Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/2006 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è autorizzato, ai sensi [...] |
Art. 2. 1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge [...] |
Art. 3. 1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo [...] |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 28/2001). |
Art. 5. (Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali). |
Art. 6. (Remunerazione ricoveri e protesi). |
Art. 7. (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria). |
Art. 8. (Contrasto alla mobilità sanitaria passiva). |
Art. 9. (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie). |
Art. 10. (Proroga contratti precari). |
Art. 11. (Livelli essenziali di assistenza). |
Art. 12. (Interventi in materia di assistenza farmaceutica). |
Art. 13. (Soppressione dell’Agenzia regionale per il lavoro). |
Art. 14. (Disposizione in materia ambientale). |
Art. 15. (Modifica alla legge regionale 19 luglio 2006, n. 22). |
Art. 16. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27). |
Art. 17. (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18). |
Art. 18. (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico). |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11). |
Art. 20. (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). |
Art. 22. (Delega alle Province delle funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica). |
Art. 23. (Finanziamenti per opere di edilizia scolastica). |
Art. 24. (Disposizioni in materia di organizzazione del personale). |
Art. 25. (Proroga di termini). |
§ VI.3.110 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.
Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.
(B.U. 28 dicembre 2006, n. 172 - S.O. n. 1).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, e comunque non oltre il 30 aprile 2007, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, della
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge (ALL. A), per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 69 della l.r 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni. E’ autorizzata, altresì, l’assunzione degli impegni di spesa sui residui di stanziamento e sulle economie vincolate iscritte in bilancio e provenienti dagli esercizi 2006 e precedenti.
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 42, comma 5, le parole “salvo quella di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “salvo quelle di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, e 95, comma 4”;
b) all’articolo 93 è aggiunto, infine, il seguente comma:
“6 quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dell’esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno precedente, durante l’esercizio provvisorio.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 95 è inserito il seguente:
“4 bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il termine dell’esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31 dicembre dell’anno precedente, durante l’esercizio provvisorio.”.
TITOLO II
NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA
Art. 5. (Modifica ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali). [1]
1. In attuazione dell’articolo 14 della
2. La Giunta regionale, per ciascuna delle ASL provinciali di Bari, Foggia e Lecce, nomina un Commissario straordinario che provvede alla transitoria gestione nonché a ogni incombenza per le operazioni di fusione. Fino alla nomina dei Commissari straordinari assolvono la relativa funzione i Direttori generali delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.
2 bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province [2].
3. Ai fini dei rapporti con i terzi la fusione ha efficacia dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica delle preesistenti ASL incorporate e le nuove ASL provinciali subentrano alle stesse in tutti i rapporti giuridici.
4. Il Commissario straordinario designato dalla Giunta può nominare un sub Commissario per ciascuna ASL originaria. Il Commissario straordinario e i sub Commissari restano in carica fino alla nomina dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce. La Giunta regionale fissa i compensi del Commissario straordinario e dei sub Commissari.
4 bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del
5. Tutti i Collegi sindacali delle ASL incorporate decadono a decorrere dalla data di cui al comma 3. In via transitoria, fino all’insediamento dei Collegi sindacali delle nuove ASL provinciali, le relative funzioni sono assicurate dai componenti dei Collegi delle ASL FG 3, BA 4 e LE 1.
6. I bilanci delle preesistenti ASL sono adottati dal Commissario straordinario o, se già insediato, dal Direttore generale dell’ASL provinciale entro il 30 giugno 2007.
7. L’Assessorato alle politiche della salute, attraverso l’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES), in accordo con i Commissari straordinari delle ASL di Bari, Foggia e Lecce e i Direttori generali delle ASL di Brindisi, BAT e Taranto, entro trenta giorni dalla data di insediamento dei Commissari straordinari, in attuazione dell’articolo 14 della
8. I Commissari straordinari di cui al comma 2 nominano un Direttore sanitario e un Direttore amministrativo che restano in carica fino alla loro sostituzione o conferma da parte dei Direttori generali delle ASL delle province di Bari, Foggia e Lecce.
9. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti attuativi dei precedenti commi.
10. La Giunta regionale, all’interno del regolamento previsto dall’articolo 4, comma 1, della
10 bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite [4].
11. All’atto dell’eventuale approvazione del corso di laurea in medicina e chirurgia nell’Università del Salento da parte degli organi competenti la Giunta regionale procede allo scorporo del Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce e alla sua trasformazione in Azienda ospedaliera universitaria.
Art. 6. (Remunerazione ricoveri e protesi).
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una nuova disciplina regolamentare in materia di remunerazione degli episodi di ricovero nei quali sono utilizzate protesi, anche al fine di realizzare il migliore rapporto tra gli elementi di costo dell’intera prestazione.
Art. 7. (Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria).
1. [Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, le Aziende e Istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) che intendono procedere all’acquisizione di beni o servizi con valore di stima complessivo pari o superiore a euro 500 mila, IVA esclusa, richiedono preventiva autorizzazione alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato alle politiche della salute] [5].
2. [La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, esprime il proprio parere alla luce delle previsioni programmatorie contenute nel bilancio economico di previsione di ciascuna Azienda sanitaria. Eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni interrompono il computo del predetto termine. Il mancato riscontro entro il termine di cui sopra costituisce manifestazione di assenso] [6].
3. E’ fatto obbligo alle aziende ed enti del SSR di alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure stabilite dalla Giunta regionale, l’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR realizzato nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale e che si avvale anche del supporto dell’ARES sia con riferimento alle valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di controllo della spesa [7].
4. Per la verifica di quanto previsto dai precedenti commi l’Assessorato alle politiche della salute si avvale del proprio Servizio ispettivo.
5. La mancata alimentazione dell’Osservatorio costituisce elemento di valutazione dell’operato delle Direzioni generali ai fini della conferma e revoca dell’incarico [8].
6. E’ fatto, altresì, obbligo alle Aziende e Istituti del sistema sanitario regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi sanitari al fine di una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali acquistati. Atal fine, le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di programmi informatizzati per la gestione e messa in rete dei magazzini per lo stoccaggio delle merci.
Art. 8. (Contrasto alla mobilità sanitaria passiva).
1. Al fine del monitoraggio e della compensazione della mobilità sanitaria tra Regioni è istituita apposita struttura presso l’ARES. A tal fine, l’Agenzia è autorizzata a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti ex articolo 15 septies del
Art. 9. (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie).
1. In deroga all’articolo 17 della
Art. 10. (Proroga contratti precari).
1. In attesa della definizione dei concorsi banditi, da bandire o in fase di espletamento, in deroga a ogni diversa disposizione, il personale delle categorie di cui all’articolo 4, comma 4, della
2. In caso di necessità sopravvenute all’espletamento delle procedure selettive di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della l.r 20/2005, in deroga a ogni diversa disposizione, il 50 per cento delle assunzioni a tempo determinato per le medesime categorie deve essere effettuato dalle Aziende sanitarie, in base alle graduatorie delle stesse procedure, tra coloro che vi siano utilmente collocati, nel rispetto delle proporzioni determinate ai sensi del predetto articolo 4, comma 5.
3. Sono altresì prorogati di sei mesi, nelle more dell’attuazione delle previsioni della legge finanziaria per l’anno 2007, i contratti a tempo determinato del personale degli altri profili del comparto. E’ altresì assunto direttamente, nei limiti di spesa consentiti, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale degli altri profili del comparto che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o abbia prestato servizio per almeno dodici mesi alle dipendenze delle Agenzie di somministrazione in missione presso le predette Aziende sanitarie.
Art. 11. (Livelli essenziali di assistenza).
1. E’ recepito e attuato nella Regione Puglia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2003 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di certificazioni).
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni attuative del dpcm di cui al comma 1.
Art. 12. (Interventi in materia di assistenza farmaceutica).
1. Ai fini della razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate le iniziative di seguito riportate relative ad alcune categorie terapeutiche:
a) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica – devono essere osservate le seguenti modalità:
1) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni di farmaci il cui costo per dose definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90. In particolare, per la nota 1 devono essere prescritti solo i Misoprostolo e gli inibitori di pompa protonica a dosaggio pieno con costo entro euro 0,90 di dose definita giornaliera;
2) qualora il medico, in caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritenga che sia necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui al numero 1) deve giustificare la diversa scelta terapeutica nell’ambito dell’aggiornamento della scheda sanitaria individuale del paziente, disposto dall’articolo 45, comma 2, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;
3) i medici ospedalieri e i medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia superiore a quanto indicato al numero 1). Qualora gli stessi ritengano necessario utilizzare farmaci di prezzo superiore a quello di riferimento devono predisporre opportuno Piano terapeutico, su modello predisposto dalla Regione. Nel Piano devono essere riportate le motivazioni della diversa scelta terapeutica che, comunque, non può prescindere dai criteri di appropriatezza della EBM e dall’osservanza delle Note AIFA 1 oppure 48. Tale Piano terapeutico deve comunque essere condiviso dal medico di medicina generale. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza di prezzo;
4) i medici prescrittori devono contrassegnare sulla ricetta la specifica nota che individua il prezzo di riferimento o la deroga, da definirsi da parte della Regione;
5) i medici della continuità assistenziale devono prescrivere unicamente il farmaco alle condizioni di cui al numero 1);
6) per la prescrizione di farmaci il cui prezzo supera quello di riferimento e per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di cui al numero 4) i farmacisti devono richiedere la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato;
7) i medici di medicina generale all’atto della prescrizione devono informarsi circa precedenti dispensazioni del primo ciclo terapeutico al fine di evitare duplicazioni;
8) le Aziende sanitarie devono verificare le condizioni di fornitura dei farmaci inibitori della pompa protonica alle strutture ospedaliere, evitando offerte anomale che potrebbero essere finalizzate all’induzione a consumi sul territorio, in particolare considerando le cessioni a costo zero o a prezzo simbolico;
9) è obiettivo dei Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali:
9.1 rafforzare il controllo dell’appropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nelle note AIFA n° 1 e 48;
9.2 effettuare controlli a campione su almeno il 30 per cento delle prescrizioni riportanti la nota di deroga [10].
b) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC C10AA - inibitori della HMG CoA Redattasi - devono essere osservate le seguenti modalità:
1) i medici prescrittori, all’atto della prescrizione di inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), devono attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dalla Nota AIFA 13, ponendo particolare attenzione alla carta del rischio cardiovascolare, nonché all’invio del paziente presso i Centri di riferimento, individuati dalla Regione, per l’individuazione delle diagnosi di dislipedemie familiari;
2) i servizi farmaceutici territoriali devono porre particolare attenzione all’analisi dei consumi degli inibitori della HMG CoA Reduttasi (cat C10AA), collaborando con i medici prescrittori per la verifica dell’aderenza terapeutica, considerando due aspetti principali quali la durata del trattamento e la continuità della terapia;
3) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire, per tale gruppo terapeutico, a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 1,00;
4) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di:
4.1 rafforzare il controllo dell’appropriatezza prescrittiva di tali medicinali, secondo le limitazioni e le indicazioni riportate nella nota AIFA n° 13;
4.2 effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
c) Per la prescrizione dei farmaci compresi nelle categorie ATC N06AB e N06AX - antidepressivi inibitori selettivi della Serotonina-ricaptazione e atipici – devono essere osservate le seguenti modalità:
1) è obiettivo dei Direttori generali e dei prescrittori pervenire a un livello prescrittivo che realizzi una spesa media per DDD inferiore a euro 0,50;
2) i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, sono incaricati di effettuare, mensilmente, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
d) Ai fini del rispetto delle note limitative i Direttori generali delle ASL, attraverso i responsabili di Distretto e dei Servizi farmaceutici territoriali, rafforzano il controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei medicinali soggetti alle limitazioni e indicazioni riportate in tutte le note AIFA, ricorrendo, ove necessario, all’addebito al medico per farmaci prescritti al di fuori delle condizioni di rimborsabilità previste dal SSN, secondo le disposizioni di cui al
e) Afar data dal 1° giugno 2007, all’atto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche devono dispensare i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia, fatti salvi quelli oggetto dell’Accordo Regione - Federfarma sulla distribuzione dei farmaci di cui ai provvedimenti n. 1271/2005 e n. 1519/2006. Entro il 28 febbraio 2007 la Regione adotta apposito regolamento sulle modalità operative della distribuzione diretta. L’avvio, i livelli e le modalità di distribuzione terranno conto della valutazione dell’effetto degli altri interventi di cui al presente articolo nonché dei rapporti di sinergia col sistema distributivo delle farmacie convenzionate [11].
f) Per la razionalizzazione dei consumi dei farmaci e per l’educazione al corretto uso degli stessi, la Regione promuove le seguenti iniziative di formazione e informazione rivolte ai medici e ai cittadini:
1) campagna di sensibilizzazione per i cittadini attraverso:
1.1 percorsi informativi e formativi per un uso sempre più corretto delle risorse in generale e, in particolare, per quelle riservate alla farmaceutica;
1.2 campagne d’informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale mediante messaggi da diffondere utilizzando circuiti televisivi o altri canali di comunicazione ritenuti idonei, su indicazione della Commissione regionale per il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
2) iniziative di formazione per i medici attraverso:
2.1 percorsi formativi “formazione a distanza” per una sempre maggiore qualificazione della prescrizione terapeutica;
2.2 percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i medici prescrittori sulle maggiori patologie, in termini di incidenza e di costi nella regione Puglia;
2.3 percorsi di informazione indipendente sul farmaco per i medici prescrittori;
2.4 percorsi per la rilevazione dei dati riferiti a indicatori di performance indispensabili per poter meglio definire l’appropriatezza delle cure in generale e di quella farmacologica in particolare.
g) il finanziamento del programma di formazione e informazione di cui alla lettera f) è effettuato utilizzando parte dello stanziamento disponibile per le iniziative di farmacovigilanza e di formazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria della stessa materia così come previsto dall’articolo 36, comma 14, della
2. Ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera la Giunta regionale, entro il 28 febbraio 2007, adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione dei programmi di seguito elencati:
a) rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero nell’ambito delle iniziative che afferiscono al Progetto regionale di cui alla de
b) iniziative di informazione sui farmaci indipendente da logiche di natura promozionale;
c) monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva in ospedale;
d) governo della spesa farmaceutica attraverso la politica del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;
e) contrasto alle acquisizioni di farmaci, nell’ambito di attività promozionali, che condizionano la prescrizione territoriale;
f) gestione informatizzata dei consumi di farmaci in ambito ospedaliero con possibilità di monitoraggio farmacoepidemiologico espresso in DDD;
g) studi di farmacoutilizzazione riguardanti strategie terapeutiche con farmaci innovativi;
h) applicazione delle sanzioni previste dal combinato disposto del
i) linee guida per l’utilizzo appropriato dei farmaci per i quali è prevista la redazione del Piano terapeutico;
j) acquisti per area e lotti di equivalenza;
k) razionalizzazione della logistica anche attraverso magazzini centralizzati.
3. A seguito di valutazione periodica degli effetti delle iniziative di cui al comma 1 e al fine di contenere, comunque, la spesa farmaceutica entro i parametri previsti dalla vigente normativa, la Giunta regionale adotta ulteriori provvedimenti ai sensi dell’articolo 6 del
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13. (Soppressione dell’Agenzia regionale per il lavoro).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 5 della
2. L’Agenzia regionale per il lavoro è, pertanto, soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia.
3. I dipendenti dell’Agenzia sono assegnati, nel rispetto della normativa vigente, agli uffici della Regione Puglia, in relazione alle necessità organizzative.
4. Sono fatte salve le istanze regolarmente presentate dal personale, ai sensi dell’articolo 12 della
5. La definizione e liquidazione dei rapporti in essere dell’Agenzia regionale per il lavoro con terzi sono definite a cura di un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale, che lo designa senza oneri individuandolo tra il personale dirigenziale in servizio presso la Regione.
Art. 14. (Disposizione in materia ambientale).
1. Ai fini della definizione degli indirizzi inerenti le più recenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e, in particolare, quelle recate dal
Art. 15. (Modifica alla
1. L’ articolo 7 della
2. La lettera c) dell’articolo 31 della
Art. 16. (Modifica all’articolo 9 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 17. (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo.
1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della
2. Gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno fatto richiesta e che hanno già accettato il prezzo determinato dall’UTE, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della
Art. 18. (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e proroga dei termini in ambito turistico).
1. Al fine di assicurare continuità alla gestione delle Aziende di promozione turistica (APT) e all’erogazione dei servizi a esse assegnate, i soggetti di cui all’articolo 10 della
2. L’integrazione dell’indennità dei Presidenti delle Province prevista dalla lettera f) del comma 8 dell’articolo 82 del
Art. 19. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. La programmazione della rete di vendita deve essere effettuata sulla base della seguente suddivisione dei settori merceologici:
a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare beni per la persona, il settore non alimentare altri beni e il settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2).”.
2. All’articolo 6, comma 1, della
a) dopo le parole: “attività di commercio” sono inserite le seguenti: “del settore alimentare”;
b) alla lettera a) le parole: “ovvero essere almeno in possesso di un diploma di istituto secondario” sono soppresse;
c) alla lettera b) l’ultimo periodo, dalle parole “Per gli esercenti” alla parola “specifici”, è soppresso.
3. All’articolo 8 della
“12 bis. Il cambiamento merceologico all’interno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al Comune e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l’adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.”.
4. All’articolo 13, comma 3, della
Art. 20. (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali).
1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.
Art. 21. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [12]
1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.
Art. 22. (Delega alle Province delle funzioni autorizzatorie in tema di gestione di rifiuti e bonifica).
1. Le disposizioni contenute nella
2. La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento [13].
Art. 23. (Finanziamenti per opere di edilizia scolastica).
1. A partire dall’esercizio finanziario 2007, i finanziamenti di opere di edilizia scolastica facenti carico a fondi regionali, statali e/o comunitari sono assegnati soltanto agli edifici scolastici regolarmente inseriti nella banca dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, istituita ai sensi dell’articolo 7 della
Art. 24. (Disposizioni in materia di organizzazione del personale).
1. Il dirigente del Settore personale e organizzazione è autorizzato a impegnare, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, della
Art. 25. (Proroga di termini).
1. I Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto agli studi universitari restano in carica non oltre il 28 febbraio 2007.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 64 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
ALLEGATO [14]
(Omissis)
[1] Per la denominazione delle ASL della regione, vedi l'art. 28 della
[2] Comma inserito dall'art. 28 della
[3] Comma inserito dall'art. 28 della
[4] Comma inserito dall'art. 15 della
[5] Comma abrogato dall'art. 5 della
[6] Comma abrogato dall'art. 5 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 31 della
[8] Comma così modificato dall'art. 31 della
[9] Comma così modificato dall'art. 3 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2010, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[11] Lettera così modificata dall'art. 29 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[14] Allegato modificato dall'art. 1 della