Variazioni compensative e classificazione servizi minimi interurbani automobilistici). |
Art. 11. (Riconoscimento oneri IVA). |
Art. 12. (Interventi in materia di difesa del suolo e bacini regionali). |
Art. 13. (Contributo straordinario al Comune di Gallipoli). |
Art. 14. (Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione). |
Art. 15. (Articolo 9 l.r. 22/2006. Proroga). |
Art. 16. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2). |
Art. 17. (Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 40. Proroga). |
Art. 18. (Finanziamento ARPA). |
Art. 19. (Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica - Ecotassa). |
Art. 20. (Intervento finanziario in favore dell’ARTI). |
Art. 21. (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24). |
Art. 22. (Modalità di attuazione dell’articolo 9 della l.r. 24/2001). |
Art. 23. (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1). |
Art. 24. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 26/2006). |
Art. 25. (Articolo 3 della l.r. 26/2006 Estensione destinatari). |
Art. 26. (Modifica al comma 1 bis dell’articolo 36 della l.r. 1/2005). |
Art. 27. (Articolo 33 della l.r. 26/2006 Estensione destinatari). |
Art. 28. (Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39). |
Art. 29. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 39/2006). |
Art. 30. (Piano di stabilizzazione del personale). |
Art. 31. (Proroga dei contratti dei precari del servizio sanitario nazionale). |
Art. 32. Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica |
Art. 33. (Tariffe relative alle prestazioni di laboratorio). |
Art. 34. (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) |
Art. 35. (Tariffe degli enti ecclesiastici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle aziende ospedaliere e delle case di cura). |
Art. 36. (Attuazione dell’ articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006). |
Art. 37. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27). |
Art. 38. (Integrazioni all’articolo 33 della l.r. 27/1995). |
Art. 39. (Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto). |
Art. 40. (Commissario liquidatore Consorzio volontario interprovinciale. Proroga). |
Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2). |
Art. 42. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n.17). |
Art. 43. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 17/2006). |
Art. 44. (Affidamento di incarichi ai facenti funzione). |
Art. 45. (Delega delle funzioni dirigenziali). |
Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6). |
Art. 47. (Consorzio Teatro pubblico pugliese). |
Art. 48. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3). |
Art. 49. (Legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 articoli 2 e 3). |
Art. 50. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 1978, n. 28). |
§ VI.3.113 - L.R. 16 aprile 2007, n. 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia.
(B.U. 17 aprile 2007, n. 56 - S.O. n. 1).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Spesa a carattere pluriennale).
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2. (Ristrutturazione e rinegoziazione mutui regionali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
4. L’eventuale ricorso a strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.
Art. 3. (Incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate).
1. Al fine di assicurare la specifica destinazione di somme legislativamente vincolate confluite nel capitolo 1110052/2004 ovvero reiscritte e non impegnate nel medesimo esercizio finanziario, il capitolo 1110060 “Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate” del bilancio di previsione 2007 viene incrementato dell’importo complessivo di euro 14.569.358,92 da reiscrivere ai seguenti capitoli di spesa:
a) |
621110 |
UPB |
6.3.1 |
€ 877.976,73 |
b) |
621115 |
UPB |
€ 861.450,11 |
c) |
621120 |
UPB |
€ 5.939.254,34 |
d) |
916040 |
UPB |
11.1.1 |
€ 390.677,74 |
e) |
953070 |
UPB |
5.1.2 |
€ 6.500.000,00 |
|
|
Art. 4. (Integrazione del fondo sanitario regionale 2006. Variazione di bilancio).
1. Al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 17 novembre 2006, n. 140 (Servizio sanitario nazionale 2006 – Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), e destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale per l’anno 2006, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le variazioni occorrenti per l’iscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, compresa l’istituzione dei correlati capitoli di entrata e di spesa, della somma risultante dalla differenza tra l’importo spettante di euro 5.708.409.509,00 e l’importo di euro 5.449.193.822,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2006. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro dieci giorni.
Art. 5. (Residuo passivo esercizio finanziario 2005).
1. L’ammontare del residuo passivo proprio proveniente dall’esercizio finanziario 2005, di cui al capitolo 873010, unità previsionale di base (UPB) 4.6.1, di euro 63.379.629,06 per la quota non perfezionatasi in obbligazioni giuridicamente vincolanti e dichiarata, pertanto, insussistente con atto di Giunta regionale, viene fatta riaffluire nell’originario fondo di cui all’articolo 54 della
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo 1
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 6. (Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica).
1. Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio 2007, di cui all’articolo 1, comma 1, della
2. Alla spesa per far fronte all’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di nuova istituzione di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai consorzi di bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB 6.1.1, e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei consorzi di bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB 99.99.1, delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
3. Per gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della
Art. 7. (Modifica al
1. Il secondo comma dell’articolo 9 del
“2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o agli aventi titolo degli stati d’avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi stanziati per l’esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi medesimi.”
Capo II
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 8. (Sostegno allo sviluppo turistico).
1. La Regione Puglia, a fini di promozione turistica, destina proprie risorse all’attivazione di servizi automobilistici di collegamento tra gli scali aeroportuali e le aree regionali a maggiore attrazione turistica, in particolare per i siti UNESCO, patrimonio dell’umanità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce i predetti servizi e ne dispone l’attivazione per il tramite della società Aeroporti di Puglia, che ne definisce le modalità di esercizio.
3. Per l’esercizio finanziario 2007, la Regione concorre agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 utilizzando le risorse di cui al programma triennale di promozione turistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 146.
4. I servizi di cui al presente articolo sono effettuati in deroga a quanto disposto dalla
Art. 9. (Modifica all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 10. (Variazioni compensative e classificazione servizi minimi interurbani automobilistici).
1. È facoltà degli enti affidanti, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e per motivate esigenze di mobilità, disporre variazioni compensative ai programmi di esercizio, anche mediante l’istituzione di nuovi servizi.
2. Tale facoltà può essere esercitata nell’ambito delle percorrenze chilometriche di propria competenza, già contrattualizzate con i soggetti gestori e previa intesa con gli stessi, nonché con la Regione, che l’esprime con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
3. È facoltà della Regione, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e in deroga alle previsioni dell’articolo 5 della
4. Gli enti competenti affidano i nuovi servizi minimi sulla base dei contratti in essere e dei corrispettivi contrattualmente riconosciuti al soggetto gestore.
5. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede con uno stanziamento nel bilancio di previsione 2007 di euro 2 milioni 500 mila sul capitolo di spesa 551035 “Spesa per classificazione nuovi servizi minimi interurbani in attesa approvazione piano triennale dei servizi” – UPB 13.01.02.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 3.
Art. 11. (Riconoscimento oneri IVA).
1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale locale di cui all’articolo 8 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2007, nell’UPB 13.01.02, apposito capitolo di spesa n. 552056, avente la seguente declaratoria “Riconoscimento alle imprese esercenti servizi di tprl ex articolo 8 del
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12. (Interventi in materia di difesa del suolo e bacini regionali).
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui alla
Art. 13. (Contributo straordinario al Comune di Gallipoli).
1. Al fine di fronteggiare le emergenze conseguenti alla voragine apertasi in Gallipoli, alla via Firenze, la Regione provvede ad erogare un contributo straordinario di euro 500 mila.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma definendo tempi e criteri della rendicontazione.
3. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nell’UPB 6.1.1 del capitolo 511060 “Contributo straordinario al Comune di Gallipoli per le emergenze voragine (legge di bilancio di previsione 2007)”, con uno stanziamento di pari importo.
Art. 14. (Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione).
1. Gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo di entrata 2057005 “Contributi e assegnazioni annualità statali in materia di edilizia residenziale pubblica (d.lvo 112/1998)”, iscritto nell’UPB 2.1.14, vanno a incrementare, nella misura di euro 15 milioni, i fondi di cui al capitolo 411192 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
Art. 15. (Articolo 9
1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della
Art. 16. (Modifica all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 17. (
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, della
Art. 18. (Finanziamento ARPA).
1. L’assegnazione a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle attività a rilievo sanitario dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) è prevista all’interno del documento annuale di indirizzo economico funzionale del servizio sanitario regionale.
Art. 19. (Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica - Ecotassa).
1. Per le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro 222 mila nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29 nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo 1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione [2].
2. Per l’annualità 2007 e per le successive annualità 2008 e 2009, i fondi relativi alla “ecotassa” iscritti nel capitolo 611087 provenienti dal tributo per il deposito dei rifiuti in discarica, fatta salva la quota di cui al comma 1, sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata.
3. Per il 2007, i fondi di cui al comma 2 sono trasferiti:
a) per la quota del 70 per cento alle province, che li assegnano agli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani definendo criteri incentivanti ed elementi di premialità;
b) per la quota del 30 per cento direttamente agli ATO per la gestione dei rifiuti urbani, quale quota aggiuntiva premiale da ripartire tra gli stessi ambiti, a condizione che alla data del 30 giugno 2007 si siano dotati di personalità giuridica. Tale quota è attribuita in funzione della popolazione residente e trasferita previa presentazione, entro il 30 giugno 2007, di un programma di incremento della percentuale di raccolta differenziata.
4. Nel caso in cui uno o più degli ATO già dotati di personalità giuridica non presenti il proprio programma entro la data del 30 giugno 2007, la relativa quota premiale è riattribuita alla corrispondente provincia, che l’utilizza nel rispetto dei criteri già definiti.
Art. 20. (Intervento finanziario in favore dell’ARTI).
1. Per la copertura della quota di disavanzo patrimoniale dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI) risultante al 31 dicembre 2006 è autorizzata la spesa di euro 159.989,00, prevista al capitolo 1081004 “Trasferimento all’ARTI a copertura del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006” – UPB 10.03.02.
Art. 21. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Le aree di direzione sono individuate con riferimento a:
a) programmazione sanitaria;
b) assistenza territoriale;
c) accreditamento qualità, formazione e ricerca;
d) emergenza sanitaria, fenomeni sanitari di particolare rilievo e collaborazione alla promozione del governo clinico.”
2. All’interno del documento di indirizzo economico funzionale alle aziende sanitarie è adeguato il finanziamento dell’Agenzia ai fini dell’attuazione del comma 1.
Art. 22. (Modalità di attuazione dell’articolo 9 della
1. L’autorizzazione al reclutamento di personale dirigenziale da parte dell’ARES, prevista in deroga alle percentuali di cui all’articolo 15 septies del
Art. 23. (Modifica all’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
“Art. 24 (Educatori professionali).
1. Il personale con la qualifica di educatore professionale in servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea è equiparato alla figura professionale di collaboratore professionale esperto.”
Art. 24. (Modifica all’articolo 6 della
1. Il quinto comma dell’articolo 6 della
“5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della
Art. 25. (Articolo 3 della
1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 3 della
Art. 26. (Modifica al comma 1 bis dell’articolo 36 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 36 della
Art. 27. (Articolo 33 della
1. Le disposizioni di cui all’articolo 33 della
Art. 28. (Integrazioni all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del
2. [Le norme regionali in materia di denominazione delle ASL della regione sono abrogate e sostituite dal seguente comma:
“Le ASL della regione Puglia sono indicate numericamente, precedute dalla denominazione ‘ASL Puglia’, secondo una numerazione progressiva dal numero 1, a partire dalla ASL con popolazione superiore sino a quella con popolazione inferiore.”] [3]
Art. 29. (Modifica all’articolo 12 della
1. All’articolo 12 (Interventi in materia di assistenza farmaceutica), comma 1, lettera e), della
Art. 30. (Piano di stabilizzazione del personale).
1. In attuazione della
Art. 31. (Proroga dei contratti dei precari del servizio sanitario nazionale).
1. Al fine di dare esecuzione all’articolo 1, comma 565, della
Art. 32. Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica [4]
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla
2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL [5].
3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL, per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente documentazione:
a) una relazione strutturata per centro di salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1, la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le tipologie di interventi attuati;
b) una richiesta riguardante il fabbisogno finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti personalizzati da attivare.
4. [Ai fini della presente disposizione, per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato] [6].
5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica ai pazienti psichiatrici” - UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2 milioni 550 mila.
Art. 33. (Tariffe relative alle prestazioni di laboratorio).
1. Il documento di indirizzo economico e funzionale (DIEF), che definisce l’utilizzazione del fondo sanitario attribuito alla Regione per l’anno 2007, determina le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio da applicare a far data dalla sua approvazione.
2. Fino all’emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell’allegato A) della deliberazione di Giunta regionale n. 3784 del 22 settembre 1998, alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, numero 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) [7].
3. Il maggiore onere riveniente dall’attuazione del comma 2 è posto a carico del bilancio autonomo della Regione.
Art. 34. (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) [8]
[1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del
2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta sia necessario, all’ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all’allegato XLVI del
3. Le strutture turistico - ricettive provvedono all’analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e comunque all’apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.
5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale.
6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.]
Art. 35. (Tariffe degli enti ecclesiastici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, delle aziende ospedaliere e delle case di cura).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 4 e 5, 15 e 16 della
Art. 36. (Attuazione dell’ articolo 1, comma 796, lettera s), della
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della
2. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui al comma 4 dell’articolo 29 (Disposizioni diverse in materia di sanità) della
3. Le strutture che alla data del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitorio accreditamento ai sensi del comma 6 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), accedono a una fase di provvisorio accreditamento a far data dal 1° gennaio 2008, purché in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al
4. Tali strutture, comprese quelle per le quali le intese, di cui al
5. Le strutture che, nelle intese di cui al
Art. 37. (Modifica all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
Art. 38. (Integrazioni all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 2 septies dell’articolo 33 della
“2 octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c) ed e) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:
a) alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale “N. Tommaseo”, con le pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;
b) alla Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi l’immobile colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;
c) all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;
d) alla Provincia di Lecce il “Campo di calcio”, adiacente alla residenza universitaria “E. De Giorgi”, per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d’intesa con la Federazione italiana “Giuoco calcio”;
e) al Comune Sannicola (Le) la colonia “L. Staiano” per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell’anno in favore di giovani e anziani.
2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” e dell’area “Campo di calcio”, provvedono, rispettivamente, la Provincia di Brindisi e il Comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi, l’Università degli studi di Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Sannicola per la Colonia “L. Staiano”.
2 decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2 octies”.
Art. 39. (Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto).
1. Al fine di consentire la definizione della proposta transattiva intervenuta tra l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto e l’Istituto bancario creditore (Banca Intesa), la Giunta regionale è autorizzata al versamento in anticipazione in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Taranto della somma di euro 1.804.558,37.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 sarà recuperata all’atto del versamento da parte degli assegnatari degli alloggi delle rispettive quote su apposito conto vincolato intestato all’ente Regione sottoposto a condizione risolutiva della durata di due anni in ordine al passaggio di proprietà degli immobili ai rispettivi assegnatari.
3. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo in entrata e in uscita delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 40. (Commissario liquidatore Consorzio volontario interprovinciale. Proroga). [9]
1. Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio volontario interprovinciale per la valorizzazione dei trulli e delle grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2007.
2. Al fine di poter assolvere agli adempimenti ordinari indifferibili (quali registrazione sentenze favorevoli, spese essenziali per il funzionamento, atti di conservazione del patrimonio e dei crediti esistenti etc.), viene stanziata sul capitolo di nuova istituzione 1010010 “Trasferimento al consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca per fronteggiare gli adempimenti della gestione liquidatoria” - UPB 04.01.01 “Enti locali” - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 la somma di Euro 110 mila.
Art. 41. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente del settore, per le spese ordinate ai sensi della lettera b) del quarto comma dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.”.
b) il comma 2 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“2. I dirigenti di settore degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato e cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all’ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di euro 1.500,00.”.
c) il comma 5 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“5 L’Economo-cassiere provinciale e gli Economi-cassieri della sede della Delegazione romana e delle sedi estere possono ordinare le spese sino al limite massimo di euro 2.500,00.”
Art. 42. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n.17).
1. All’articolo 11 della
“4 bis Il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica [10]”.
Art. 43. (Modifica all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
“12 bis. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2 ter, del
a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) la realizzazione, dopo l’entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.”.
12 ter. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali – devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 12.”.
Art. 44. (Affidamento di incarichi ai facenti funzione).
1. Al fine di evitare grave pregiudizio nella continuità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici a dipendenti regionali appartenenti alla categoria D, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 4 del
2. Gli incarichi affidati ai sensi del comma 1 cessano con la proclamazione dei vincitori delle prove concorsuali.
Art. 45. (Delega delle funzioni dirigenziali).
1. Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della
2. I dirigenti, per specifiche esigenze di servizio, possono delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni, ivi inclusi quelli di cui al comma 1, a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici a essi affidati.
3. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, i dirigenti della Regione Puglia possono liberamente revocare la delega, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.
Art. 46. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. (Mediateca regionale)
1. E’ istituita la Mediateca regionale.
2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione.
3. Il finanziamento delle attività di cui al presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello spettacolo.”.
2. Al primo rigo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 47. (Consorzio Teatro pubblico pugliese).
1. La Regione Puglia aderisce al Consorzio Teatro pubblico pugliese in qualità di socio ordinario, sulla base dello Statuto del Consorzio stesso. In sede di prima adesione la quota omnicomprensiva della Regione Puglia per il 2007 è stabilita in euro 100 mila. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, all’interno dell’UPB 09.01.01, il capitolo 813060 “Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese”.
Art. 48. (Modifica all’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11 (Indennità di funzioni e rimborsi).
1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del CORECOM è pari alla percentuale, stabilita con specifico atto deliberativo dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dell’indennità mensile spettanti ai consiglieri regionali.
2. A tutti i componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di presenza dovuta a incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.”
Art. 49. (
1. Nel caso di esercizio dell’attività di cui alla
Art. 50. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 1978, n. 28).
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
TABELLA A
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 16 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 28 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[6] Comma abrogato dall'art. 17 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 10 della
[9] Le funzioni del Commissario di cui al presente articolo sono state prorogate sino al 31 dicembre 2011 dall'art. 43 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2008, n. 232, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della