Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione |
Data: | 20/08/2001 |
Numero: | 384 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento. |
Art. 2. Area e forme della procedura. |
Art. 3. Limiti di applicazione. |
Art. 4. Responsabile del servizio. |
Art. 5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario. |
Art. 6. Scelta del contraente e mezzi di tutela. |
Art. 7. Casi particolari. |
Art. 8. Verifica della prestazione. |
Art. 9. Termini di pagamento. |
Art. 10. Procedure contabili. |
Art. 11. Disposizioni di coordinamento. |
Art. 12. Ulteriore ambito di applicazioni. |
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 14. Abrogazioni. |
§ 27.2.38 – D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. [1]
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
(G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Art. 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo, la disciplina di cui al
Art. 2. Area e forme della procedura. [4]
[1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.]
Art. 3. Limiti di applicazione.
1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
Art. 4. Responsabile del servizio.
1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
Art. 5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.
1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.
Art. 6. Scelta del contraente e mezzi di tutela.
1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
[1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.]
Art. 8. Verifica della prestazione.
1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Art. 9. Termini di pagamento.
1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
Art. 10. Procedure contabili.
1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del
Art. 11. Disposizioni di coordinamento.
1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del
Art. 12. Ulteriore ambito di applicazioni.
1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.
Art. 14. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
il
i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del
gli articoli da 9 a 13 del
l'articolo 43 del
il
il
l'articolo 10 del
il
il
il
il
il
il
il
gli articoli 61 e 63 del
il
il regolamento approvato con
il
il
il
il
il regolamento approvato con
il
il
il regolamento approvato con
il regolamento approvato con
il regolamento approvato con
gli articoli da 131 a 134 del
il
l'articolo 10 del
il
il
l'articolo 12 del
l'articolo 16 del
il comma 1 dell'articolo 61, del
l'articolo 8 del
2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal
[1] Abrogato dall'art. 358 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 del
[3] Comma così modificato dall'art. 2 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 256 del
[5] Comma così modificato dall'art. 2 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 256 del
[7] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 2 novembre 2001, n. 255.