§ III.3.26 - L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
Riforma della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:07/08/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Offerta di formazione).
Art. 4.  (Servizi di orientamento).
Art. 5.  (Osservatorio regionale del mercato del lavoro).
Art. 6.  (Azioni di supporto).
Art. 7.  (Principi per il conferimento delle funzioni).
Art. 8.  (Funzioni delle Province).
Art. 9.  (Agenzie per la formazione e l’orientamento professionale).
Art. 10.  (Mediateca provinciale).
Art. 11.  (Modalità per l’attivazione del processo di conferimento delle funzioni).
Art. 12.  (Beni mobili e immobili per l’esercizio delle funzioni).
Art. 13.  (Assegnazione di personale per l’esercizio delle funzioni).
Art. 14.  (Coordinamento con le Province nell’esercizio delle funzioni).
Art. 15.  (Potere sostitutivo).
Art. 16.  (Funzioni).
Art. 17.  (Rapporti con le imprese).
Art. 18.  (Rapporti con la scuola).
Art. 19.  (Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti).
Art. 20.  (Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione).
Art. 21.  (Programmazione).
Art. 22.  (Affidamento delle attività).
Art. 23.  (Organismi attuatori).
Art. 24.  (Accreditamento degli organismi formativi
Art. 25.  (Elenco regionale degli organismi formativi)
Art. 26.  (Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo).
Art. 27.  (Carta dei servizi).
Art. 28.  (Libretto formativo del cittadino).
Art. 29.  Certificazione delle competenze
Art. 30.  (Certificazione delle competenze).
Art. 31.  (Crediti formativi).
Art. 32.  (Monitoraggio e valutazione).
Art. 33.  (POR Puglia 2000 2006).
Art. 34.  (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27).
Art. 35.  (Regolamenti di attuazione).
Art. 36.  (Abrogazioni).
Art. 37.  (Norma finanziaria).


§ III.3.26 - L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

Riforma della formazione professionale.

(B.U. 9 agosto 2002, n. 104).

 

TITOLO I

FINALITA’, SOGGETTI E SERVIZI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all’orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà regionale.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.

     2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell’ambito di specifici programmi.

     3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l’integrazione sociale e l’inserimento professionale nel mondo produttivo.

 

     Art. 3. (Offerta di formazione).

     1. La Regione, sentite le Province, al fine di orientare l’organizzazione del sistema formativo e dell’orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l’organizzazione dell’offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d’area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

     2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:

     a) all’attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;

     b) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;

     c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti svantaggiati, alla promozione dell’integrazione sociale e delle pari opportunità, ai fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica, all’inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati di lunga durata;

     d) al miglioramento dell’occupabilità e dell’adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all’apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;

     e) alla promozione territoriale, in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare riferimento:

     1) ai progetti integrati di sviluppo territoriale o settoriale;

     2) alla promozione di iniziative locali e di patti territoriali per l’occupazione, ai contratti d’area e ai programmi di distretto;

     3) ai programmi comunitari per lo sviluppo dell’occupazione, nell’ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;

     f) all’integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l’assolvimento dell’obbligo di frequenza in attività formative;

     g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;

     h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:

     1) ai bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all’esercizio di specifiche attività;

     2) a modalità particolari di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi, piani di inserimento professionale;

     3) ad azioni di partenariato transregionale, per la valorizzazione e l’arricchimento delle esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;

     4) ad attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all’integrazione nell’Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

     3. La Regione attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi nell’ambito della formazione tecnico-professionale superiore.

 

     Art. 4. (Servizi di orientamento).

     1. La Regione, di concerto con le Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l’altra della vita, favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.

     2. La Regione a tal fine promuove l’attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.

 

     Art. 5. (Osservatorio regionale del mercato del lavoro).

     1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell’offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

     2. All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:

     a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;

     b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche;

     c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire l’evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;

     d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell’occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio.

     3. Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell’INPS, dell’ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente qualificati.

 

     Art. 6. (Azioni di supporto).

     1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di rendere all’utenza un servizio sempre più fruibile ed efficace, promuove iniziative di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica e di garanzia del diritto alla formazione.

 

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

 

     Art. 7. (Principi per il conferimento delle funzioni).

     1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con la presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all’introduzione di innovazioni nel sistema formativo.

     2. La Regione, nell’elaborazione delle politiche di sviluppo dell’economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l’occupazione, a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

     3. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull’attività compiuta.

 

     Art. 8. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province concorrono, con le modalità di cui all’articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell’attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.

     2. Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative:

     a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell’ambito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;

     b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni oppure atti unilaterali d’obbligo per l’affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti [1];

     c) all’attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l’erogazione dei finanziamenti assegnati;

     d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;

     e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall’Assessorato regionale alla formazione professionale;

     f) alla verifica amministrativo-contabile e al riscontro dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività formative svolte sul territorio;

     g) all’autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente finanziate, nell’ambito delle direttive emanate dall’Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione e vigilanza dal 1° gennaio 2007. Per l'attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi [2].

 

     Art. 9. (Agenzie per la formazione e l’orientamento professionale).

     1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una Agenzia per la formazione e l’orientamento professionale , ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 10. (Mediateca provinciale).

     1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.

     2. Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1 solo con risorse proprie.

 

     Art. 11. (Modalità per l’attivazione del processo di conferimento delle funzioni).

     1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.

     2. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.

 

     Art. 12. (Beni mobili e immobili per l’esercizio delle funzioni).

     1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all’esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 22/2000.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d’intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.

     3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.

     4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l’accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.

 

     Art. 13. (Assegnazione di personale per l’esercizio delle funzioni).

     1. Il conferimento alle Province di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta l’assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 22/2000.

     2. Restano salvi gli effetti determinati dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n.32; conseguentemente il personale ex CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e verrà utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

     2 bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base del contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 1/2004, tenendo comunque presente la dotazione di personale che il medesimo Settore formazione professionale individuerà quale necessaria per l'attuazione sia degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), mantenuti alla competenza regionale, che delle altre attività della medesima legge allo stesso titolo attribuite [3].

 

     Art. 14. (Coordinamento con le Province nell’esercizio delle funzioni).

     1. E’ istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per l’attuazione della presente legge.

     2. Fanno parte della Conferenza permanente l’Assessore regionale alla formazione professionale e gli Assessori alla formazione professionale delle Province.

     3. La Conferenza monitora e valuta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a procedure, modalità e tempi.

     4. La Conferenza è convocata dall’Assessore regionale alla formazione professionale, che la presiede, o su richiesta di almeno due Province.

 

     Art. 15. (Potere sostitutivo). [4]

     1. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure previste all’articolo 14 della l.r. 22/2000.

     1 bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo esercizio delle funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali, anche a causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa, la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dell'ente inadempiente, degli eventuali danni connessi [5].

 

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 16. (Funzioni).

     1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell’orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell’impiego.

     2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.

     3. Sono riservati a tal fine alla Regione:

     a) i rapporti e le intese con l’Unione europea;

     b) il concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;

     c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;

     d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;

     e) la programmazione, sentite le Province, dell’offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l’Unione europea per quelle da essa cofinanziate;

     f) la programmazione, sentite le Province e il sistema scolastico e universitario, dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;

     g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;

     h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati;

     i) la definizione degli standards formativi.

     4. La Regione svolge ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:

     a) l’attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentalità, individuati con specifici atti di programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di vigilanza e controllo;

     b) la definizione delle modalità per la certificazione e per l’accreditamento delle strutture formative e la gestione dell’elenco regionale delle strutture accreditate.

 

     Art. 17. (Rapporti con le imprese).

     1. Per l’attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stages e tirocinio, la Regione e le Province promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.

     2. A integrazione delle attività di formazione, nelle strutture del sistema di formazione professionale, la Regione e le Province favoriscono le esperienze aziendali di stages e di tirocinio svolte durante o a conclusione dei percorsi formativi degli allievi dei corsi di formazione professionale.

 

     Art. 18. (Rapporti con la scuola).

     1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:

     a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

     b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;

     c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell’istruzione e della formazione;

     d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;

     e) l’integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;

     f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento in impresa;

     g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per l’apprendistato;

     h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di moduli formativi per alunni delle scuole, all’interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

 

     Art. 19. (Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti).

     1. La Regione, sentite le Province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e l’Università con l’obiettivo di:

     a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;

     b) favorire l’equilibrato sviluppo sul territorio regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell’Unione europea;

     c) promuovere lo sviluppo della formazione d’eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati a laureati.

     2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all’estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.

     3. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per raggiungere la sede di realizzazione del corso.

     4. [I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta regionale] [6].

     5. La Regione stipula altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236, apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che frequentino corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.

 

     Art. 20. (Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione).

     1. Al fine di concorrere a realizzare l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione, l’Assessorato regionale alla formazione indice, annualmente, una Conferenza regionale, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell’istruzione e della formazione.

     2. Alla Conferenza regionale parteciperanno, congiuntamente, la Commissione di cui all’articolo 8 e il Comitato di cui all’articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 21. (Programmazione).

     1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il metodo della programmazione, con le procedure d’attuazione e di meccanismi previsti dalle fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.

 

     Art. 22. (Affidamento delle attività).

     1. A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale, è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province, le quali, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e d'imparzialità. Allo scopo di assicurare sia l'uniformità nella programmazione dell'attività formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella valutazione delle proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per l'utilizzo delle risorse comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province, definisce lo schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole Province, la ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di emanazione dei bandi e di valutazione delle proposte [7].

     2. E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al POR Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e delle decisioni comunitarie [8].

     3. L’affidamento delle attività di formazione e orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.

 

     Art. 23. (Organismi attuatori).

     1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d’obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi [9]:

     a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale [10];

     b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso gli stessi [11];

     c) [imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso le stesse] [12];

     d) [imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere] [13];

     e) [agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all’articolo 9] [14].

     2. Le convenzioni sono stipulate e gli atti unilaterali d’obbligo sono sottoscritti a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione degli organismi formativi previsti al comma 1 del presente articolo:

     a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;

     b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull’utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;

     c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale [15].

     3. Le convenzioni oppure atti unilaterali d’obbligo di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell’attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate [16].

     4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.

     5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L’organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l’inosservanza.

 

     Art. 24. (Accreditamento degli organismi formativi [17]). [18]

     1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l’accreditamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale [19].

     2. Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento:

     a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;

     b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;

     c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.

     3. L’accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

     4. Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.

     4 bis. L’accreditamento è comunque sospeso nei confronti degli Enti per l’attività dei quali sia in corso un’indagine da parte dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1099 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l’intera durata dell’indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell’articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell’Ufficio OLAF [20].

     4 ter. L’accreditamento può altresì essere sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale [21].

     4 quater. Le norme di cui al commi 4 bis e 4 ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [22].

     4 quinquies. All’esito delle indagini di cui ai commi 4 bis e 4 ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell’accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale [23].

     4 sexies. Non può essere concesso, e se concesso deve essere revocato, l’accreditamento a soggetti i cui legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti destinatari della misura di cui al comma 4 quinquies [24].

 

     Art. 25. (Elenco regionale degli organismi formativi) [25]

1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.

2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.

 

TITOLO V

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

 

     Art. 26. (Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo).

     1. La Regione persegue il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione, l’occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul territorio, nonché di sostenere l’iniziativa imprenditoriale in chiave di sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.

 

     Art. 27. (Carta dei servizi).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta della qualità dei servizi e dei diritti/doveri degli utenti dei servizi di orientamento e formazione professionale, cui devono conformarsi, a pena di decadenza, gli enti e altri organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività.

 

     Art. 28. (Libretto formativo del cittadino).

     1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all’atto della prima iscrizione a un corso di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene registrato l’itinerario formativo.

     2. Il modello del libretto è definito con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 29. Certificazione delle competenze [26]

     1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.

     2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.).

     3. La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura professionale.

     4. La certificazione prevede un’attestazione di parte terza ai sensi del d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull’intero territorio nazionale.

     5. Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale.

     6. La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:

     a) un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;

     b) un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;

     c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.

     7. In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.

     8. I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.

     9. Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza.

     10. Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.

     11. La composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento.

     12. In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma 6.

     13. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

     14. Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse previsto.

     15. Ai componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10.

 

     Art. 30. (Certificazione delle competenze).

     1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.

     2. La Regione o le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l’acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta, rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.

 

     Art. 31. (Crediti formativi).

     1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.

     2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l’istituzione educativa e formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

 

     Art. 32. (Monitoraggio e valutazione).

     1. La Regione assume l’efficacia occupazionale, l’efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la realizzazione delle attività, l’ottimale impiego delle risorse per poter garantire l’economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari diretti e indiretti delle azioni attuate.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.

     3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla realizzazione di un rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 33. (POR Puglia 2000 2006).

     1. Per l’attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 42 a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.

     2. Per tali attività, una volta effettuate dall’Assessorato regionale alla formazione professionale le procedure di selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico disposte, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle Province, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 22 della presente legge.

 

     Art. 34. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27).

     1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001.

     2. L’espressione “pensione di vecchiaia” contenuta nei commi 3 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001 è sostituita con l’espressione

     (Omissis).

     3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per il calcolo della indennità una tantum da corrispondere agli operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.

 

     Art. 35. (Regolamenti di attuazione).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della Giunta regionale, provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di applicazione delle materie oggetto della presente legge.

 

     Art. 36. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     - legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

     - legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;

     - legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;

     - legge regionale 10 dicembre 1983, 21;

     - legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;

     - legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;

     - legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5;

     - legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8;

     - legge regionale 8 settembre 1988, n. 26;

     - legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;

     - legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5, commi 1 e 2;

     - legge regionale 19 luglio 1994, n. 26;

     - legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;

     - legge regionale 3 novembre 1994, n. 33;

     - legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14, commi 1 e 2;

     - legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;

     - legge regionale 28 aprile 1995, n. 28;

     - legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;

     - legge regionale 18 dicembre 1996, n.27 - articolo 14, commi 4 e 5;

     - legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29;

     - legge regionale 28 marzo 1997, n. 11;

     - legge regionale 28 marzo 1997, n. 12;

     - legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;

     - legge regionale 12 dicembre 1997, n. 20;

     - legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3, commi 2, 3 e articolo 7;

     - legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;

     - legge regionale 31 luglio 1998, n. 21;

     - legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;

     - legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;

     - legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3, comma 3;

     - legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;

     - legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

 

     Art. 37. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.

     2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

     3. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti disposti con l’articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2001.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall’art. 63 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 71 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[5] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[7] Comma sostituito dall’art. 65 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[9] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[10] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[12] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[13] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[14] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[15] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32.

[20] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 9.

[21] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 9.

[22] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 9.

[23] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 9.

[24] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 9.

[25] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 32.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.