§ VI.3.78 - L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.
Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2001
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001).
Art. 3.  (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
Art. 4.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 5.  (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di beni e servizi).
Art. 7.  (Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di personale).
Art. 9.  Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR
Art. 10.  (Disposizioni in materia di ricavi e spesa).
Art. 11.  (Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie).
Art. 12.  (Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere).
Art. 13.  (Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle aziende sanitarie).
Art. 14.  (Nuclei di valutazione).
Art. 15.  (Somme da erogare ai Consorzi di bonifica).
Art. 16.  (Interventi per il settore zootecnico)
Art. 17.  (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici).
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13).
Art. 19.  (Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto).
Art. 20.  (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico urbano).
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34).
Art. 22.  (Disposizioni in materia di interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di rappresentanza).
Art. 23.  (Disposizioni in materia di invalidità civile).
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17).
Art. 25.  (Proroga termini articolo 44 L.R. 9/2000).
Art. 26.  (Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32).
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 41, comma 1, della L.R. 14/2001).
Art. 28.  (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12).
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28).
Art. 30.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8).
Art. 31.  (Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31).


§ VI.3.78 - L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 7 dicembre 2001, n. 178 suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2000, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

     2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, viene conseguentemente rideterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all'impinguamento del capitolo 1121028 "Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al bilancio di previsione 2001" e, per la restante parte, al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.

     3. Gli allegati A e B contengono l'analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 2. (Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001).

     1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

     2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l'esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001", gestito ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi.

     4. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, per la parte non destinata ad attività assistenziale, sono integralmente utilizzate per i ripiani dei disavanzi sanitari derivanti dall'esercizio 2001. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali delle aziende secondo la normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della l.r. 14/2001, contenenti le misure di ripiano, mediante contrazione di mutuo, dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi 1995-1999, nonché delle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, sono estese, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.l. 347/2001, convertito dalla l. 405/2001, all'esercizio 2000.

 

     Art. 3. (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

     1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e prestiti.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione.

 

     Art. 4. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 è modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per l'entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.

 

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,

CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

 

     Art. 5. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).

     1. Gli obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono confermati per l'anno 2002. Le penalizzazioni connesse alle inadempienze sono individuate nella deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2001, n. 1392.

     2. Nel documento di indirizzo economico-funzionale per l'anno 2002, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per cento.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di beni e servizi).

     1. Il termine del 31 dicembre 2001 di cui all'articolo 20, comma 9, della l.r. 28/2000 è prorogato al 31 dicembre 2003 [1].

     2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l’oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l’onere di effettuare, per conto dell’amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l’acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico [2].

     3. [I bilanci di previsione delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono corredati di una distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si prevede di acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38] [3].

     4. [Con specifico regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente comma 3] [4].

     5. [In assenza di specifica autorizzazione regionale è fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non siano stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall'articolo 40 della l.r. 38/1994. L'autorizzazione deve essere acquisita ai sensi dell'articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 28/2000, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente] [5].

 

     Art. 7. (Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa).

     1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.

     2. Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi:

     a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria;

     b) i costi standard delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 20 della l.r. 28/2000;

     c) i costi per l'erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001;

     d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per l'Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l'Azienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività [6].

     3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di personale).

     1. Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

     2. La deroga per il personale sanitario, prevista all'articolo 23, comma 4, della l.r. 28/2000, è estesa agli operatori tecnici - autisti di ambulanza e agli ausiliari socio-sanitari addetti ai servizi sanitari, nel rispetto dei limiti della dotazione organica stabiliti dal comma 1 del presente articolo e dei vincoli per gli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con conseguente riduzione della spesa del 3 per cento.

     3. Sono portate a termine per i posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le procedure di immissione in ruolo del personale risultato idoneo, secondo gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 1997, n. 365.

     4. I posti necessari per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e finanziari ivi determinati.

     5. Per l'anno 2002, fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 3 del d.l. 347/2001, è fatto divieto alle aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di conferire incarichi di cui agli articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti, nonché di attuare le procedure previste dai commi da 1 a 6 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 28/2000.

     6. Per l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire "Avvisi pubblici" anche in deroga all'articolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996, stante il divieto di procedere all'avvio di bandi concorsuali per assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.

     7. In presenza di risultato negativo di gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna prova di esame.

     8. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000, riprende efficacia con riferimento ai termini fissati dal comma 5 del presente articolo.

     9. Tutti gli atti riguardanti modifiche delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l'approvazione della Giunta regionale.

     10. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.

 

     Art. 9. Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR [7]

1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende o enti del SSR.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di ricavi e spesa).

     1. A decorrere dall'anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie.

     2. Il superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale e l'accertamento delle responsabilità contabili.

     3. I direttori generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale dell'andamento della gestione, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 38/1994, al fine dell'adozione degli eventuali e necessari provvedimenti di riequilibrio.

     4. I collegi dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il servizio sanitario.

     5. Gli atti riguardanti l'acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in essere o autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 28/2000 o, comunque, non indispensabili e non indifferibili, se non rientranti nei limiti delle assegnazioni o del tetto di remunerazione sono nulli e la loro esecuzione determina la responsabilità contabile di chi li pone in essere e dei revisori dei conti.

     6. In ogni caso, i costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono superare nell'anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della Giunta regionale.

     7. I collegi dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.

     8. [Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 14/2001, dopo le parole: "capitoli di spesa 771082 e 771084" sono aggiunte le seguenti: (Omissis)] [8].

 

     Art. 11. (Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie).

     1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

     2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dall'azienda stessa.

     3. I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell'anno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.

     4. I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali nell'anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall'anno 2002, a carico del servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno.

     5. La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell'accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell'azienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.

     6. Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefici rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui all'accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni previste nell'accordo collettivo nazionale.

     8. I termini di cui all'articolo 22 della l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2003. La percentuale di rimborso pari al 50 per cento, di cui all'articolo 8 septies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese quelle di alta specialità [9].

     8 bis. Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell'accreditamento istituzionale [10].

 

     Art. 12. (Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere). [11]

     1. E' fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.

     2. Nel caso in cui dai risultati contabili dell'esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i conseguenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per almeno due esercizi a decorrere dall'anno 2000.

     3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.

     4. Il mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dell'equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore generale.

 

     Art. 13. (Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle aziende sanitarie).

     1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito indicati:

     a) al prezzo più basso qualora l’offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

     b) in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall’articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs. 157/1995.

     Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi [12].

     2. Per gli appalti il cui valore di stima è inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi dell'articolo 89, lettera d), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione in favore del concorrente che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento ai minori costi.

     3. Gli appalti per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n. 117.

     4. E' fatto assoluto divieto ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente articolo.

     5. Per le procedure d'appalto-concorso, nei casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla scelta economicamente più vantaggiosa.

     6. I procedimenti di gara in corso, non pervenuti nella fase dell'aggiudicazione, se avviati in difformità delle disposizioni richiamate sono annullati.

     7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi finanziarie, sono annullati.

 

     Art. 14. (Nuclei di valutazione). [13]

     1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i componenti dei nuclei di valutazione e/o degli uffici di controllo interno costituiti dalle aziende sanitarie possono svolgere la relativa funzione in una sola azienda.

     2. I direttori generali accertano la sussistenza di situazioni d'incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e invitano gli interessati a optare per un solo incarico.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell'azienda è riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se dipendenti da altra pubblica amministrazione.

     4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 15. (Somme da erogare ai Consorzi di bonifica).

     1. La Regione, al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.

     2. Le anticipazioni sono erogate previa richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico definitivo della concessione con l'indicazione delle somme rivenienti da collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche - degli immobili oggetto di esproprio).

     3. All'onere per l'erogazione delle anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: "Somme da erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione bilancio 2001)".

     4. Qualora le concessioni non possono chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo di tali operazioni. L'onere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 16. (Interventi per il settore zootecnico) [14].

     1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un contributo straordinario per l'acquisto di mangimi e foraggi.

     2. Il contributo, straordinario e una tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e per un periodo massimo di quattro mesi.

     3. Per l'esercizio finanziario 2001 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

     4. Per assicurare l'agibilità degli impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, l'associazione regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della Regione.

     5. Viene riconosciuto un contributo straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).

     6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l'attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al successivo comma 6 bis. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: "Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali [15].

     6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini deceduti nelle aziende zootecniche [16].

 

     Art. 17. (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici).

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1998, n. 7, è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13). [17]

 

     Art. 19. (Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto).

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 13/1999 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e all'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la Regione promuove, con l'ente capoluogo di Regione e col soggetto gestore del servizio di pubblico trasporto nel medesimo capoluogo, un accordo di programma per la istituzione di un servizio speciale per il trasporto di viaggiatori per esigenze di lavoro.

     2. L'accordo di programma può essere valido fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta scadenza.

     3. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 194/1998.

 

     Art. 20. (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico urbano).

     1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/2000, in materia di trasporti, è data la seguente interpretazione:

     "L'individuazione delle categorie di servizi minimi ivi contenuta, a valere fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 7 della l.r. 13/1999, ha valore di indicazione programmatica ai fini dell'elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui alla stessa legge regionale, talché è rimessa a detto piano l'individuazione, in concreto, dei servizi minimi a seguito dell'esclusione, per opera della Giunta regionale, di quelli non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle risorse necessarie".

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34).

     1. L'articolo 1 ter della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34, è così modificato:

     (Omissis).

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di rappresentanza).

     1. [18].

     2. La Regione Puglia, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo all'Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo all'Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e a esse è attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori di handicap.

     3. La Regione, al fine di favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti associazioni:

     - l'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;

     - l'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;

     - l'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;

     - l'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;

     - l'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di invalidità civile).

     1. L'articolo 52 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17).

     1. L'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 25. (Proroga termini articolo 44 L.R. 9/2000).

     1. All'articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7, le parole "termine di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 26. (Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32).

     1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 "Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di Lecce", già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'articolo 24 della l.r. 17/1999 e per le annualità 2000-2001 del POR Puglia dall'articolo 19 della l.r. 28/2000, hanno validità anche per l'annualità 2002 del medesimo programma operativo.

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, della L.R. 14/2001).

     1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 14/2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28. (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12).

     1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 "Riordino delle Comunità montane", a partire dal 1° gennaio 2002, sono abrogati.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28).

     1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero "53" la congiunzione "e" è sostituita con la "virgola" e dopo il "53" è aggiunto (Omissis);

     b) all'articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole "degli articoli 45 e 46" sono sostituite con (Omissis);

     c) all'articolo 43, primo rigo, dopo le parole "dai precedenti articoli" sono aggiunte le seguenti (Omissis);

     d) all'articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole "ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso" sono soppresse;

     e) all'articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole "comma 4" sono sostituite con (Omissis);

     f) all'articolo 47, comma 3, le parole "ai fini conoscitivi" sono sostituite con (Omissis);

     g) all'articolo 60, comma 2, le parole "dall'articolo 47" sono sostituite con (Omissis);

     h) all'articolo 66, comma 4, dopo le parole "esercizio provvisorio" sono aggiunte le seguenti (Omissis);

     i) l'articolo 67 è abrogato;

     j) all'articolo 86, comma 3, le parole "all'atto dell'accensione di ogni copertura di credito e" sono sostituite con (Omissis);

     k) all'articolo 108, settimo rigo, dopo le parole "e altre forme di collaborazione" tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da (Omissis).

 

     Art. 30. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8). [19]

     [1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, già sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 8/1996, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 10/1998 è soppresso.

     3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 8/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 31. (Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31). [20]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Termine così modificato dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[4] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[6] Per una modifica alle percentuali di cui alla presente lettera, vedi l'art. 19 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7 e l'art. 26 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[8] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[10] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

[11] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[12] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[13] Per una interpretazione del presente articolo vedi l’art. 10 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[14] Rubrica così sostituita dall’art. 27 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 luglio 2008, n. 19.

[17] Articolo abrogato dall’art. 38 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.

[18] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[19] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 15 novembre 2007, n. 34.

[20] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.