Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 07/02/2018 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Principi |
Art. 2. Finalità e Competenze |
Art. 3. Organi |
Art. 4. Il Presidente |
Art. 5. Il Comitato scientifico |
Art. 6. Il Collegio dei revisori |
Art. 7. Il Direttore amministrativo |
Art. 8. Personale |
Art. 9. Controlli e vigilanza |
Art. 10. Compensi e Indennità |
Art. 11. Norma Finanziaria |
Art. 12. Abrogazioni |
§ II.2.13 - L.R. 7 febbraio 2018, n. 4.
Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)
(B.U. 9 febbraio 2018, n. 22)
Art. 1. Principi
1. La presente legge provvede al riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, denominata ARTI, istituita dall’articolo 65, comma 1, titolo IV, della
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla stessa adottati nel rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 2. Finalità e Competenze
1. L’ ARTI è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue declinazioni.
2. L’Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo economico; lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale.
3. All’Agenzia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali previste al comma 2, tra i quali i seguenti:
a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative;
b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato;
c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato;
e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni;
f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta regionale.
4. I compiti di cui al comma 3 sono articolati e specificati tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all’Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare il controllo dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
5. Nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti e attività finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
Art. 3. Organi
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Comitato scientifico;
c) il Collegio dei revisori contabili.
2. Gli organi dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Art. 4. Il Presidente
1. Il Presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale a livello nazionale o internazionale nell’ambito dello sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici dettati dalla Giunta regionale;
c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell’Agenzia, sentito il Comitato scientifico;
e) cura i rapporti con I’Amministrazione regionale e rappresenta l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
f) adotta i regolamenti, il piano annuale e triennale di attività dell’Agenzia e la dotazione organica;
g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
h) nomina il Direttore amministrativo.
Art. 5. Il Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico dell’Agenzia è l’organo consultivo preposto a coadiuvare il presidente in sede di adozione del piano annuale e triennale dell’Agenzia.
2. Il Comitato scientifico è composto dal presidente, dal direttore del dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati individuati dal Presidente dell’Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, tra figure professionali o scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, in possesso di documentata esperienza pluriennale in materia di sviluppo economico, istruzione, formazione, lavoro e innovazione.
Art. 6. Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti di cui almeno due iscritti nel registro dei revisori dei conti legali, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.
Art. 7. Il Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato tra laureati di comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse.
2. Al Direttore amministrativo sono attribuite le competenze in materia di organizzazione e gestione dell’Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell’attività.
3. Il Direttore amministrativo provvede:
a) all’attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale e del piano triennale delle attività dell’Agenzia;
b) alla redazione del bilancio preventivo economico annuale dell’Agenzia;
c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
d) alla redazione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell’Agenzia.
4. Al Direttore amministrativo possono essere delegati dal presidente più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.
Art. 8. Personale
1. L’Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L’organico complessivo dell’Agenzia non può essere inferiore alle venticinque unità ed è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 4 e sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 9. Controlli e vigilanza
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’ARTI e approva i seguenti atti:
a) convenzione triennale di cui all’articolo 2, comma 4, contenente gli obiettivi strategici dell’attività dell’Agenzia, nonché la definizione dei compiti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
c) bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative relazioni;
d) dotazione organica;
e) nomina del presidente;
f) definizione dei compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore amministrativo.
2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell’efficienza dell’organizzazione e dell’efficacia dei risultati dell’Agenzia.
3. La Giunta regionale indica il direttore di dipartimento o altra figura che per conto della Regione cura e gestisce i rapporti con l’Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l’attività dell’Agenzia e la programmazione regionale.
Art. 10. Compensi e Indennità
1. I compensi del presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore amministrativo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Non sono previsti compensi per i membri del comitato scientifico, salve eventuali indennità a titolo di rimborso spese.
Art. 11. Norma Finanziaria
1. Agli oneri di funzionamento dell’Agenzia si provvede con il capitolo di spesa del bilancio autonomo, n. 1081005, denominato “Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica”, missione 14, programma 3 “Ricerca e innovazione”, titolo 1, macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”.
Art. 12. Abrogazioni
1. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 65 e gli articoli 66, 67, 68, 69 e 70, del titolo IV, della