Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/12/2001 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001). |
Art. 3. (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). |
Art. 4. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 5. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di beni e servizi). |
Art. 7. (Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale). |
Art. 9. Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR |
Art. 10. (Disposizioni in materia di ricavi e spesa). |
Art. 11. (Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie). |
Art. 12. (Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere). |
Art. 13. (Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle aziende sanitarie). |
Art. 14. (Nuclei di valutazione). |
Art. 15. (Somme da erogare ai Consorzi di bonifica). |
Art. 16. (Interventi per il settore zootecnico) |
Art. 17. (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici). |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13). |
Art. 19. (Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto). |
Art. 20. (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 28/2000, in materia di contributo regionale servizi di trasporto pubblico urbano). |
Art. 21. (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di rappresentanza). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di invalidità civile). |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17). |
Art. 25. (Proroga termini articolo 44 L.R. 9/2000). |
Art. 26. (Proroga termini legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32). |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, della L.R. 14/2001). |
Art. 28. (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12). |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28). |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 10 e all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8). |
Art. 31. (Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31). |
§ VI.3.78 - L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.
Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.
(B.U. 7 dicembre 2001, n. 178 suppl.).
TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2001
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2001, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 664.450.955.012 al competente capitolo di entrata 1011001 del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, viene conseguentemente rideterminato in lire 795.317.197.854 e destinato, quanto a lire 100 miliardi per le finalità di cui al successivo articolo 2 da iscriversi in apposito capitolo di bilancio, quanto a lire 28.666.105.711 all'impinguamento del capitolo 1121028 "Fondo per la regolarizzazione delle carte contabili derivanti da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31.12.1992. Legge regionale di variazione al bilancio di previsione 2001" e, per la restante parte, al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B contengono l'analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali, in termini di competenza e cassa, per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2. (Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001).
1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del
2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l'esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001", gestito ai sensi dell'articolo 71 della
4. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 21, comma 2, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della
Art. 3. (Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
1. Al fine di provvedere alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, mediante apporti di capitale ripartito per ogni singolo ente sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2000, la Giunta regionale ha facoltà di contrarre mutui con aziende e istituti di credito nonché con la Cassa depositi e prestiti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri e le modalità di erogazione.
Art. 4. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 è modificato in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per l'entrata e in lire 31.402.663.626.140 in termini di competenza e in lire 41.863.540.323.971 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 5. (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).
1. Gli obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 21 della
2. Nel documento di indirizzo economico-funzionale per l'anno 2002, la Giunta regionale, al fine di ridurre la frequenza al regime di degenza ordinaria, individua i Diagnostic Related Groupes (DRGs) a più alto rischio di inappropriatezza per il ricorso al predetto regime e che le strutture sanitarie possono trattare in regime diverso (day hospital o ambulatoriale), con identico beneficio per il paziente e un minore impiego di risorse. Il documento indica i valori percentuali della soglia di ammissibilità oltre la quale le prestazioni sono remunerate con una riduzione non inferiore al 50 per cento.
Art. 6. (Disposizioni in materia di beni e servizi).
1. Il termine del 31 dicembre 2001 di cui all'articolo 20, comma 9, della
2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l’oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l’onere di effettuare, per conto dell’amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l’acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico [2].
3. [I bilanci di previsione delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale sono corredati di una distinta contabile delle prestazioni e delle forniture, che si prevede di acquisire in base a contratti vigenti o da stipulare, atta a dimostrare la compatibilità finanziaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della
4. [Con specifico regolamento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina i criteri di predisposizione della distinta di cui al precedente comma 3] [4].
5. [In assenza di specifica autorizzazione regionale è fatto divieto di procedere all'acquisizione di beni e servizi ove gli stessi non siano stati inclusi nelle distinte di cui al comma 3 del presente articolo o il bilancio non abbia ancora acquisito il visto di congruità previsto dall'articolo 40 della
Art. 7. (Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa).
1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio 2002, le aziende unità sanitarie locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.
2. Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi:
a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria;
b) i costi standard delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 20 della
c) i costi per l'erogazione diretta di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001;
d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per l'Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l'Azienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività [6].
3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale).
1. Il numero dei dipendenti in servizio nelle aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2002 deve essere ridotto di almeno il 3 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.
2. La deroga per il personale sanitario, prevista all'articolo 23, comma 4, della
3. Sono portate a termine per i posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 34 della
4. I posti necessari per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma 3 dovranno essere compresi nelle rideterminazioni delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto, comunque, dei limiti numerici e finanziari ivi determinati.
5. Per l'anno 2002, fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 3 del
6. Per l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti medici si autorizzano i direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a indire "Avvisi pubblici" anche in deroga all'articolo 16 del Contratto Nazionale di Lavoro (CNL) del 5 dicembre 1996, stante il divieto di procedere all'avvio di bandi concorsuali per assunzione a tempo indeterminato previsto dal comma 5.
7. In presenza di risultato negativo di gestione alle aziende sanitarie è fatto divieto di avviare nuove procedure concorsuali, nonché di dare corso a quelle per le quali non è stata ancora sostenuta alcuna prova di esame.
8. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici delle Aziende sanitarie, sospesa alla data di entrata in vigore della
9. Tutti gli atti riguardanti modifiche delle piante e/o dotazioni organiche delle aziende sanitarie, adottati dai direttori generali delle aziende, acquistano efficacia dopo l'approvazione della Giunta regionale.
10. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli.
Art. 9. Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR [7]
1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende o enti del SSR.
Art. 10. (Disposizioni in materia di ricavi e spesa).
1. A decorrere dall'anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie.
2. Il superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo, determinante un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale e l'accertamento delle responsabilità contabili.
3. I direttori generali e i collegi dei revisori sono tenuti al monitoraggio trimestrale dell'andamento della gestione, ai sensi dell'articolo 24 della
4. I collegi dei revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il servizio sanitario.
5. Gli atti riguardanti l'acquisizione di beni o servizi nuovi rispetto a quelli già in essere o autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della
6. In ogni caso, i costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono superare nell'anno 2002 quelli sostenuti nel 2001. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni della Giunta regionale.
7. I collegi dei revisori sono tenuti a verificare la correttezza delle poste iscritte, fra i proventi e i ricavi, nella contabilità delle aziende sanitarie, con particolare riferimento al titolo giuridico e alla loro realizzazione.
8. [Al comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 11. (Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie).
1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui all'articolo 9 bis del
2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dall'azienda stessa.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell'anno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttiva complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali nell'anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui all'articolo 8 quinquies del
5. La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell'accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell'azienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.
6. Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefici rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui all'accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni previste nell'accordo collettivo nazionale.
8. I termini di cui all'articolo 22 della
8 bis. Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
Art. 12. (Equilibrio economico dei presidi e delle aziende ospedaliere). [11]
1. E' fatto obbligo alle aziende unità sanitarie locali di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri dalle stesse gestiti, determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute.
2. Nel caso in cui dai risultati contabili dell'esercizio 2001, determinati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, emerga un risultato economico negativo, i direttori generali sono obbligati ad adottare i conseguenziali provvedimenti di riequilibrio, fermi restando gli interventi programmatori di competenza regionale. Agli stessi adempimenti sono tenuti i direttori generali delle aziende ospedaliere in caso di risultato negativo per almeno due esercizi a decorrere dall'anno 2000.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i direttori generali devono fare fronte con i servizi attualmente previsti nelle aziende sanitarie, con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o implementazioni degli stessi.
4. Il mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2002 dell'equilibrio economico-finanziario dei singoli presidi ospedalieri è causa della decadenza automatica del direttore generale.
Art. 13. (Disposizioni procedurali per le gare d'appalto nelle aziende sanitarie).
1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all’articolo 20 della
a) al prezzo più basso qualora l’offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del
Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi [12].
2. Per gli appalti il cui valore di stima è inferiore ai limiti indicati al comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di ricorrere alla licitazione privata, ai sensi dell'articolo 89, lettera d), del
3. Gli appalti per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia sono espletati secondo le disposizioni contenute nel
4. E' fatto assoluto divieto ricorrere al frazionamento della spesa per eludere le disposizioni di cui al presente articolo.
5. Per le procedure d'appalto-concorso, nei casi espressamente consentiti dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di prefissare criteri di valutazione delle offerte preordinati alla scelta economicamente più vantaggiosa.
6. I procedimenti di gara in corso, non pervenuti nella fase dell'aggiudicazione, se avviati in difformità delle disposizioni richiamate sono annullati.
7. I rinnovi dei rapporti convenzionali, se non originati da espletamento di pubbliche gare, secondo le disposizioni delle leggi finanziarie, sono annullati.
Art. 14. (Nuclei di valutazione). [13]
1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui al
2. I direttori generali accertano la sussistenza di situazioni d'incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e invitano gli interessati a optare per un solo incarico.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai componenti dipendenti dell'azienda è riconoscibile una quota di retribuzione di risultato e ai componenti esterni un compenso non superiore a lire 18 milioni annui, ridotti in lire 12 milioni se dipendenti da altra pubblica amministrazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 2 del presente articolo devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 15. (Somme da erogare ai Consorzi di bonifica).
1. La Regione, al fine di consentire ai Consorzi di bonifica di provvedere alla chiusura delle concessioni assentite, riconosce agli stessi le somme necessarie per effettuare la registrazione, trascrizione e volturazione degli immobili oggetto di esproprio, scaturenti dalla entrata in vigore delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Le anticipazioni sono erogate previa richiesta del Consorzio concessionario corredata della delibera del competente organo consortile nella quale dovrà essere riportato il nuovo quadro economico definitivo della concessione con l'indicazione delle somme rivenienti da collaudi già effettuati, delle somme eventualmente necessarie per completare le opere ed effettuare i relativi pagamenti (comprese le somme necessarie per il pagamento delle indennità espropriative nonché delle spese di registrazione, trascrizione e volturazione, in favore del Demanio regionale - ramo Bonifiche - degli immobili oggetto di esproprio).
3. All'onere per l'erogazione delle anticipazioni si farà fronte con lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di nuova istituzione: 131011, avente la seguente descrizione: "Somme da erogare, sotto forma di anticipazione, ai Consorzi di bonifica per i pagamenti finalizzati alla chiusura delle concessioni in essere - (Legge di variazione bilancio 2001)".
4. Qualora le concessioni non possono chiudersi a causa di tali maggiori oneri, rispetto al quadro economico approvato e scaturenti dalle intervenute disposizioni legislative in materia di registrazione, trascrizione e volturazione, la Regione può concedere, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Consorzio concessionario, un contributo sulle citate spese fino alla concorrenza del 70 per cento del costo di tali operazioni. L'onere di dette spese graverà sul capitolo di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 16. (Interventi per il settore zootecnico) [14].
1. Agli allevamenti zootecnici autorizzati, a seguito di un piano di controllo per lo spostamento di animali ricettivi alla febbre catarrale degli ovini, alla transumanza verso i territori della regione Abruzzo e Molise, che non abbiano effettuato tale trasferimento, è concesso un contributo straordinario per l'acquisto di mangimi e foraggi.
2. Il contributo, straordinario e una tantum, è concesso nella misura di lire 550 giornaliere per capo ovino adulto e per un periodo massimo di quattro mesi.
3. Per l'esercizio finanziario 2001 si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 111140 avente a oggetto "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".
4. Per assicurare l'agibilità degli impianti di allevamenti pugliesi, a seguito della istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità europea per la febbre catarrale, l'associazione regionale allevatori può presentare un piano organico e programmato di abbattimento del bestiame risultante in esubero negli allevamenti della Regione.
5. Viene riconosciuto un contributo straordinario non superiore a lire 250 mila (euro 129,12).
6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l'attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al successivo comma 6 bis. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: "Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali [15].
6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione Puglia attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse dei capi di bovini, bufalini, ovi-caprini, equini e suini deceduti nelle aziende zootecniche [16].
Art. 17. (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici).
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis).
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 18. (Modifiche alla
Art. 19. (Accordo di programma per il servizio speciale di pubblico trasporto).
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della
2. L'accordo di programma può essere valido fino al 31 dicembre 2003 e comunque cessa di produrre effetti dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto a quello gestore prima della predetta scadenza.
3. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2002, la Regione concorre agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il limite massimo di spesa finanziabile con le entrate derivanti dall'articolo 1, comma 10, del
Art. 20. (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1, della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
"L'individuazione delle categorie di servizi minimi ivi contenuta, a valere fino all'elaborazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 7 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA
Art. 21. (Modifica alla
1. L'articolo 1 ter della
(Omissis).
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 22. (Disposizioni in materia di interventi di assistenza scolastica per portatori di handicap e per le associazioni storiche di rappresentanza).
1. [18].
2. La Regione Puglia, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo all'Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo all'Unione italiana ciechi (UIC), con i quali è stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e a esse è attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le Amministrazioni regionali e locali, in special modo nei rapporti con i settori e in quelle materie che coinvolgono i portatori di handicap.
3. La Regione, al fine di favorire un rapporto stabile con le associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le consultazioni relative a elaborazione di atti normativi e programmatori riguardanti le categorie di mutilati e invalidi, riconosce le seguenti associazioni:
- l'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;
- l'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;
- l'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;
- l'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
- l'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 23. (Disposizioni in materia di invalidità civile).
1. L'articolo 52 della
(Omissis).
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 24. (Modifiche all'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della
(Omissis).
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 25. (Proroga termini articolo 44
1. All'articolo 44 della
Art. 26. (Proroga termini
1. Le disposizioni di cui alla
Art. 27. (Modifica dell'articolo 41, comma 1, della
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della
(Omissis).
Art. 28. (Modifica dell'articolo 27 della
1. I commi 1 e 2 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12 "Riordino delle Comunità montane", a partire dal 1° gennaio 2002, sono abrogati.
Art. 29. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 42, comma 2, quinto rigo, prima del numero "53" la congiunzione "e" è sostituita con la "virgola" e dopo il "53" è aggiunto (Omissis);
b) all'articolo 42, comma 6, quarto rigo, le parole "degli articoli 45 e 46" sono sostituite con (Omissis);
c) all'articolo 43, primo rigo, dopo le parole "dai precedenti articoli" sono aggiunte le seguenti (Omissis);
d) all'articolo 44, comma 3, ultimo rigo, le parole "ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso" sono soppresse;
e) all'articolo 47, comma 2, secondo rigo, le parole "comma 4" sono sostituite con (Omissis);
f) all'articolo 47, comma 3, le parole "ai fini conoscitivi" sono sostituite con (Omissis);
g) all'articolo 60, comma 2, le parole "dall'articolo 47" sono sostituite con (Omissis);
h) all'articolo 66, comma 4, dopo le parole "esercizio provvisorio" sono aggiunte le seguenti (Omissis);
i) l'articolo 67 è abrogato;
j) all'articolo 86, comma 3, le parole "all'atto dell'accensione di ogni copertura di credito e" sono sostituite con (Omissis);
k) all'articolo 108, settimo rigo, dopo le parole "e altre forme di collaborazione" tutti i riferimenti normativi riportati sono sostituiti da (Omissis).
Art. 30. (Modifiche all'articolo 9 della
[1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della
(Omissis).
4. Il comma 6 dell'articolo 5 della
(Omissis).]
Art. 31. (Anticipazione IVA ai Consorzi SISRI di cui alla
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Termine così modificato dall’art. 5 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 24 della
[3] Comma abrogato dall’art. 29 della
[4] Comma abrogato dall’art. 29 della
[5] Comma abrogato dall’art. 29 della
[6] Per una modifica alle percentuali di cui alla presente lettera, vedi l'art. 19 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 28 della
[8] Comma abrogato dall’art. 29 della
[9] Comma così modificato dall’art. 5 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 20 della
[11] Per una proroga del termine di cui al presente articolo vedi l’art. 5 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 24 della
[13] Per una interpretazione del presente articolo vedi l’art. 10 della
[14] Rubrica così sostituita dall’art. 27 della
[15] Comma così sostituito dall’art. 27 della
[16] Comma aggiunto dall’art. 27 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 38 della
[18] Comma abrogato dall’art. 31 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[20] Articolo abrogato dall’art. 28 della