Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 24/07/2012 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione del Comitato urbanistico regionale |
Art. 2. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 |
Art. 3. Abrogazioni |
§ V.1.45 - L.R. 24 luglio 2012, n. 22.
Soppressione del Comitato urbanistico regionale
(B.U. 24 luglio 2012, n. 109)
Art. 1. Soppressione del Comitato urbanistico regionale
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge il Comitato urbanistico regionale, istituito con
Art. 2. Modifica dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 8, della
“8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG.”.
Art. 3. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
-
- articolo 16 bis (Esame istruttorio P.R.G. di Comune con popolazione non superiore a 15 mila abitanti), articolo 21 (Piano particolareggiato: formazione e approvazione), commi 5, 6 e 8, articolo 52 (Comitato urbanistico regionale) e 53 della
-
- articolo 46 (Disposizioni in materia urbanistica) della
- articolo 58 (Disposizioni in materia urbanistica), comma 1, della
- articoli 1 e 2 della
2. All’articolo 19-ter della
3. All’articolo 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 10, della
4. All’articolo 5 (Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi), comma 4, della
5. All’articolo 7 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica), comma 6, della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della